Gen 15

La Corte di Cassazione ha emesso non una, ma dieci sentenze (!); ecco la prima

Dalla consultazione del sito della Corte di Cassazione apprendiamo che le Sezioni unite della Corte sono intervenute non con una soltanto, bensì addirittura con dieci sentenze ( dalla 576 alla 585 del 2008) definendo, quali questioni di massima di particolare importanza, numerose controversie relative al risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto.
Riproponendoci di pubblicare e, brevemente, commentare tutte queste importanti decisioni, cominciamo proponendo il testo della sentenza n.581/2008 che, stando ai primi commenti, avrebbe significativamente approfondito la questione del dies a quo per il compito della prescrizione e la verifica della data a partire dalla quale sarebbero configurabili responsabilità a carico del Ministero della Salute.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 581/08

Approfondimento pubblicato il 15 Gennaio 2008 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. sandro 15 Gen 2008 | Rispondi

    Sono uno dei 223 ragazzi a cui si riferisce la sentenza del 20 novembre della cassazione.
    Ho avuto il riconoscimento da parte del CMO per la legge 210 in agosto 2004 ed ho fatto causa per il riconoscimento del danno nell’ ottobre 1999..ho già avuto due sentenze favorevoli ma ora la sentenza della cassazione stabilisce che per due mesi non ho diritto al risarcimento? oppure i 5 anni di prescrizione sono per chi fare causa da ora in poi? Per favore Avvocato può rispondere al mio dubbio?…GRAZIE anticipatamente

  2. Simone Lazzarini 15 Gen 2008 | Rispondi

    @ Sandro

    Egregio Signor Sandro, quanto prima scriverò sul sito un primo sommario commento alla sentenza che, pur riguardandoLa direttamente, a mio parere, se letta con grande attenzione nel suo complesso, NON chiarisce affatto che la prescrizione debba necessariamente decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
    La invito pertanto a restare aggiornato.
    Cordialità

    Avv. Simone LAZZARINI

  3. sandro 15 Gen 2008 | Rispondi

    scusi avvocato ma l’anno del cmo è agosto 1994 e non 2004 come scritto erroneamente sopra

  4. Simone Lazzarini 29 Gen 2008 | Rispondi

    @ Tutti

    Al fine di fare chiarezza e di evitare equivoci interpretativi preciso che tutti i pareri e commenti del sottoscritto compaiono sul blog esclusivamente con la seguente dicitura “Avv. Simone LAZZARINI Says” oppure “Simone LAZZARINI Says”.
    I commenti di tutti gli altri frequentatori del sito, naturalmente graditissimi, purchè “moderati” nei toni e pertinenti rispetto all’articolo in calce al quale compaiono, non provengono dal sottoscritto, non sono in alcun modo riferibili allo Studio Legale LRS e non possono essere a nessun effetto considerati consulenza legale attribuibile allo studio e/o ai suoi componenti.
    Grazie

    Avv. Simone LAZZARINI

  5. netta 21 Nov 2008 | Rispondi

    ?

  6. netta 21 Nov 2008 | Rispondi

    ? guardi avvocato che Sandro stava correggendo una propria frase.

  7. Antonio 28 Set 2016 | Rispondi

    Sono un infermiere, nel dicembre dell’anno2009 a fine turno mi hanno riferito che avevo un graffietto all’avambraccio dx che ad inizio turno non avevo. Avevo effettuato delle medicazioni ai vari fissatori esterni, visto l’esiguità dell’escoriazione non mi sono recato al pronto soccorso, ho soltanto scritto l’accaduto sul libro delle consegne. L’INAIL mi ha riconosciuto l’infortunio, mentre la CMO ha riconosciuto il danno nella categoria V ma ha rigettato il tutto perchè non c’è il nesso causale. Ora sto facndo un ricorso, qualcuno può aiutarmi dandomi delle sentenze oppure altro?

Lascia un commento

Cancella tutti i campi