Dopo lunga “gestazione”, finalmente il legislatore ha messo mano all’annosa questione del risarcimento del danno subito dai soggetti irreversibilmente danneggiati da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti.
Infatti, l’art. 2, commi 361-362 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, Supplemento Ordinario n. 285 (c.d. Legge Finanziaria 2008) ha testualmente stabilito quanto segue:
“361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni”.
In precedenza l’art. 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 229 del 2 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 249, aveva stabilito quanto segue:
“Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e’ autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni”
Evidentemente, le norme contenute nella manovra finanziaria e nel decreto collegato non sono intervenute “a sorpresa”, ma sono il risultato concreto dei “tavoli tecnici” (cui ha preso parte attiva anche lo scrivente legale) istituiti dal Ministero della Salute nella primavera del 2007 per concertare, con le associazioni di malati e con gli avvocati rappresentativi del maggior numero di danneggiati, una via d’uscita rispetto ad un contenzioso (quello relativo al c.d. “danno da contagio”) che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni drammaticamente significative.
Come si apprende dalla lettura del testo dei provvedimenti sopra indicati, le concrete modalità per accedere alle transazioni saranno definite da un decreto, di imminente stesura, che – come preannunziato dalla stessa previsione contenuta nella finanziaria , il Ministero della Salute dovrebbe a breve emanare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Vogliamo sperare che la tecnica di redazione di tale atto sia migliore di quella che aveva ispirato la stesura del decreto attuativo della legge 229/2005 (anche per prevenire sequele di ricorsi al TAR) e che quanto formalmente promesso dal legislatore, per ora una sorta di “scatola vuota”, sia mantenuto indipendentemente dall’esito dell’attesissima (non sempre a ragion veduta) sentenza della Cassazione a SS.UU., che dovrebbe intervenire all’esito della discussione del 20 novembre scorso, ma che non dovrà in alcun modo interferire con gli stipulandi accordi transattivi.
Avremo modo di riparlarne.
Gen 7
finalmente, mi scusi avvocato ma queste transazioni saranno effettuate in un’unica soluzione o divise in dieci anni? es: su 100 viene liquidato 100 oppure 10 ogni anno.???
GRAZIE…..
…..mi scusi e quindi oggi tocca a tizio domani a caio ecc fino ad esaurimento della gratuatoria…..
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[…] admin: […]
Io credo che rimarrà tutto in alto mare con ricorsi che ne bloccheranno la fattiva esecuzione.
Mi spiego.
Il fatto che il risarcimento sia limitato SOLO A COLORO CHE HANNO CAUSE TUTTORA PENDENTI crea gravissime disparità! Infatti, se io 10 anni fà avevo fatto causa e la avevo persa, adesso non posso accedere alle transazioni mentre se adesso qualcun altro con i miei stessi requisiti propone causa (e che quindi se la portasse a termine la perderebbe come me) per il solo fatto che non si è conclusa, potrebbe accedere all’indennizzo.
Credo che così facendo gli esclusi potrebbero presentare una valanga di cause che alle fine bloccherebbero tutto. Un pò come è successo per la 229…
Poi può darsi che mi sbagli, sia chiaro.
Ciao ciao
@ Salvatore
Dalla combinata lettura della legge finanziaria e del collegato decreto fiscale sembrerebbe potersi concludere che le transazioni saranno “spalmate” su più anni e seguendo una graduatoria che tenga conto della gravità della patologia e, subordinatamente, delle condizioni economiche.
Ne sapremo di più quando il Ministero renderà noto il contenuto dell’emanando decreto.
