Gen 15

Alcuni spunti di riflessione sulla sentenza n.581/08 della Corte di Cassazione: resta irrisolto il nodo dell’exordium praescriptionis

Abbiamo dato una prima lettura alla tanto attesa sentenza delle Sezioni Unite e dobbiamo dire che, con riserva di completare l’analisi al termine della lettura delle altre sentenze, quanto stabilito dali giudici di legittimità sul teme della decorrenza della prescrizione (una delle questioni di maggiore interesse) non ci convince del tutto.
Dunque, i principi che vengono in considerazione sono quelli della “conoscibilità del danno” e della “rapportabilità causale“, da valutarsi secondo il duplice parametro della ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell’epoca, con la conseguenza che “la prescrizione“, si legge a pagina 13, “inizia a decorrere dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Muovendo da queste premesse la Cassazione perviene tuttavia ad una conclusione che non ci sembra di poter condividere.
Afferma infatti il Collegio che, “tenuto conto che l’indennizzo è dovuto soltanto in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche“.
Ora, premesso che la spettanza o meno dell’indennizzo è valutazione che non può compiersi ex ante, ma che viene evidentemente fatta “a posteriori”, osservato altresì che il mero “ipotizzare” pare in contrasto con la “rigorosa analisi delle informazioni” alla quale si fa invece riferimento a pag.12, la sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose“, anche ammesso che effettivamente possa dirsi raggiunta dal singolo, nulla dice sulla conoscenza della rapportabilità causale che, nelle premesse, dovrebbe dichiaratamente concorrere all’individuazione del dies a quo.
Detto con parole più semplici, per stessa ammissione della Cassazione (ed in disparte restando le considerazioni sull’imprevedibilità dell’evoluzione futura della malattia), quando Tizio presenta domanda d’indennizzo è a conoscenza di aver contratto il virus, ma non necessariamente che la contrazione di tale virus è imputabile ad un particolare soggetto!!
Come giustificare altrimenti il caso di mancato riconoscimento del nesso causale?
Prima di completare le nostre osservazioni sul punto attendiamo di sapere se la Cassazione, in una delle altre sentenze, abbia preso posizione sulla questione, spesso a torto sottovalutata, della ripartizione dell’onere della prova in tema di prescrizione (punto 11 della relazione n.35 del 21 marzo, 2007).
In sintesi: è sufficiente che l’Amministrazione eccepisca la prescrizione o deve anche spiegarne analiticamente le ragioni (noi ovviamente propendiamo per la seconda ipotesi)?
Sin d’ora possiamo però concludere che, neppure dalla sentenza appena depositata, emerge una regola univoca valida in ogni caso sulla decorrenza del termine di prescrizione.
Sarà compito (tutt’altro che agevole) dei giudici di merito valutare il caso singolo sulla base della documentazione in atti e del comportamento processuale tenuto delle parti.

Approfondimento pubblicato il 15 Gennaio 2008 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. as.ter.-di.ma. 15 Gen 2008 | Rispondi

    i giudici di merito (ahimè!) si appiattiranno tutti, per la decorrenza del dies a quo, sulla tesi delle ss.uu. e, cioè, dalla proposizione della domanda della 210.

  2. tony 16 Gen 2008 | Rispondi

    io non ho capito molto di questa sentenza ,per noi che aspettiamo una risposta da roma legge 210/92 e una notizia buona o no grazie tante

  3. sandro 16 Gen 2008 | Rispondi

    Buongiorno Avvocato volevo avere un informazione..nella sentenza c’è scritto che con atto del 27/10/1999 i 223 attori….il mio dubbio è questo la prescrizione parte dalla domanda per l’indenizzo 210 fino a quella data indicata? oppure c’è una data precedente da tenere conto?( non so tipo: non si spedisce prima una raccomandata al ministero oppure la data di deposito di domanda di citazione per risarcimento danni presso il tribunale?)

  4. @ Sandro

    La Corte di Cassazione ha rinviato gli atti alla Corte d’Appello di Roma la quale, caso per caso, dovrà verificare – anche in relazione al modo in cui il Ministero avrà sollevato la relativa eccezione ed esaminando gli atti contenuti nei fascicoli di causa – a quando sia possibile far risalire la conoscibilità del danno e la sua rapportabilità causale alle trasfusione. Come ho già scritto, non è affatto detto che, in tutti i casi, il dies a quo venga automaticamente identificato con la domanda d’indennizzo (la Corte non ha infatti detto espressamente che in tale momento il soggetto ha con certezza consapevolezza della rapportabilità causale della malattia alla trasfusione).
    Oltretutto, come pure detto, siamo anche in attesa di sapere se la Cassazione, in una delle altre sentenze, abbia preso posizione sulla questione, spesso a torto sottovalutata, della ripartizione dell’onere della prova in tema di prescrizione (punto 11 della relazione n.35 del 21 marzo, 2007).
    Certamente, se prima della notifica della citazione la prescrizione è stata interrotta con raccomandata (e tale raccomandata, ovviamente, è agli atti), si tratta di un dato favorevole.
    Abbia fiducia, non si faccia prendere dallo sconforto e, soprattutto, diffidi dalle interpretazioni semplicistiche dei non addetti al lavori (giornalisti o simili).
    In bocca al lupo a Lei ed al collega che l’assiste.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  5. luigi 16 Gen 2008 | Rispondi

    Salve Avvocato , ho un dubbio anch’ io
    ho fatto la domanda della legge 210/92 il 14 agosto, mentre la citazione è stata notificata a settembre 2004, pero’ prima ci sono raccomandate ,domanda di citazione luglio 2003, raccomandata
    fine 2003 per interrompere la prescrizione.
    Cio’ e valido o meno? rientro nei termini?
    saluti luigi

  6. luigi 16 Gen 2008 | Rispondi

    dimenticavo di dire 14 agosto 1999
    🙂

  7. luigi 16 Gen 2008 | Rispondi

    Salve Avvocato , ho un dubbio anch’ io
    ho fatto la domanda della legge 210/92 il 14 agosto 1999, mentre la citazione è stata notificata a settembre 2004, pero’ prima ci sono:
    domanda di citazione luglio 2004,
    raccomandata di richiesta danni fine 2003 per interrompere la prescrizione.
    Cio’ e valido o meno? rientro nei termini?
    saluti luigi

    Ho riscritto tutto sperando di essere stato piu’ chiaro

  8. as.ter.-di.ma. 16 Gen 2008 | Rispondi

    stai nei termini: la racc. basta ed avanza x interrompere la prescrizione, che ricomincia a decorrere

  9. lory 16 Gen 2008 | Rispondi

    gentile avv.il mio caso e il seguente:ho presentato domanda della 210 nel febbraio 1995(x l’indenizzo) a novembre 98 ho avuto la conferma dal CMO del nesso di causalità. a febbraio 2003 ho citato ai danni il MDS. a luglio 2007 ho avuto sentenza di 1° g. favorevole.ora il mds ha fatto ricorso. posso accedere alle future transazioni? ringrazio e saluto

