Mag 18

Importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di ascrivibilità tabellare del danno indennizzabile ex lege 210/1992

Rimandando a settimana prossima la pubblicazione on line di aggiornamenti più dettagliati sulla questione del risarcimento del danno biologico in favore di soggetti irreversibilmente danneggiati da somministrazione di sangue o emoderivati infetti, merita grande attenzione quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro che, con la recentissima sentenza n.10214, depositata il 4 maggio, 2007 (su gentile concessione dell’editore della Banca dati “Cassazione civile” del Sistema “Leggi d’Italia Professionale” – Gruppo Wolters Kluwer), ha stabilito che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Ha concluso la Corte affermando che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo
Ciò significa che la giurisprudenza di legittimità ha finalmente chiarito – a beneficio, si spera, di giudici e consulenti tecnici troppo spesso di limitate vedute – che anche la mera positività al virus rappresenta di per sè un danno meritevole di essere indennizzato.
Davvero un bel messaggio per tutti coloro ai quali, con argomentazioni risibili, spesso acriticamente scopiazzate dai manuali più vetusti di medicina legale, era stato negato finora il diritto a vedere il proprio danno ascritto almeno all’ottava categoria della tabella di riferimento ed un invito, soprattutto, a contestare in tutte le sedi (istituzionali, giudiziarie ecc. ecc….) un eventuale iniziale giudizio negativo.
Da parte nostra rimane la consapevolezza che le numerose sentenze favorevoli silenziosamente ottenute negli anni scorsi in favore di danneggiati con quadri clinici sostanzialmente sovrapponibili a quello preso in esame dalla Cassazione – sentenze poi non impugnate dall’Amministrazione – non potevano rappresentare un caso fortuito, ma anticipavano quello che poi, più autorevolmente, i giudici romani hanno ribadito.
Il testo integrale della sentenza

Approfondimento pubblicato il 18 Maggio 2007 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. anonimo 24 Mag 2007 | Rispondi

    Bel colpo, altre gatte da pelare per il Ministero della Salute.

  2. Ugo 30 Dic 2007 | Rispondi

    Sono un medico con una epatite cronica da virus b contratta durante il servizio.
    La CMO mi ha riconosciuto il nesso ma ha rigettato la domanda di indennizzo ai sensi della L 210 perchè la domanda era intempestiva perchè fatta il 28 luglio 1997 cioè lo stesso giorno della entrata in vigore della 238/97 e quindi si erano superati i 3 anni della prescrizione.
    Se l’avessi fatta il 27 luglio 1997 sarei rientrato nella 210/92 e quindi con la prescrizione decennale sarebbe stata accolta. Ma il 27 luglio 2007 era domenica come potevo presentare la domanda alla ASL se gli uffici erano chiusi? Nessuna risposta. Mi potrebbe rispondere qualcuno?

  3. Ugo 30 Dic 2007 | Rispondi

    Sono un medico con una epatite cronica da virus b contratta durante il servizio, denunciata il 28 luglio 1997.
    Il 10 luglio 2007 ho fatto la domanda di indennizzo ai sensi della L 210. La CMO ha riconosciuto il nesso di causa ma ha rigettato la domanda perchè intempestiva.Infatti poichè la denuncia è stata fatta il 28 luglio 1997 cioè lo stesso giorno della entrata in vigore della 238/97, sarei collegato a quest’ultima e non alla 210/92. Si erano quindi superati i 3 anni della prescrizione.
    Se l’avessi fatta il 27 luglio 1997 sarei rientrato nella 210/92 e quindi con la prescrizione decennale ( sentenza 6310 del 2001 della corte cassazione) sarebbe stata accolta.
    Ma il 27 luglio 2007 era domenica come potevo presentare la domanda alla ASL se gli uffici erano chiusi?
    Nessuna risposta nè dalla CMO che dalla ASL. Mi potrebbe rispondere qualcuno?

  4. Aldo Ponzetta 31 Dic 2007 | Rispondi

    Carissimo Dott. Lazzarini,per quanto concerne
    il Risarcimento Danni,a causa del decesso di mio padre contagiato da sangue infetto.Abbiamo già usufruito della L.210 del ’92 e ora aspettiamo
    il tanto sospirato decreto L. che ci permette ad accedere alla transazione,come all.art.83 della
    finanziaria 2008.
    Domanda:Vorrei sapere da qundo ricorre la prescrizione per il risarcimento,considerando che il C.M.O. ha riconosciuto il nesso causale
    ad aprile 2002,la domanda per l’indennizzo e stata fatta nel 1999,attualmente sono in secondo
    grado di giudizio.Ringrazio cortesemente per la
    sua certa risposta al quesito:Auguri e Buon 2008
    cordiali saluti
    Aldo Ponzetta