Colgo l’occasione per augurare buon anno a tutti i visitatori del sito ringraziandoli per la sempre crescente attenzione (oltre 25.000 visite nel 2007)
Avv. Simone LAZZARINI
Ho gia vinto una causa contro il mds, per danno da trasfusione occasionale epatite c 8à catg,la cifra che mi è stata aggiudicata è veramente un’elemosina.Il mds ha fatto appello.Potrò io esufruire della transazione,dato che il danno di contaggio con le sacche infette è avvenuto nel 1984? Ringrazio e saluto. Lory
Ringrazio tanto voi avocati della possibilita che ci date. io ho fatto ricorso da piu di due anni fa e non ho avuto ancora risposta. preciso che non ho nessun legale che mi segue e chiedo un consiglio di come devo comportarmi.(il ricorso e per le trasfusioni avuti nel 1984 precisamente 8 grazie a tutti)
La chiusura del titolo del suo commento “…..forse.” anticipa i dubbi e le incognite che sorgono leggendo la Sua esposizione.
Ai non conoscitori delle Leggi costituisce un enigma l’incidenza che potrebbe avere la nominata sentenza della Cassazione, che dovrebbe intervenire all’esito della discussione del 20 novembre scorso (trattasi dalla Relazione n. 35 del 21.03.2007? a quando la sentenza? ).
Sembra che i soggetti danneggiati abbiano acquisito il diritto di accedere alle transazioni qualora avessero avuto in corso cause di risarcimento danni pendenti alla data d’entrata in vigore delle due leggi.
Non è ben definito se i soggetti danneggiati mantengono in modo permanente il diritto acquisito, anche se nel frattempo i Tribunali Civili emettono sentenze negative per le cause allora pendenti.
Nel dubbio interpretativo delle leggi, in tal eventualità, forse potrà essere conveniente impugnare subito la sentenza in Corte di Appello in modo che esista il prosieguo e la persistenza della pendenza della causa, sperando che le transazioni abbiano luogo prima della causa relativa all’appello.
Il Sig. Tony probabilmente si riferisce al ricorso per la 210/92 al ministero sul diniego della domanda per l’ottenimento dell’indennizzo. Se così fosse, e ne sono abbastanza certo, perchè se fosse un ricorso di azione legale giudiziaria, l’Avvocato che lo rappresenta è d’obbligo! Pertanto in termini di Legge il “ricorrente” aveva complessivamente 15 mesi di tempo: 90 gg + 1 mese per la comunicazione dell’esito + 1 anno per esperire l’azione dinnanzi al Giudice Ordinario. Questo è quanto recita l’art. 5 comma 3 della Legge 210/92!! Pena la “possibile” decadenza del diritto!!
Ordunque, si dà il caso che il ministero abbia “tempi biblici” per le risposte, è compito dell’interessato informarsi sulle pratiche che lo riguardano sollecitando telefonicamente o per via postale, AR, gli uffici preposti al disbrigo di tali procedure. A volte smarriscono i documenti e chiedono di produrre copia della documentazione presentata.
Coraggio Tony telefona a Roma 0659941 e chiedi di passarti l’ufficio VIII – Legge 210/92 e parla con qualcuno che possa aiutarTi, altrimenti rivolgiTi ad un Avvocato perchè possa rappresenterTi, ma prima chiedi, per non spendere soldi inutilmente, se ci sono possibilità di successo. Ciao.
Antonio.
@ lory
Questa è una bella domanda.
Ne sapremo di più quando il decreto attuativo sarà emanato.
Certo il suo è uno dei casi per i quali mi continuo a chiedere per quale motivo ci sia tanta insistenza ed imprudenza “strategica”, anche da parte di certi colleghi, nel sollecitare la Cassazione a SS.UU. a depositare la sentenza.
Meglio l’incertezza – che consente margini di trattativa – che la certezza d’essere tagliati fuori.
Attenzione!
@ tony
Da quello che scrive non si capisce il motivo del rigetto della domanda d’indennizzo. In linea generale consiglio sempre di fare causa senza attendere il parere dell’UML, che in moltissimi casi non ha fatto altro che peggiorare le cose, rimettendo in discussione categorie, nesso o tempestività della domanda.