  10. Salvatore 17 Gen 2008 | Rispondi

    carissimi avvocati, complimenti per tutte le informazioni fin da ora dateci!!! volevo chiedervi mia mamma ha presentato domanda per la legge 210 nel 2002 ed contemporaneamente a distanza di qualche mese la domanda per il danno biologico, il CMO ha risposto con verbale nel 2005, quest’ultimo afferma il nesso di causalità però non puo ottenere l’assegno spettante perchè la malattia è stata scoperta nel 1992 e quindi sono trascorsi i 3 anni di prescrizione per quando riquarda la 210 e quindi si aspetta la riapertura dei termini. Volevo sapere se per quando riguarda la causa del danno biologico ci rientra o no? GRAZIE E ANCORA COMPLIMENTI PER LA VOSTRA DISPONIBILITA’

  11. Simone Lazzarini 17 Gen 2008 | Rispondi

    @ Luigi

    Dovrebbe essere nei termini ma, ripeto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le Sezioni Unite non hanno enunciato un principio che il giudice di merito è tenuto “acriticamente” a recepire sicchè sarà bene non “abbassare la guardia” e difendersi “con i denti” bene argomentando le proprie ragioni.

    @ Lory

    Allo stato attuale sì. Secondo me, oltretutto, gli effetti della sentenza di Cassazione (che molti, anche colleghi, in modo davvero “imprudente”, per usare un eufemismo, hanno continuato a sollecitare, in tal modo accellerandone il deposito) non dovranno in alcun modo incidere sulle stipulande transazioni, che dovranno essere concluse in analogia con quelle raggiunta dagli emofilici per i quali nessuna questione pregiudiziale fu posta.

    @ Salvatore

    Per la legge 210/92 Le suggerisco di fare comunque ricorso gerarchico e poi, senza attendere che il Ministero decida sullo stesso (altrimenti, nella maggioranza di casi, rischia solo di veder confermato o peggiorato il giudizio), azione giudiziaria avanti al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza.
    Non badi a chi, per disinformazione o altro, La dissuade dicendoLe che sono scaduti i termini di cui all’art.5 della legge 210/92. Tali termini, come finalmente confermato dalla Corte di Cassazione non sono affatto previsti a pena di decadenza, attenzione!!!!
    Per la causa relativa al risarcimento del danno biologico, soprattutto se la sentenza della Cassazione sarà letta con attenzione e non superficialmente, mi auguro per Lei un esito favorevole.

    Un cordiale saluto a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  12. gabriella 18 Gen 2008 | Rispondi

    buon giorno avvocato
    la domanda è sempre la stessa
    domanda 210 nel 1997 risposta fine 200 gennaio 2003 iniziata causa con associazione alle spalle quindi in tanti… ora dalla lettura della sentenza sono fuori perchè a noi per iniziare la causa si chiedeva il nesso e quello l’ho avuto nel 2000 io domando: come si puo pensare di fare causa se non ho la maematica certezza che sono state le trasfusioni? io presumo che siano quelle ma la certezza me la dà la CMO con il controllo delle sacche mi sbaglio???
    la ringrazio se mi risponderà cosi mi metto l’anima in pace
    grazie di cuore
    gabriella

  13. @ Gabriella

    Sono d’accordo con Lei, Signora.
    Nel dubbio sull’origine della malattia è grottesco pretendere che il povero danneggiato si metta a minacciare azioni giudiziarie contro chicchessia.
    Oltretutto valgono nel Suo caso le medesime obiezioni che ho evidenziato riguardo la recente sentenza delle Sezioni Unite, che non chiarisce affatto che, al momento di presentare la domanda d’indennizzo un soggetto sia necessariamente a conoscenza della rapportabilità causale dela sieropositività alle trasfusioni.
    Non dimentichiamo poi che la prescrizione va eccepita e dimostrata dal Ministero (spero che le SS.UU. abbiano confermato quest’ultimo aspetto – tutt’altro che marginale – dell’onere della prova) ed eventualmente pronunciata dal Giudice, in assenza di tali elementi sarebbe davvero una “mostruosità giuridica” escluderla dalle transazioni!

    Cordiali saluti ed auguri

    Avv. Simone LAZZARINI

  14. gabriella 18 Gen 2008 | Rispondi

    GRAZIE AVVOCATO DI CUORE DELLA RSPOSTA
    GABRIELLA

  15. sandro 18 Gen 2008 | Rispondi

    Gentile avvocato una domanda secondo Lei tutte le persone con causa pendente entreranno nelle transazioni oppure chi è fuori i 5 anni dalla domanda 210, ancha se ancora nessun giudice ha sentenziato la prescrizione, non vi potrà accedere? Poi mi chiedo se si vuole andare in transazione con tutti e pagare un tot l’anno per 10 anni che senso ha voler predisporre una classifica in merito a gravità della malattia ed in base alla situazione economica?…GRAZIE

  16. Piero Riccardo 19 Gen 2008 | Rispondi

    Buongiorno Signor Avvocato,
    in relazione alle recenti sentenze delle Sezioni Unite, desidero avere un Suo parere riguardo al mio caso, circa la possibilità di accesso ad una eventuale transazione.

    Novembre 1993 : sottoposto ad infusione e somministrazione di plasma (2 sacche) ed emoderivati; (diverse somministrazioni);

    Luglio 1996 : Accertata infezione da virus HIV in fase sintomatica;

    Ottobre 2003 : Presentata domanda all’ASL territoriale di competenza per l’ottenimento dei benefici previsti dalla Legge 210/92(solo nel 2003 venni a conoscenza della su indicata Legge);

    Gennaio 2005 : Intrapresa azione legale avverso il Ministero della Salute,Azienda Ospedaliera e ASL di competenza;

    Marzo 2007 : Riconosciuto nesso di causalità, ed ascrivibilità tabellare alla prima categoria a decorrere dal Mese di Ottobre 2003.
    Ad oggi, il Giudice ordinario, ha sempre rinviato l’udienza, mentre l’Avvocatura dello Stato ne chiedeva l’archiviazione per prescrizione dei termini.
    Alla data odierna il Giudice è in riserva di ordinanza.
    Secondo le ultime recenti sentenze della cassazione, ritiene possa avere possibilità di accesso ad eventuai trnsazioni, oppure proseguire con azione giudiziaria dato che la prescrizione inizia dal momento del riconoscimento del nesso di causalità? (Marzo 2007).
    RingraziandoLa per il prezioso servizio fornitoci, in attesa di un Suo riscontro, cordialmente saluto.
    Piero

  17. Antonio 19 Gen 2008 | Rispondi

    Caro Piero.

    Hai pieno diritto sia al”indennizzo (benefici Legge 210/92) sia al risarcimento!!

    Per quanto riguarda l’indennizzo avevi 10 anni di tempo dopo aver avuto la “consapevolezza di essere stato contagiato dalle trasfusioni/somministrazione di emoderivati; quindi per un solo mese “novembre 1993 – ottobre 2003” sei stato dentro i termini stabiliti dalla medesima L. 210/92 e giustamente hai ottenuto l’indennizzo!