  5. salvatore 24 Feb 2008 | Rispondi

    Sono un operatore sanitario a cui è stato riconosciuto dalla C.M.O. note di epatopatia post- epatitica come dipendente da causa di servizio nell’anno 1986.
    Nell’anno 1994 mi è stato riconosciuto dalla C.M.O. Epatite cronica HCV correlata come aggravamento della preesistente patologia.
    Dopo diversi cicli di interferone per debellare l’infezione, l’ultimo nell’ordine di tempo terminato a giugno del 2006, non ha sortito effetti positivi e da qui è nata la consapevolezza che la malattia non era suscettibile di guarigione anche in considerazione del particolare genotipo 1b particolarmente resistente alla terapia.
    Amareggiato per tale sconfitta, ho realizzato per la prima volta il danno che tale patologia poteva determinare nella mia vita.
    Subito dopo su consiglio di un medico di mia fiducia mi sono apprestato a chiedere l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche se fuori termine.
    Pochi giorni or sono la C.M.O. mi comunicato, per mera conoscenza, l’inoltro del processo verbale all’ASL territorialmente competente, comunicandomi, altresì, che qualora ne avessi necessità potevo prendere in visione il verbale trasmesso presso gli uffici dell’ASL.
    Mi chiedo ma non erano tenuti a notificarmi una copia del verbale?
    Posso chiedere all’ASL di notificarmelo?
    grazie Avv. Lazzarini e a chiunque si sente di esprimere un parere.
    Posso infine chiedere il risarcimento del danno biologico?

  6. salvatore 7 Mar 2008 | Rispondi

    Sono un operatore sanitario a cui è stato riconosciuto dalla C.M.O. note di epatopatia post- epatitica come dipendente da causa di servizio nell’anno 1986.
    Nell’anno 1994 mi è stato riconosciuto dalla C.M.O. Epatite cronica HCV correlata come aggravamento della preesistente patologia.
    Dopo diversi cicli di interferone per debellare l’infezione, l’ultimo nell’ordine di tempo terminato a giugno del 2006, non ha sortito effetti positivi e da qui è nata la consapevolezza che la malattia non era suscettibile di guarigione anche in considerazione del particolare genotipo 1b particolarmente resistente alla terapia.
    Amareggiato per tale sconfitta, ho realizzato per la prima volta il danno che tale patologia poteva determinare nella mia vita.
    Subito dopo su consiglio di un medico di mia fiducia mi sono apprestato a chiedere l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche se fuori termine.
    Pochi giorni or sono la C.M.O. mi comunicato, per mera conoscenza, l’inoltro del processo verbale all’ASL territorialmente competente, comunicandomi, altresì, che qualora ne avessi necessità potevo prendere in visione il verbale trasmesso presso gli uffici dell’ASL.
    Ho fatto, in ogni caso, richiesta ai sensi della legge 241/90 all’ASL e contestualmente alla CMO di una copia conforme all’originale del processo verbale.
    Ho avuto modo successivamente, nelle more della notifica, di prendere visione del verbale dove la CMO ha riconosciuto il nesso causale ma intempestiva la domanda.
    Ma per gli operatori sanitari il termione non era decennale a partire dalla sentenza della corte costituzionale n. 476 del novembre 2002?
    Posso sperare in un esito positivo facendo ricorso al ministero della salute?
    Inoltre posso chiedere il danno biologico?
    grazie

  7. Anna 29 Mag 2009 | Rispondi

    buonasera,scrivo perchè ho bisogno di un consiglio,sono talassemica,ho 28 anni,ho l’epatite c da quando ne avevo 9(dal 1989)ho saputo/capito che avevo l’epatite c solo nel 2003,ed ho fatto richiesta per la legge 210/92.mi e’ stata rifiutata per non tempestivita’ della domanda,e mi hanno assegnato l’ottava categoria (chiarisco che ho hcv positivo e hcvrna negativo).ho fatto ricorso,mi hanno richiesto nuovamente esami piu’recenti,(questo avveniva nel 2006)mi hanno risposto che i miei esami non mostravano segni gravi da hcv,di conseguenza oltre alla non tempestivita’ mi hanno tolto la categoria.a questo punto tramite il mio avvocato ho ripresentato ricorso.il giudice ha richiesto parere del ctu che ha confermato la tesi del ministero :non tempestivita’e niente categoria.sono confusa…non so che fare…mi chiedo se ho sbagliato ad andare avanti,avrei dovuto fermarmi al primo rifiuto? ho letto che c’è stata una sentenza a favore di una persona con una situazione simile alla mia(epatite silente)e al contempo un’altra contro.non capisco cosa devo fare andare avanti o lasciare perdere tutto.sono stanca,ho un bel po’ di preoccupazioni (per la mia salute)e a livello economico le cause costano.vorrei un consiglio, per favore.mi scuso per essermi dilungata tanto…
    grazie anticipatamente

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