In ogni caso la Cassazione ha di recente precisato – come del resto da noi sempre sostenuto – che il termine di un anno entro il quale agire giudizialmente non è previsto a pena di decadenza in quanto se così fosse il legislatore lo avrebbe detto espressamente, come ad esempio accaduto con il termine di sei mesi entro il quale si può agire per contestare i giudizi in materia d’invalidità civile.
nn crdeo che le sezioni unite si lascino influenzare più di tanto dalle (chiamiamole così) “sollecitazioni esterne”.
Detto qst. di solito, fatta eccezione per casi di particolare complessità, le motivazioni vengono depositate entro due mesi dalla discussione
Salve!
mi sorge un grande dubbio…
Sono emofilico contagiato con emoderivati da epatite C;
percepisco l’indennizzo della 210/92 con il riconoscimento del nesso causale da parte della CTO nel 1995;
nel 2003 avvio la richiesta del risarcimento danni contro il Ministero.
la mia domanda, (ed eventuali consigli)è: dopo il pronunciamento delle S.U. rientro nelle transazioni oppure sono fuori?…poichè il dubbio di essere fuori da qst transazioni mi assale…e mi fa stare malissimo.
grazie x l’eventuale risposta.
@ Ivano
Premesso che non conosciamo ancora il contenuto del decreto ministeriale attuativo delle norme contenute nella manovra finanziaria nè il testo della sentenza della Cassazione (anche se siamo stati informati direttamente da chi ha discusso il 20 novembre), poichè le transazioni dovranno avvenire in coerenza ed analogia con i criteri delle transazioni precedenti è auspicabile che, come avvenuto in quell’occasione, gli unici criteri seguiti per graduare il risarcimento siano l’avere o meno già ottenuto una sentenza favorevole e l’età del danneggiato al momento del manifestarsi dell’evento dannoso.
Oltretutto, contrariamente a quanto taluno potrebbe superficialmente ritenere, gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione non è detto si estendano a tutti i giudizi in corso. Occorre infatti verificare il comportamento processuale del Ministero nel singolo processo (se ed in quali termini ha sollevato eccezione di prescrizione, cosa ha ribattuto il suo avvocato, cosa ha detto il giudice ecc. ecc.).
Attenda fiducioso.
Cordiali saluti
Avv. Simone LAZZARINI
Sono uno dei 223 ragazzi a cui si riferisce la sentenza del 20 novembre della cassazione.
Ho avuto il riconoscimento da parte del CMO per la legge 210 in agosto 2004 ed ho fatto causa per il riconoscimento del danno nell’ ottobre 1999..ho già avuto due sentenze favorevoli ma ora la sentenza della cassazione stabilisce che per due mesi non ho diritto al risarcimento? oppure i 5 anni di prescrizione sono per chi fare causa da ora in poi? Per favore Avvocato può rispondere al mio dubbio?…GRAZIE anticipatamente
percepisco l’indennizzo della legge 210/92 per aver contratto epatite C prima del 1986 da trasfusione occasionale. Per il riconoscimento del risarcimento ho buone possibilita’?
sono un operatore sanitario e mi è stato riconosciuto a.2004 l’indennizzo della legge 210/92 per aver contratto l’epatite c nell’esercizio della professione (rottura in mano di provetta di sangue infetto). Chiedo ai cortesi avvocati se posso accedere al risarcimento L229/05 e/o in che modo?.Grazie
@ Tutti
Al fine di fare chiarezza e di evitare equivoci interpretativi preciso che tutti i pareri e commenti del sottoscritto compaiono sul blog esclusivamente con la seguente dicitura “Avv. Simone LAZZARINI Says” oppure “Simone LAZZARINI Says”.
I commenti di tutti gli altri frequentatori del sito, naturalmente graditissimi, purchè “moderati” nei toni e pertinenti rispetto all’articolo in calce al quale compaiono, non provengono dal sottoscritto, non sono in alcun modo riferibili allo Studio Legale LRS e non possono essere a nessun effetto considerati consulenza legale attribuibile allo studio e/o ai suoi componenti.