    Per quanto riguarda invece l’azione risarcitoria intrapresa, sei legittimamente in diritto al riconoscimento in quanto avendo fatto domanda per l’indennizzo nell’ottobre 2003, avevi tempo 5 anni per chiamare in giudizio il Ministero e addirittura 10, forse, “le attuali sentenze stanno chiarendo anche questo aspetto per la struttura pubblica e privata”, contro la struttura pubblica e quindi avendo fatto causa nel 2005 non sei minimamente passibile di prescrizione!!

    Infine volendolo hai tutti i requisiti per rientrare nelle transazioni, spetterà a Te valutare se conviene accettare o andare a sentenza. Il problema è solo per l’ordine di grandezza nel senso che dovrai valutare l’importo che Ti proporranno e confrontarlo, tramite CTU per il danno biologico ecc.

    Un’ultima cosa: non complicarti l’esistenza sulla “quantificazione monetaria” se un Giudice Ti dovesse riconoscere un risarcimento equo dal Ministero, non andare avanti contro la struttura pubblica pensando di realizzare più quattrini, sarebbe tempo e denaro perduti! Se invece la somma stabilita non risultasse sufficientemente “compatibile” con il danno subito dovrai valutare insieme al Legale l’opportunità di giungere ad un congruo e giusto “saldo” con l’altra parte chiamata in causa.

    Tanti cari auguri.

    Antonio.

  18. VINCI 20 Gen 2008 | Rispondi

    EGREGIO Signor Avvocato, LE VORREI CHIEDERE COSA NE PENSA DELLA MIA SITUAZIONE, IN SINTESI:
    12/11/1997 VACCINAZIONE ANTITETANICA, SCHOK ANAFILATTICO, SVENIMENTO E TRAUMA CRANICO, CEFALEA, TUTTO DOCUMENTATO MINISTERO DELLA DIFESA
    15/01/2004 PRESENTAZIONE DOMANDA LEGGE 210 1992
    MAGGIO 2006 VERBALE CMO DI PALERMO, ESITO NEGATIVO PER NESSO CAUSALE,INTEMPESTIVITA’ DOMANDA, ASCRIVIBILITA’TABELLARE
    GIUGNO 2006 RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO SALUTE
    ANCORA NON HO RICEVUTO NESSUNA RISPOSTA.
    NEL FRATTEMPO SONO STATO RICONOSCIUTO INVALIDO CIVILE AL 47% USL,PER IL TRAUMA CRANICO DA SCHOK ANAFILATTICO VACCINO ANTITETANICO; NEL MESE DI OTTOBRE 2007 HO SPEDITO IL VERBALE DI INVALIDITA’ 47% AL MINISTERO DELLA SALUTE PER SUPPORTARE LE MIE RAGIONI
    LE CHIEDO UN SUO PARERE

    GRAZIE

  19. @ Vinci

    Non aspetti la decisione del Ministero della Salute nè lo solleciti a decidere (peggiorerebbe soltanto le cose), si metta subito nelle mani di un valido avvocato, esperto in materia, e – se il legale che esaminerà la Sua documentazione dovesse valutare che ci sono margini di successo – faccia causa senza attendere oltre

    Avv. Simone LAZZARINI

  20. Francesco 23 Gen 2008 | Rispondi

    Egregio Avvocato,
    sono in possesso di un tesserino numerato per pargheggio disabili. Se una persona mette la sua auto al mio posto, posso chiedere i danni?
    Grazie e Cordiali Saluti

  21. Tommaso 26 Gen 2008 | Rispondi

    Cortese Avvocato,ricoverato in struttura pubblica nel 1972 ho subito numerose trasfusioni.Nel 1996,da analisi ematologiche effettuate per conto dell’azienda per cui lavoravo,risultarono transaminasi molto alte.Quindi a fine dello stesso anno la struttura pubblica della mia citta’mi riscontro l’epatite C.Solo a maggio del 2004 il medico di famiglia mi mise a conoscenza del nesso causale della malattia con le trasfusioni.Presentata domanda nel maggio del 2004 l’11/02/2006 il CMO ha riconosciuto il nesso causale ascrivibile alla 6^cat.tab.a all.al DPR 30/12/1981.Non ho ancora ricevuto risposta dal Ministero.Rientronei termini? Posso sperare? In ogni caso porgo cordiali saluti e La ringrazio per la cortese risposta che vorra’ inviarmi.Tomamso Buscemi

  22. Simone Lazzarini 26 Gen 2008 | Rispondi

    @ Tommaso

    Dal tenore del Suo quesito sembra di capire che sia ancora in attesa di ricevere l’indennizzo. Se così fosse Le suggerisco di fare ricorso al Tribunale del lavoro competente in relazione al Suo luogo di residenza tramite un avvocato per ingiungere al Ministero di pagarla.
    Per il risarcimento del danno, che può essere richiesto a prescindere dall’ottenimento dell’indennizzo, Le consiglio di far valutare ad un avvocato competente nel settore la Sua documentazione per verificare se ci sono margini per agire, anche alla luce delle recebti sentenze delle Sezioni Unite.
    Secondo me, alla luce della data in cui dice d’aver presentato domanda d’indennizzo potrebbe esserci spazio, ma prima d’intraprendere azioni avventate è bene valutare attentamente le possibili conseguenze in caso d’esito negativo (es: condanna a pagare le spese legali di controparte, circostanza rara ma non certamente da escludere a priori, come alcune sentenze di Milano, Roma e Torino hanno dimostrato).
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  23. Antonio 26 Gen 2008 | Rispondi

    Per Tommaso.

    E’ pacifico il diritto al risarcimento!
    (Considerato che scentificamentel’epatite B è stata scoperta da BLUNBERG NEL 1965),e le Sezioni Unite hanno stabilito la responsabilità del Ministero anche per i virus HIV e HCV a partire da tale epoca, è sicuramente configurabile la colpa per un episodio accaduto nel 1972!!

    Anche sulla prescrizione, alla luce della sentenza 581/08, i termini di decorrenza iniziano dalla data di presentazione della domanda amministrativa volta all’ottenimento dell’indennizzo Legge 210/92 ( 5 anni “responsabilità extracontrattuale” per il Ministero “lesioni colpose gravi”, e 10 anni (forse) per la struttura, pubblica o privata, sempre per lo stesso reato (n.b. i 10 anni per la prescrizione sono forse relativi solo agli eredi dei danneggiati deceduti), però se anche così fosse a Te non interessa perchè hai pieno titolo “temporale” al diritto di risarcimento; “consapevolezza del contagio per via trasfusionale, il nesso causale,” nel maggio 2004 e richiesta di indennizzo nello stesso mese dello stesso anno!

    Indipendentemente dall’esito positivo della CMO, sulla causa per il risarcimento integrale, e la prescrizione, hai 5 anni di tempo a far data dal maggio 2004, quindi entro maggio 2009, meglio qualche giorno prima rispetto al giorno della presentazione della domanda.

    Per quanto riguarda la “liquidazione” dell’indennizzo devi essere Tu, con verbale di riconoscimento della CMO alla mano, a sollecitare il pagamento all’Ufficio VIII Legge 210/92 del Ministero. Fallo prima telefonicamente e poi ,eventualmente, con raccomandata A.R. e in caso di “silenzio” Ti potrai avvalere dell’assistenza di un Legale, ma secondo me si tratta solo di procedura formale e purtroppo i tempi per questo tipo di procedura sono piuttosto lunghi! Ti dico questo perchè se sei in grado di arrangiarti da solo puoi risparmiare le spese di assistenza legale e ulteriori perdite di tempo e fatica!

    Tanti auguri.

    Antonio

    P.S. Non me ne voglia l’Avv. Lazzarini ma io ho fatto così: ricorso agosto 2005 – liquidazione gennaio 2007 ma dopo aver “bombardato” di telefonate gli uffici preposti e dopo essere stato di persona al Min. e infine insinuando, su carta legale intestata, l’azione legale, però io non avevo ancora in mano il Decreto d’accoglimento del ricorso, lui, Tommaso, ha già in mano il verbale della CMO quindi l’indennizzo gli è già stato riconosciuto, devono solamente metterlo in pagamento e per ciò non ci sono “termini di decadenza del diritto”!

  24. as.ter.-di.ma. 28 Gen 2008 | Rispondi

    @ tommaso
    nn capisco cosa attendi dal ministero: se dalla cmo ti è stato riconosciuto il nesso causale, l’ascrivibilità tabella e la tempestività della domanda, il ministero nn c’entra niente: l’indennizzo lo liquida, a far data dal febbraio 2001 la regione di appartenenza ovvero, in caso di adozione di apposito provvedimento legislativo regionale, l’asl territorialmente competente.

    Se, invece, ti è stata contestata la tardività della domanda, pur col riconoscimento del nesso eziologico e dell’ascrivibilità tabellare ed hai proposto ricorso al minisalute, trascorsi 4 mesi in caso di silenzio puoi agire giudizialmente

  25. nino 28 Gen 2008 | Rispondi

    sono stato trasfuso nell’85 hcv+, con nesso di casualita da parte del c.m.o.nel 1998 con primo indennizzo nel 2001.Successivamente nel 2003 ho fatto l’azione legale contro il ministero per il risarcimento senza ancora nessuna sentenza.Visto la legge finanziaria,visto le sentenze della corte di cassazione (anche se le date non sono precise) posso rientrare anch’io nelle stipulande transazioni. GRAZIE.

  26. franca 28 Gen 2008 | Rispondi

    ex dipendente ospedaliera nell’anno 1991 veniva trovata affetta da epatite B e C la C.M.O.di Messina nell’anno 1993 riconosceva detta malattia per causa di servizio senza ecquo indennizzo: posso chiedere risarcimento grazie

  27. @ Nino

    Teoricamente sì, ma aspettiamo il DM, che comunque a mio giudizio non dovrà tener conto in alcun modo delle recenti sentenze della Cassazione nella parte in cui le stesse – in modo peraltro tutt’altro che univoco – individuano nella domanda d’indennizzo il famoso dies a quo.

    @ Franca

    Nessuno Le vieta di chiedere il risarcimento, ma certamente controparte eccepir° l’intervenuta prescrizione. potrebbe aver un senso far causa nella sola ipotesi di accedere a transazioni che però, almeo allo stato, non sembrano imminenti, almeno per gli operatori sanitari.

  28. ANTONIO MAIELLO 29 Gen 2008 | Rispondi

    IN TEMA DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

    Egregio Avvocato S. Lazzarini,

    si può ipotizzare che il riscontro di una cirrosi e/o di un epatocarcinoma costituisce nuovo dies a quo considerato che non tutte le epatiti croniche evolvono sistematicamente in cirrosi e/o epatocarcinoma per il semplice fatto che la loro devastazione non si manifesta nei termini più elevati in modo certo e nella universalità dei casi? Si può ipotizzare che questi singoli casi prefigurano nuova lesione quando addirittura si può documentare che sono stati esperiti, con esito negativo, tutti i tentativi farmacologici? Ci sono spiragli per tentare un’azione legale per risarcimento danni?
    In sintesi:
    1971 – emotrasfusione per intervento chirurgico
    1993 – positività HCV
    1994 – prima biopsia “epatite cronica attiva”
    1995 – assunzione di farmaci antivirali
    1996 – altro tentativo di cura con antivirali
    1997 – richiesta indennizzo l. 210/92
    maggio 2003 – ancora tentativi con antivirali
    ottobre 2003 – 2^ biopsia “cirrosi conclamata”
    novembre 2004 – chemioembolizzazione di HCC
    marzo 2005 – CMO di Napoli:manca nesso causale
    aprile 2005 – ricorso gerarchico al Min.Salute
    settembre 2006 – si riprova con antivirali
    gennaio 2007 – Min.Salute: esiste nesso causale.
    Si all’indennizzo.

    Grazie per un eventuale parere.
    Antonio M.

  29. as.ter.-di.ma. 29 Gen 2008 | Rispondi

    l’argomento è stato affrontato da una delle dieci sentenze della cassazione a sezioni unite, purtroppo in senso sfavorevole x te (nn sarebbe altra patologia, ma aggravamento dell’iniziale patologia, pertanto il dies a quo nn ricomincerebbe a decorrere)

  30. Simone Lazzarini 29 Gen 2008 | Rispondi

    @ Tutti

    Al fine di fare chiarezza e di evitare equivoci interpretativi preciso che tutti i pareri e commenti del sottoscritto compaiono sul blog esclusivamente con la seguente dicitura “Avv. Simone LAZZARINI Says” oppure “Simone LAZZARINI Says”.
    I commenti di tutti gli altri frequentatori del sito, naturalmente graditissimi, purchè “moderati” nei toni e pertinenti rispetto all’articolo in calce al quale compaiono, non provengono dal sottoscritto, non sono in alcun modo riferibili allo Studio Legale LRS e non possono essere a nessun effetto considerati consulenza legale attribuibile allo studio e/o ai suoi componenti.
    Grazie

    Avv. Simone LAZZARINI

  31. antonio maiello 29 Gen 2008 | Rispondi

    @ as.ter.-di.ma.

    Ho letto la sentenza (è la n.580?) e mi convinco sempre più che una cosa è l’epatite e l’altra è un epatocarcinoma. Non è un “semplice peggioramento” dell’iniziale lesione ma manifestazione di nuova ed autonoma patologia, comunque legata alla prima come “ulteriore conseguenza dannosa” (altrimenti non si spiegherebbe l’eventualità di nuova decorrenza del dies a quo).

    Antonio Maiello

  32. as.ter.-di.ma. 30 Gen 2008 | Rispondi

    ci sono degli interessanti articoli di marco bona sulla decorrenza della prescrizione nei danni lungolatenti, che affrontani il tuo problema. Mi risrevo in prosieguo di rispondere più dettagliatamente.
    Se la questione si pone in termini di…”spiragli” x affrontare la causa risarcitoria, il tuo caso mi sembra paradigmatico di come la tesi delle sez un sul punto se portata alle estreme conseguenze nn possa che determinare manifeste ingiustizie.