Grazie
Avv. Simone LAZZARINI
mio figlio deceduto a 33 anni nel 1999 causa postumi da vaccino antipolio, ha avuto il riconoscimento dalla CMO nel 2002. Ho percepito solo l’una tantum previsto dalla legge 210/02.
Allo stato attuale qual’è la mia posizione ai fini dell’applicazione della legge 229/05, del DL 159 e dall’art. 2 comma 361-362 della legge finanziaria 2008?
Grazie Salvatore
salve avv/to,la mia storia è lunga ma la faccio breve,sono un Ispettore di Polizia di Stato in pensione nel 1977,in un conflitto a fuoco sono stato ferito alla gamba destra,operato trasfuso,collocato in pensione per fisica inabilità,CMO Perugia Cat.Tab A 2^ cat/ria…aggravamento per interdipendenza per schiacciamento dell’avapiede destro,CMO Bari per cumolo Tab A cat.1^.nel 1993,per una donazione di sangue mi viene riscontrato affetto da malattia Mediterranea in vita mia mai sentita,non ci faccio caso.1998 da un controllo di esami mi viene riscontrato affetto da epatite “C”.(sconoscendo eventuale risarcimento per danni da trasfusioni)arrivo al 10/03/2007 presento domanda alla Questura di apparteneza per il riconoscimanto per la interdipendeza da causa di servizio Epatite/C la CMO mi visita e mi riconosce la causa assegna 1^ cat. + 7- mis.Mas.Tab/A .Lo stesso anno ho presentato domanada all’AUSL di zona per il riconoscimento della legge 210 a giorni sarò chiamato a vista dalla CMO, se mi viene riconosciuta la legge 210,rientro nel risarcimento danni,e quanto tempo devo aspettare per aver un indennizzo da parte dell’AUSL.
@ Salvatore
I benefici di cui alla legge 229/05 presuppongono la presentazione di apposita domanda amministrativa mentre le norme contenute nella legge finanziaria e nel collegato decreto fiscale si applicano a coloro i quali abbiano proposto azione per il risarcimento dei danni in sede civile.
@ Cosimo
Per il risarcimento del danno, non avendo lei promosso sinora alcuna azione ed essendo stato per la prima volta riscontrato HCV positivo nel 1998 potebbe essere troppo tardi.
In ogni caso, anche nell’incertezza sull’origine del contagio, interrompa subito la prescrizione nei confronti del Ministero della Salute e dell’ospedale presso cui fu ricoverato (vista l’epoca remota, per non sbagliare, inoltri la raccomandata sia all’Azienda Ospedaliera, sia alla gestione liquidatoria del vecchio ente ospedaliero sia alla Regione di appartenenza)
Quanto ai tempi di erogazione dell’indennizzo occorrerebbe verificare se, a livello regionale esiste qualche regolamento particolare (in Lombardia il procedimento dovrebbe durare no più di 170 giorni)
Per completezza Le suggerirei di verificare la possibilità di rientrare nelle previsioni applicative del DPR 7 luglio 2006, n. 243, contenente Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Cordiali saluti
Avv. Simone LAZZARINI
Gentile avv.Lazzarini la mia attuale situazione è la seguente:Febbraio 1984 il contaggio con sacche infette,dopo una emoraggia postoperatoria.Marzo 91 riscontro contaggio HCV.Febbraio 95 faccio domanda di indenizzo.Novembre 98 notifica del CMO, nesso di causalità assegnata 8° categoria.Luglio 2000 notifica acettazione per l’indenizzo.Marzo 2003 richiesta risarcimento danni.Luglio 2007 sentenza di 1°gr a me favorevole.Nel gennaio 2008,l’avvocatura delMDS si appella. A questo punto qual’è la migliore via da percorrere? In attesa di una sua gentile risposta, la ringrazio e la saluto.
@ Lory
Difendersi nel giudizio di appello ed attendere la pubblicazione del Decreto attuativo.
Per accedere alle transazioni la causa dovrà infatti essere pendente.