  33. as.ter.-di.ma. 30 Gen 2008 | Rispondi

    p.s.: io cercherei anche di spostare i termini dal concetto di “conoscibilità” a quello dell’effettiva conoscenza

  34. ANTONIO MAIELLO 30 Gen 2008 | Rispondi

    Sull’argomento è sicuramente opportuno attendere le valutazioni del gentilissimo Avv.to S. Lazzarini.

    Grazie comunque ad as.ter.-di.ma.

    Antonio Maiello

  35. Lorina Ciminari 31 Gen 2008 | Rispondi

    Buongiorno gent.ssimo avvocato.Desidero chiederle se basta una raccomandata alla CMO, in cui chiedo copia verbale per aggravamento malattia, ad interrompere la prescrizione dei termini. Oppure avrei dovuto spedire raccomandata al Ministero sanita?

    La ringrazio per la gentile att.ne.
    Saluti Ciminari Loriana

  36. Simone Lazzarini 1 Feb 2008 | Rispondi

    @ Antonio M.

    A mio giudizio non sarebbe corretto far decorrere il termine prescrizionale dalla data di presentazione della domanda visto che lo stesso Ministero aveva in un primo tempo negato la sussistenza del nesso causale, ergo potrebbero esserci spiragli per promuovere azione risarcitoria, restando però un punto interrogativo, rimesso al giudice di merito, quello della verifica delle responsabilità ministeriali nel 1971.
    Condivido inoltre la Sua tesi sulla qualificabilità dell’epatocarcinoma come nuovo e distinto esito invalidante.

    @ Lorina

    Purtroppo è necessario spedire una raccomandata al Ministero dalla quale risulti con chiarezza la volontà di agire per il ristoro dei danni subiti.

    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  37. cristiano 3 Feb 2008 | Rispondi

    caro avv. mia madre oramai deceduta per cirrosi correlata , rientra nella famosa sentenza s.u. 581/08 in breve vinto I° grado ,appello,e cassazione .in corso procedimento per quantificazione del danno .le chiedo la prescrizione relativa al caso come avviene? considerando che la domanda alla cmo risale al 22 gennaio 94 mentre l’atto di citazione al 27 10 1999.il termine è 5 o 10 anni.grazie per il vostro operato vi rinnovo i migliori auguri

  38. Antonio 3 Feb 2008 | Rispondi

    Per Cristiano.

    Il diritto al risarcimento è più che legittimo; “il reato è OMICIDIO COLPOSO” e come affermato da Cassazione 581/08, il termine di prescrizione, in quel caso, è di 10 anni (dalla proposizione della domanda amministrativa, indennizzo Legge 210/92) e spetta agli eredi, indipendentemente dalla data di decesso, “incassare” la vittoria!

    Voglia gentilmente confermare l’Avv.to Lazzarini. Grazie.

    Antonio.

  39. @ Cristiano

    Premesso che bisognarebbe sapere se e come sia stata sollevata l’eccezione di prescrizione (se il giudizio sull’accertamento delle responsabilità si fosse risolto favorevolmente in via definitiva non sembrerebbe potersi più porre alcun problema in sede di quantificazione), l’ormai nota sentenza n.581 dice che la prescrizione decennale opera solo in favore dei congiunti del soggetto deceduto che abbiano agito “iure proprio”, per far valere quindi un danno da loro subito in conseguenza del decesso del congiunto.
    Diverso sembrerebbe il caso del soggetto che, avendo agito in giudizio personalmente, sia poi venuto a mancare in corso di causa, con il subentro degli eredi che quindi – a meno che, nel costituirsi in giudizio, non abbiano espressamente formulato ulteriore domanda “iure proprio” – agirebbero “iure ereditario”, con conseguente applicazione del termine quinquennale.
    Va peraltro detto che l’evolutività della malattia potrebbe consentire di “postdatare” l’inizio della decorrenza della prescrizione.
    Come potrà comprendere la questione non è di pronta soluzione senza un’attenta disamina della documentazione, ne parli approfonditamente con il Suo legale

    Cordiali saluti

  40. cristiano 4 Feb 2008 | Rispondi

    salve avvocato sono cristiano .mi scusi se insisto ma è solo per capire meglio.quando dice: (se il giudizio sull’accertamento delle responsabilità si fosse risolto in via definitiva)cosa inende?le scrivo cosa dice la sentenza di appello di mia madre riguardo alla prescrizione.”le certificazioni hanno consentito alle persone di conoscere l’esistenza della malattia e la loro rapportailità causale alle trasfusioni sicchè ad esse si deve fare riferimento ai fini della decorrenza del DIES A QUO della prescrizione” continua dicendo che la prescrizione non si è compiuta perche non sono ancora trascorsi 10 anni.detto questo non le sembra che la decorrenza debba decorrere dal momento in cui la cmo abbia notificato il giudizio.se così fosse ci siamo perchè il verbale le è stato notificato il 27 aprile del 2005.mi scuso ancora per l’insistenza e seguirò senza dubbio il suo consiglio di contattare il mio avvocato.fermo restando sarei felice di ricevere un suo parere.grazie

  41. cristiano 4 Feb 2008 | Rispondi

    correggo il 27 aprile del 1995

  42. @ Cristiano

    Se la sentenza di condanna generica del Ministero è definitiva e non più impugnabile, nel giudizio di quantificazione del danno non potrà più fondatamente porsi alcuna questione di prescrizione.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  43. cristiano 5 Feb 2008 | Rispondi

    come faccio a valutare se la sentenza é definitiva ? forse nelle conclusioni della sentenza d’appello? la sentenza di I° termina con queste parole “il tribunale,definitivamente pronunciando così decide -condanna il ministero a risarcire i danni biologici patrimoniali e morali da liquidarsi in separato giudizio .la sentenza di appello definitivamente pronunciando,così provvede: rigetta appello proposto dal ministero sanità -condanna il ministero al rimborso delle spese di giudizio.però i giudici hanno valutato la prescizione in 10 anni .ora avendo vinto nei due giudizi la prescrizione è ancora impugnabile alla luce della cassazione 581/08 che si è esprressa proprio in merito a queste sentenze?grazie di cuore

  44. cristiano 5 Feb 2008 | Rispondi

    la sentenza 581/08 ha rimesso alla corte d’appello il giudizio caso per caso relativo alla prescrizione.attualmente siamo nel giudizio della quantificazione del danno già da oltre 2 anni .quando mia madre era ancra in vita il ctu le aveva riconosciuto il40% del dano biologico .poi si è aggravata e il medico legale di parte insieme all’avv.to hanno inoltrato aggravamento chiedendo oltre il 70%.nei mesi successivi precisamente il 18-4-07 mia madre viene a mancare.ora questa benedetta prescrizione può essere fatta valere o no?spero di essere stato chiaro nel descriverle la nostra vicenda.