Cordiali saluti
Avv. Simone LAZZARINI
IL SERVIZIO OFFERTO E’ VERAMENTE LODEVOLE!
MI PERMETTO SUGGERIRE DI VOLER PUBBLICARE, SUL PRESENTE SITO, UNA CRONISTORIA STORICO/LEGALE, PERCHE’ LA CONFUSIONE E’ TANTA! LA STESSA GENERA ANZIA IN TUTTE LE POVERE VITTIME PER LE QUALI E’ GIA’ PIU’ CHE SUFFICIENTE L’ANGOSCIA CHE LI ATTANAGLIA PER LA LORO CONDIZIONE DI SALUTE…CI MANCAVA ANCHE IL REGALO DI DE LORENZO & COMPANY!!! DIFRONTE A TALE TRAGEDIA, OGNI TRAGIVERSAZIONE DIVENTA UNA OFFESA ALLA DIGNITA’ PER DOVER SUBIRE, NON SOLO IL DANNO QUANTO LA BEFFA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI CHE HANNO IL CORAGGIO DI AFFERMARE LA INDISPONIBILITA’ DI BILANCIO MENTRE AFFERMANO L’ESISTENZA DI UN PRIMO ED UN SECONDO”TESORETTO” CHE PENSANO DI DESTINARE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE….CHE NASCONDE UN VERO EPROPRIO “VOTO DI SCAMBIO” POLITICO ISTITUZIONALE, MENTRE QUESTE POVERE VITTIME CONTANO I GIORNI CHE RIMANGONO LORO DA VIIVERE ?
UN SALUTO ED GRAZIE DI CUORE PER L’OSPITALITA’
@ Albino
Grazie dei complimenti.
Cerchiamo di fare del nostro meglio, compatibilmente con il poco tempo a disposizione.
Abbiamo fatto tesoro del Suo consiglio e ci ripromettiamo di accontentarLa quanto prima.
Cordiali saluti
Avv. Simone LAZZARINI
Egr. Avv.Lazzarini,
mio suocero infettato HCV da politrasfusione postoperatoria nel 1982 è deceduto nel 1999 a seguito dell’aggravarsi dell’HCV e della sopraggiunta Leucemia Linfatica Cronica. Il CMO di Taranto decretò nel 2002 il nesso causale tra trasfusioni ed HCV, 8° categoria Tab. A e fù liquidata una cifra molto modesta come Indennizzo, ora stiamo per fare la richiesta di Indennizzo Una Tantum per decesso.
Inoltre siamo nelle fasi conclusive del processo di risarcimento intrapreso circa tre anni fa.
Dovendo motivare una richiesta economica nelle controdeduzioni del mio legale cosa mi consiglia di fare? Collegarmi alla Finanziaria 2007 ed alle tabelle Decreto 3/12/03, oltre ad interessi ecc. ?
Oppure mi conviene operare diversamente ? Sempre in attesa comunque della possibilità di Transazione.
Il secondo quesito è relativo al sopraggiungere della Leucemia che andò da un lato ad aggravare la situazione mentre dall’altro il danno epatico (varici esofagee di secondo grado) non consentì di poter effettuare una efficace terapia con Leukeran, notoriamente epatotossico. Nel certificato di morte è scritto che l’HCV fu causa intermedia, mentre LLC causa iniziale e terminale l’arresto cardiocircolatorio.
La Leucemia può essere imputata di essere la responsabile del decesso anche solo parzialmente ? E se si andrà a determinare una riduzione degli importi della eventuale transazione?
D’altra parte è accertato che l’HCV è una infezione non solo epatotropa ma anche linfotropa è che quindi può generare malattie linfoproloferative,vedi Leucemie, quindi il virus potrebbe essere la causa di entrambe le malattie.
Grazie
avendo gia’ una richiesta in corso per danno biologico posso sicuramente chiedere la transazione…ma quanto mi chiedera’ in percentuale(15,20,25 oppure 30 per cento) il legale che mi sta seguendo?
Inoltre essendo gia’ beneficiario della 210/92 ho chiesto l’adeguamento e gli interessi…si spera con esito positivo,ma il legale ha chiesto 1000 euro per l’uno e mille per l’altro…e’ cosi’ che funziona?
Grazie…
@ Giovanni
Credo che il Suo legale sia sufficientemente abile per utilizzare le argomentazioni più opportune per meglio tutelare i Suoi interessi.
Certamente gli importi liquidati agli emofilici nell’ambito delle transazioni autorizzate dalla legge n.141/2003 possono rappresentare un buon parametro di riferimento.
Certamente la leucemia può aver avuto un ruolo significativo nella causazione del decesso, tuttavia ritengo che dovrete faticare non poco (forse sarà necessaria l’azione giudiziaria) per ottenere il riconoscimento del nesso causale con il decesso, considerato il modus operandi alquanto superficiale delle CMO.
Appoggiatevi ad un medico-legale veramente competente in materia.
Per sapere se l’eventuale riconoscimento del nesso causale con la morte avrà delle ricadute sul quantum delle transazioni – circostanza che mi pare poco probabile – occorrerà comunque attendere l’emanazione del decreto ministeriale.
@ Mario
Per sapere se potrà accedere effettivamente alle transazioni occorrerà attendere l’emanazione del decreto ministeriale di attuazione.
Non conosco gli accordi che Lei ha preso con il Suo legale, dunque mi è impossibile esprimere un giudizio di congruità.
Per quanto riguarda le azioni per l’ottenimento degli accessori (interessi e rivalutazione) nella richiesta del fondo spese iniziale ogni professionista si regola come meglio crede, anche in rapporto all’effettivo valore della controversia.
A mio sommesso parere, peraltro, le due azioni, anche per ragioni di c.d. economia processuale, potrebbero essere comodamente cumulate in un unico ricorso.
Cordiali saluti
Avv. Simone LAZZARINI
Salve!
ho già avuto modo di scrivere al n° 12
spero tanto nel Vs aiuto
Sono un papà, emofilico contagiato con i milioni di emoderivati da epatite C;
percepisco l’indennizzo della 210/92 con il riconoscimento del nesso causale da parte della CTO nel 1995; (anche se l’epatite di sicuro l’ho beccata nel 1973)
nel 2003 avvio la richiesta del risarcimento danni contro il Ministero ad oggi nessuna sentenza (dalle ns parti sono moooolto lenti)
Oggi il mio avv.to mi comunica che dopo il pronunciamento delle S.U. è molto probabile un rigetto della mia domanda circa il risarcimento (la sentenza definitiva è fissata ad ottobre 08). Sentenza che prevede 5 anni per i viventi e 10 per i deceduti in relazione alla prescrizione.
In gennaio c.a. mi hanno refertato una epatite c di grado severo, quindi mi si prospetta un futuro tutt’altro che roseo.
Io vi chiedo, cortesemente, di darmi qualche chiarimento e se c’è una strada da percorrere affinchè sia fatta giustizia, io sono malato da 30 anni e credo di avere ugual diritto di chi malato lo è da 2, 3 o 5 anni, la prescrizione è una ingiustizia sociale, morale e che offende l’uomo e soprattuto, in questo caso, l’ammalto nella sua dignità.
scusate se sono stato prolisso
grazie x l’eventuale risposta, soprattutto grazie per la sua “lodevole” disponibilità.
Ivano
Caro Ivano,
prima di “fasciarsi la testa” attendiamo il decreto ministeriale. A mio giudizio valgono tuttora le considerazioni che feci in risposta al Suo precedente post.
Segua gli aggiornamenti
Cordiali saluti
Avv. Simone LAZZARINI
Buonasera avv.
Sono stata riconosciuta nel 2006 dalla legge 210 per aver contratto hcv da 2 trasfusione avute nel 1976.