  45. @ Cristiano

    Caro amico,
    da quanto ho capito – vado a spanne, non conoscendo nel dettaglio gli atti di causa – ha due cause pendenti.
    La prima, relativa all’accertamento di responsabilità, non è definitiva, essendo stata rimessa dalla Cassazione alla Corte d’Appello.
    Tale causa è stata proposta originariamente da sua madre e quindi presumo siate intervenuti ora come eredi.
    La seconda causa, relativa alla quantificazione, è stata intrapresa – sempre da Sua madre – senza attendere la definitività della prima.
    Si tratta di una scelta processuale rischiosa, ma che condivido pienamente.
    Sennonchè la cassazione sembrerebbe affermare che la prescrizione di dieci anni si applica solo per i casi in cui gli eredi agiscano sin dall’inizio per far valere il danno dagli stessi subito iure proprio, non “iure hereditario” il danno subito dal soggetto poi deceduto.
    Ciò premesso ritengo comunque che la pendenza della lite al momento dell’approvazione della legge Finanziaria e – evidentemente – anche al momento di emanazione del D.M. Le consentirà di accedere alle stipulande transazioni a prescindere dalle alterne vicende sulla prescrizione che, fintantochè non venga accertata con sentenza “passata in giudicato” (e quindi non più impugnabile), rimane questione assolutamente aperta.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  46. giovanna 6 Feb 2008 | Rispondi

    Ho avuto nel 1998 il nesso di causalità per hcv dal ministero della salute con l’indennizzo bimestrale; posso iniziare una causa civile contro il ministero? sono ancora in tempo? Grazie

  47. andrea 7 Feb 2008 | Rispondi

    Avv. Lazzarini buona sera .
    Sono il fratello di Cristiano, il ragazzo al quale ha risposto con il commento n° 45.
    Alla luce del ritrovamento confermato dal nostro legale, di una raccomandata fatta da mia madre al Ministero della Sanità, concernente interruzione di prescrizione datata 15/2/99,volevo rivolgervi alcuni quesiti.
    La prescrizione parte con certezza da:
    a)data presentazione domanda (22/01/94)
    b)data protocollo domanda (17/10/94)
    c)data della visita medica (27/01/95)
    d)data della notifica (27/04/95).
    Ora la Corte di Appello che dovrà decidere (vedi S.U. 581/08)quali di queste date prenderà in considerazione ?
    P.S.L’interruzione della prescrizione tramite raccomandata ,fuori di 23 giorni oltre i 5 anni previsti , può essere valutata favorevolmente dal giudice d’appello.
    Ringraziandola per la Sua disponibilità. Cordiali Saluti

  48. andrea 7 Feb 2008 | Rispondi

    Aggiungo al commento precedente .
    L’eccezione di presccrizione rivolta dal Ministero contro mia madre, intendeva posizionare il Dies a Quo dal momento della contrazione della malattia.
    Il giudice d’appello nel rigettare l’eccezione del Ministero concludeva nel sottolineare che nessun elemento di prova era stato fornito dal Ministero Stesso.
    La ringrazio.

  49. marco tindaro 8 Feb 2008 | Rispondi

    ALLA cort. Att.AVV.TO LAZZARINI,gradirei una opinione, in merito alle Transazioni-Risarc.se c,e Sentenza 1″grado,in merito al Risarc.Danni da Decesso (omicidio-colposo)sempre per il sangue infetto.(ERRONEAMENTE-EMESSA)per Prescrizione anni-5-.E Domanda indennizzo,1999,con Atto Citazione 2002,con Appello,2007 . La mia domanda e questa: Noi eredi abbiamo diritto ad accedere alle transazioni ? Oppure bisogna attendere,altri giudizi,Appello-Cassazione !!cordialmente saluto, Marco-Tindaro, attendo una vostra eventuale risposta…..

  50. @ Giovanna

    Nessuno Le vieta di agire contro il Ministero e/o contro la struttura sanitaria, nella consapevolezza tuttavia che, qualora le controparti le eccepissero l’intervenuta prescrizione sarebbe estremamente difficile ipotizzare un epilogo favorevole.

    @ Andrea

    Premesso che non è pacifico che la Corte d’Appello ammetta la (tardiva) produzione in giudizio della lettera alla quale fa riferimento, è difficile dire quale data prenderà in considerazione il Collegio giudicante.
    A mio giudizio molto dipenderà anche dal comportamento processuale del Ministero cui, è bene ricordarlo, compete l’onere della prova dell’evvenuta compiuta conoscenza della malattia (anche sotto il profilo della rapportabilità causale alle trasfusioni).
    Non c’è bisogno che Le dica che, a mio parere, il riferimento corretto dovrebbe essere alla data della notifica (mi sembra poi che quanto detto dal giudice d’appello nel precedente grado sia piuttosto confortante).

    @ Marco

    Rebus sic stantibus, salvo cioè che il D.M. dica illegittimamente altro, la circostanza che la Vostra causa sia tuttora pendente (cioè non passata in giudicato) dovrebbe consentirvi di accedere alle transazioni.

    Cordiali saluti a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  51. @ Tommaso

    Il mio suggerimento è quello di non attendere oltre e di agire immediatamente in giudizio. Attendere potrebbe essere rischioso in quanto l’UML del Ministero è solito rimettere in discussione anche i profili non contestati con il ricorso e quindi, tra qualche mese, potrebbe ritrovarsi con il nesso negato e/o con l’ascrivibilità tabellare peggiorata.
    A quel punto -oltre ad aver perso tempo prezioso – l’inevitabile azione giudiziaria sarebbe ancor più in salita!
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  52. Tommaso 14 Feb 2008 | Rispondi

    Gent.mo e cortese Avvocato Lazzarini,dopo la Sua risposta al quesito n.21 ( dove fra l’altro ho omesso di dire che la CMO riconoscendomi il nesso e la posizione tabellare,ha dichiarato la domanda intempestiva.Ho telefonato al Ministero per avere notizie ma mi hanno risposto che la domanda verra’ trattata fra qualche mese in quanto ci sono circa 500 domande prima di me a cui rispondere.Cosa mi dovro’ aspettare? Ringraziandola ancora ,spero di non disturbarla piu’in futuro.Distinti saluti Tommaso

  53. ersilio 15 Feb 2008 | Rispondi

    Egregio Avvocato,
    in merito alla risposta fornita a mio fratello Tommaso, Le comunico che, come da Lei suggerito, ci siamo rivolti ad un Legale il quale ci ha risposto che non saprebbe cosa impugnare ( se non il silenzio), dal momento che il Ministero non ha ancora emesso alcun provvedimento.
    Cosa ci consiglia?
    Grazie

  54. cristiano 21 Feb 2008 | Rispondi

    caro avvocato sarei lieto se mi chiarisse un dubbio.dobbiamo decidere se beneficiare della transazione o proseguire nel giudizio di quantificazione (già iniziato).il rischio è perdere tutto perchè come ben sa’ la sent 581/08 ha rimesso caso per caso la valutazione della prescrizione alla corte d’appello.mia madre ha fatto una racc di diffida e di interruzione della prescrizione che risulta depositata agli atti.l’unico problema è che nonostante tutto se si prendesse come momento iniziale del dies a quo ,la proposizione della domanda saremo comunque fuori di appena 23 gg.il consiglio che gradirei molto volentieri è :quante possibilità di vittoria si possono avere continuando il giudizio? il nostro av. ci ha consigliato vivamente di accettare la transazione.a noi che abbiamo visto morire nostra madre in condizioni disumane non ci soddisfa.è così imperativo che il giudice di appello si attenga alla proposizione della domanda della cmo ?o c’è la possiamo giocare? grazie ancora del tempo che dedica a ciascuno.le rinnovo i migliori saluti. cristiano

  55. @ Ersilio

    Di cambiare avvocato.
    A parte gli scherzi, in materia d’indennizzo legge 210/92 non bisogna ragionare come nel campo del diritto amministrativo,
    Semplicemente, come dice la legge, decorso il termine di quattro mesi dalla data di presentazione del ricorso gerarchico il danneggiato ha la facoltà di contestare il giudizio reso dalla CMO direttamente davanti al giudice, chiedendo che venga riconosciuta tempestività, nesso causale ed ascrivibilità tabellare.