Nell’attesa dell’esito,nel 2005 ho presentato causa per risarcimento danni.
Mi chiedo se rientro nelle transazioni di cui si parla tanto. Grazie Maria
Buonasera avv.
Sono stata riconosciuta nel 2006 dalla legge 210 per aver contratto hcv da 2 trasfusione avute nel 1976.(Ma scoperta nel 2002)
Nell’attesa dell’esito,nel 2005 ho presentato causa per risarcimento danni.
Mi chiedo se rientro nelle transazioni di cui si parla tanto. Grazie Maria
Certo cara Maria che rientri nelle transazioni, ne hai tutti i diritti.
Bisogna però aspettare il Decreto Attuativo del Ministero della Salute che stabilirà i criteri definitivi per l’accesso agli aventi diritto.
Speriamo che non riguardino solo quelli che hanno già avuto una sentenza favorevole, ma anche chi ha una causa tuttora pendente e non è ancora arrivato al giudizio!
Il 9 c.m. ci sarà una riunione con Avvocati e Associazioni presso il Ministero, dall’esito dell’incontro ne sapremo di più.
Tanti auguri.
Siamo in attesa di avere notizie dell’incontro di domani 9 aprile.
Speriamo bene.
Siamo in attesa di avere notizie dopo l’incontro di domani 9 aprile.
Speriamo bene.
Egr.Avv.lazzarini:sono,la Sig.Immacolata.
Volevo chiederle.
Chi,come me,”grazie” a trasfusioni di sangue infetto,per l’esattezza una trasfusione e 4 plasma,somministatomi,ho avuto il contaggio,di epatite di tipo b e c Hbsag,Hcv-Rna,positivo.
Potrei indire causa al ministero della salute,per risarcimento danno biologico,per doppio contagio,epatite b e c?
Oppure chiedere il risarcimento,solo,per il contagio epatite c?
@ immacolata
Può certamente agire per il doppio contagio anche se, dal punto di vista del controvalore economico,non dovrebbe trarne particolare beneficio, considerato che le due infezioni hanno pur sempre aggredito il medesimo organo-bersaglio.
Si munisca di un buon avvocato e di un valido medico-legale competente in materia che sappia valorizzare, con riferimenti alla letteratura scientifica, la maggiore gravità della doppia patologia.
Buona serata
Egr.Avv.Lazzarini,sono,al Sig.ra immacolata,la ringrazio,della sua e.mail di risposta.
Lei,mi ha scritto,che in termini,economici,la doppia patologia,viene liquidata,nella stessa somma di,solo contagio,epatite c.Ma,lei,puo’ insegnarmi,x chi è affetto da epatite c,e b,’ piu’ facile che il fegato,venga attacato da cerrosi,epatica,e poi,chi è affetto da epati,b,attiva hbsag,e la c,è non è attiva,cioè,positiva al markes,ma non attiva hcv-rna,la b attiva: puo’ subito contagiare ed attivare la C.Dopo,tutte queste spiegazioni mediche,Egr.avv.Lazzarini,non pensa,che il risarcimento in euro deve essere il doppio,per contagio,nell’organismo,di due virus,letali!Che entarmbi,attacano,il fegato,ma,la prima,”la b”,puo’ essere causa dell’attivazione della seconda,la c”ed entrambe attive,hanno un solo risultato,probabile cirrosi,epatica,molto prima di un semplice contagio,di epatite c.
Avv.Lazarini,sono,il Sig.Vicenzo Russo.
Ho,letto sul sito,epac,che è in commercio,una speciale,cura di interferone,che debella definitivamente,la malattia l’epatite di tipo c.
Lei è accorrente di questo nuovo farmaco?
E,perc hi come me a gia,inoltrato,da mesi istanza,per risarcimento adnno biologico,potrebbere esserci,problemi,dal punto di vista giuridico,perhè è in circolazione quseta nuova cura?
potrebbe,lei AvV.Lazzarini spiegarmi quseat situazione?
Distinti saluti.
Il Sig.Vincenzo Russo
X Vincenzo Russo:
Io sarei contenta di rinunciare non solo ai vari indennizzi e risarcimenti ma anche a tutti i miei averi pur di guarire definitivamente dal virus C
o avuto la prima trasfusione nel 1968 poi nel 1972 e 1973 mi e stata riconosciuta la legge 210 con un indennizzo ogni due mesi, però il mio legale dice che per lo stato non avrei diritto al risarcimendo chiedo di essere aiutato. distinti saluti Giovanni
volevo sapere come mai io sono escluso ad avere il risarcimendo del danno subito?
Egr.Amico,Giovanni,non sono un legale,ma sono,a conoscenza,che i termini di prescrizione,per avviare,causa contro il ministero della salute,per risarcimento danno biologico,per avvenuto contagio di epatite C,e di 10 anni,dalla scoperta malattia.
Tu fratello caro,hai scoperto di essere affetto da epatite,post-trasfusioni,nel 1972.Dal 1972 ad oggi sono,passati 36 anni,e sei molto,fuori i termini di prescrizione.
Mi spiace,averti dato questa notizia.
Ti,saluto,e cmq ,ti consiglio,di parlare con un legale,per ulteriori informazioni
X vincenzo… Caro Vincenzo,credo che nelle affermazioni di Giovanni ci siano delle imprecisazioni,nel senso che non è possibile che sia stato riconosciuto dalla 210 nel 1972,e quindi non sono 36 anni dalla scoperta della malattia.
Sicuramente l’ha contratta in quegli anni,ma la scoperta dovrebbe comunque risalire non prima del 1989.
(ANSA) – FIRENZE, 4 OTT – Una trasfusione di sangue la contagiò nel 1972 procurandole un’epatite C; nei giorni scorsi – dopo 36 anni – le è stato riconosciuto un risarcimento, ma lei nel maggio scorso è morta. Il ministero della Salute ha firmato comunque il decreto. La vicenda riguarda R.F., nata nel 1922 a Civitella Val di Chiana (Arezzo), ed è stata resa nota dall’Associazione malati emotrasfusi e vaccinati tramite il suo presidente, l’avvocato Marcello Stanca. A causare la morte della donna sono state proprio le complicanze derivate dall’epatite C. “La novità e l’importanza di questo provvedimento del ministro – spiega l’associazione – consiste nell’ammissione della possibilità di indennizzo, anche postumo, per i casi di contagio da trasfusione avvenuto fin negli anni ’70”. Nel 2005 R.F. presentò domanda alla sua Asl, ma la domanda venne respinta per “tardività rispetto alla data del contagio”. Nel 2007 è stato proposto ricorso gerarchico al ministro, accolto con decreto dell’11 settembre 2008. Ora l’associazione chiederà al ministero un risarcimento dei danni spettanti agli eredi.(ANSA).
Autore: KOH
Rif. 94899
Egr. Avv. Simone Lazzarini.
Una mia parente è affetta da epatite c contratta nell’82. ha avanzato domanda per l’indennizzo nel 1997, accordato nel 1999. nel 2004 ha messo in mora il Ministero della Salute per il risarcimento del danno. Alla luce della sentenza delle Sez. Unite. il suo diritto è prescritto? faccio bene a consigliarle di proporre lo stesso azione di risarcimento al fine di accedere alle transazioni?. Mi chiedo il Ministero della Salute nel transigere le posizioni non terrà conto della prescrizione escludendo, quelle per cui è maturata? E’ stato promulgato il decreto attuativo?
Avvocato,Lazzarini,sono il Sig.Luca.
Potrebbe darmi per favore una risposta secca?
Percepisco,l’indenizzo,legge 210/92,ho anche l’epatite, b,posso fare domanda di indenizzo,per dopia patologia?
Oppure mi verra’ rigettata,perchè,per doppia patologia si intende solo Hiv-Hcv!e non HVB-HCV!
Cordiali,saluti
Il sig.Luca