    @ Cristiano

    Premesso che il Decreto attuativo ancora non è stato emanato (sicchè il problema se accettare o no la transazione si porrà solo in quel momento), mi sembra che il collega che Vi segue abbia dato un suggerimento più che ragionevole.
    Potreste semmai valutare se agire successivamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e non , da Voi subiti in conseguenza del decesso della mamma.

    Cordiali saluti a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  56. salvatore 24 Feb 2008 | Rispondi

    Egr. Avv. Lazzarini,
    Le scrivo per porLe il seguente quesito.
    La C.M.O. militare di Caserta ha notificato in triplice originale il processo verbale relativo all’esito della visita medico collegiale per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge 210/92 esclusivamente all’ASL territorialmente competente della quale,peraltro, sono anche dipendente dandone, con la stessa nota di trasmissione, soltanto conoscenza al sottoscritto recante in calce il seguente N.B.: “L’interessato può prendere visione del processo verbale presso l’ASL in idirrizzo”.
    E’ normale tale tipo di procedura? Non doveva, a rigor di logica, essere notificata anche al sottoscritto una copia, necessaria per la dimostrazione della decorrenza dei termini per l’eventuale proposizione di un ricorso avverso il Ministero della Salute in caso di diniego?
    Posso richiederne copia sia all’ASL che alla C.M.O.?
    Grazie

  57. @ Salvatore

    Ai sensi della legge n.241/1990 sulla trasparenza amministrativa può senz’altro chiedere copia degli atti ad ASL e CMO.
    Il comportamento sinora tenuto dalle Amministrazioni potrebbe dipendere da atti o circolari emanati dalla sua regione di residenza.

    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  58. cristiano 28 Feb 2008 | Rispondi

    salve avvocato le pongo un quesito in riferimento alla sentenza 581/08.le corti hanno riconosciuto il reato di lesioni colpose e omicidio colposo ,dichiarando che il tempo di prescrizione è di 5 anni per una e 10 per gli eredi che possono agire in iure proprio.la domanda è questa :il nuovo cod penale sposta a 6 anni la prescrizione in caso di lesioni colpose .perchè la cassazione dice che sono 5 anni ?.forse perchè il reato si è compiuto in un periodo in cui si prescriveva nei 5 anni,oppure deve essere di 6 sei anni? grazie

  59. @ Cristiano

    Le rispondo al volo.
    Credo dipenda dal fatto che le norme sulla prescrizione si applicano avuto riguardo all’epoca del contagio.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  60. andrea 5 Mar 2008 | Rispondi

    Salve Avvocato, Perchè i dieci anni di prescrizione per omicidio colposo si applicano agli eredi solo se agiscono in IURE PROPRIO e non iure ereditatis, anche se la norma prevede comunque un termine di dieci anni.
    Grazie.

  61. Roberto 10 Mar 2008 | Rispondi

    Buonasera Gent.mo Avvocato Lazzarini.
    Sono anche io a chiedere il Suo autorevole parere in riferimento alla recente Sentenza 581.
    Le riporto in breve l’escursus:
    – Istanza in data 24/04/1996 volta ad ottenere indennizzo L. 210/92;
    – Accoglimento dell’istanza con Processo Verbale CMO Bologna in data 15/11/1999;
    – Riconoscimento dell’indennizzo, da parte della Regione Emilia Romagna, in data 29/10/2001;
    – Atto di citazione e ad iscrivere a ruaolo la causa il 25/10/2006;
    – Prima uduenza in data 22/02/2007;
    – Differimento d’ufficio della prima udienza al 27/09/2007;
    – In tale data sono stati chiesti i termini art. 183 6°co. c.p.c. con accoglimento daparte del Giudice e rinvio al giorno 01/04/2008.
    E’ dal settembre del 2007 che provo capirci qualcosa! Poi arriva la Sentenza 581!!!
    Può darmi il Suo parere?
    La ringrazio di cuore e Le porgo i miei più distinti saluti.

  62. antonella 75 11 Mar 2008 | Rispondi

    Gentile Avvocato a maggio 2000 ho presentato domanda della legge 210/92 per ottenere l’indennizzo.Il 5 Ottobre dello stesso anno sono stata sottoposta a visita della C.M.O. di Messina. Il 2 Aprile del 2003 il M.S. mi comunicava il giudizio della C.M.O.che è il seguente ” Si esiste nesso causale tra la trasfusione e l’infermità, lievi segni di sofferenza epatica HCV correlata in soggetto emotrasfuso durante intervento chirurgico”, ascrivibile ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981 N 834.
    Il 19 aprile del 2003 inviavo tramite raccomandata al M.S.i documenti richiestimi.
    Da Agosto 2004 percepisco l’indennizzo.
    Il 31 dicembre 2007 ho presentato tramite il mio avvocato domanda di risarcimento danni. Sono ancora in tempo? Oppure con l’entrata in vigore della nuova legge 581/08 sui termini della prescrizione sono fuori?
    In attesa di una sua cortese risposta la saluto cordialmente.
    antonella 75

  63. @ Andrea

    Perchè chi agisce non iure proprio agisce per far valere un diritto azionato – o che avrebbe potuto essere azionato – dal de cuius

    @ Roberto

    Il Suo avvocato, da solo o insieme all’Avvocato della controparte – ha chiesto ed ottenuto un termine per il deposito di memorie.
    Più precisamente, ai sensi dell’art. 183, comma 6°, c.p.c. le parti possono chiedere al giudice:
    “1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
    2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
    3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
    Pur non conoscendo la Sua causa, ritengo si sia trattato di un passaggio obbligato per tutelare al meglio le Sue ragioni.
    La sentenza della Cassazione è intervenuta all’esito di un processo nel quale Lei non è parte in causa.

    @ Antonella75

    La n.581/08 non è una legge ma una sentenza della Corte di Cassazione.
    Ritengo che nel Suo caso la verifica circa l’effettiva possibilità di accedere alle transazioni potrà essere effettuata soltanto una volta conosciuto il testo del decreto ministeriale che sarà emanato in attuazione delle norme che, nella finanziaria, hanno preannunziato la stipula delle transazioni con i soggetti danneggiati con causa pendente.
    Per aggiornamenti La invito alla periodica cosultazione del sito

    Avv. Simone LAZZARINI

  64. Roberto 17 Mar 2008 | Rispondi

    La ringrazio di cuore e le porgo i miei più distinti saluti.

  65. luca 30 Mar 2008 | Rispondi

    Buongiorno,
    volevo chiedere se vi è un termine per iniziare una procedura di risarcimento del danno biologico.
    Nel mio caso una mia parente ricevette l’assegno “una Tantum” e poi è morta a causa della epatite, ma non è mai stato iniziato un procedimento per la richiesta del danno biologico (ipotizzando anche l’omicidio colposo).
    Grazie

  66. Simone Lazzarini 30 Mar 2008 | Rispondi

    @ Luca

    In linea teorica non c’è alcun termine per richiedere il risarcimento dei danni. In pratica, qualora la controparte lo contesti esiste il termine di prescrizione che, nel suo caso, ritengo possa essere quello di 10 anni dalla data del decesso.
    Per una valutazione più approfondita del Suo caso Le suggerisco tuttavia di consultare un legale esperto in materia.
    Se crede sono a Sua disposizione per un consulto senza impegno.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  67. angelo 5 Lug 2008 | Rispondi

    Gentile avvocato,
    mia madre ha contratto l’epatite C in seguito ad emotrasusuione dovuta ad un intervento chirurgico nel Marzo 1983.
    l’11 maggio 1994 ho fatto domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/92.
    Il 10/06/1995 la C.M.O. ha riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione e l’infermita’ e il 11/04/1996 il Ministero della Sanita’ ha liquidato l’indennizzo con decorrenza dal 1 Giugno 1994.
    Desideravo sapere se a distanza di tutti questi anni sarebbe ancora possibile intraprendere un’ azione civile per il risarcimento dei danni alla luce dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione.
    grazie.

  68. Carlo 16 Set 2008 | Rispondi

    Egr.Avvocato,
    nel caso in cui avessi fatto domanda per ottenere l’indennizzo di cui alla L 210/92 nel 2006 e ad Agosto 2007 abbia ricevuto la risposta di archiviazione da parte dell’Asl in quanto secondo loro le sacche incriminate non sono mai state a me somministrate, sarei sempre in tempo per proporre un eventuale ricorso giudiziario o ad oggi è ormai passato il termine di un anno dal rigetto della domanda?
    Grazie in anticipo della cortese risposta

  69. daniele 18 Ott 2008 | Rispondi

    Gentile Avvocato,una domanda bruciapelo…
    Mi chiedo perchè non si parla mai (nelle sentenze della Corte di cui stiamo discutendo) del termine decennale relativo alla responsabilità contrattuale. Del resto, non si stipula un contratto qualora ci si rechi in ospedale e li si operi una trasfusione di sangue infetto?
    grazie

  70. Roberto 30 Nov 2008 | Rispondi

    Buonasera.
    il Tribunale di Bologna ha accoolto l’eccezione di prescrizione.
    Da quando decorrono i 10 anni?
    Ho qualchepossibilità impugnando la sentenza?
    Grazie.

    il 10/03/2008 ho scritto:
    “Buonasera Gent.mo Avvocato Lazzarini.
    Sono anche io a chiedere il Suo autorevole parere in riferimento alla recente Sentenza 581.
    Le riporto in breve l’escursus:
    – Istanza in data 24/04/1996 volta ad ottenere indennizzo L. 210/92;
    – Accoglimento dell’istanza con Processo Verbale CMO Bologna in data 15/11/1999;
    – Riconoscimento dell’indennizzo, da parte della Regione Emilia Romagna, in data 29/10/2001;
    – Atto di citazione e ad iscrivere a ruaolo la causa il 25/10/2006;
    – Prima uduenza in data 22/02/2007;
    – Differimento d’ufficio della prima udienza al 27/09/2007;
    – In tale data sono stati chiesti i termini art. 183 6°co. c.p.c. con accoglimento daparte del Giudice e rinvio al giorno 01/04/2008.
    E’ dal settembre del 2007 che provo capirci qualcosa! Poi arriva la Sentenza 581!!!
    Può darmi il Suo parere?
    La ringrazio di cuore e Le porgo i miei più distinti saluti.”

  71. giovanni 30 Mag 2009 | Rispondi

    le sarei grato se potese fornirmi alcune delucidazioni; Io e le mi sorelle abbiamo intentato causa di risarcimento danno nei confronti del ministero della sanità nel dicembre del 2005, la causa in questione è in conseguenza al decesso di mia madre avvenuto nel dicembre del 2000, in merito alle ultime direttive la prescrizione per gli eredi degli emotrasfusi deceduti è di dieci anni secondo questo io e le mie sorelle saremo fuori dai tempi previsti per poco più di quatto mesi in quanto mia madre presentò domanda per la legge 210/92 nell’agosto del 1995.quello che mi chiedevo non è possibile far decorrere la prescrizione dal momento in cui abbiamo avuto la risposta della commissione della C.M.O arrivata solo circa due anni dopo? Vi è stata vqualche sentenza in questo senso? Se si me li potrebbe indicare. Con l’occassione la ringrazio per il tempo che dedica alle persone come me.
    DISTINTISSIMI SALUTI

  72. antonio 12 Nov 2009 | Rispondi

    Buon Giorno Avvocato.
    sono un uomo di 50 anni,lavoro come magaziniere ,da cinque mesi sono in cura al centro gastroentorologia dell’ospedale riuniti di bergamo,dove mi anno riscontrato un diagnosi di Epaticarcinoma, cirrosi HCV correlata.
    Da Lei vorrei sapere se e possibile che io posso isufruire della invalidità civile e la legge 104. se può rispodermi la ringrazio distinti saluti

  73. francesco 23 Nov 2009 | Rispondi

    Salve Signor avvocato,
    la mia malattia è stata scoperta nel 1997 e subito è stata presentata domanda di indennizzo ex l. 210.
    tuttavia l’indennizzo mi è stato riconosciuto solo a seguito di sentenza della corte di appello nel 2002.
    siccome vorrei instaurare causa per il risarcimento del danno, mi chiedo se la prescrizione sia irrimediabilmente maturata oppure se sia possibile sostenere che il termine dovrebbe decorrere dalla sentenza del 2002?
    grazie, cari saluti

  74. Marilù 24 Feb 2010 | Rispondi

    Salve avvocato,
    questo è il caso di un mio parente.
    Sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipolio , contrae la poliomelite. Non ha mai fatto nulla, nè indennizzo nè risarcimento.
    Sono passati 30 anni. E’ decaduto?

  75. FRANCESCO 3 Dic 2013 | Rispondi

    salve avvocato mi e stato riconosciuto il nesso causale dalla CMO di messina ma non mi ascritto a nessuna categoria o fatto ricorso il giudice a nominato un CTU questo a detto che la mia epatopatia cronica in assenza di replicazione virale e cagionata a una % del 4% con questa % posso appellarmi a questa CTU e chiedere l’indennizo o e meglio rivolgermi ad un medico legale esperto della materia distinti saluti

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