Questa la sintesi della sentenza n.577/08 che compare sul sito della Cassazione:
“In una controversia in cui il danno da emotrasfusione veniva inquadrato come ipotesi di responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, le Sezioni unite hanno dettato i seguenti principi di diritto:
a)in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia, o l’insorgenza di un’affezione, e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;
b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento“.
Ecco la sentenza per esteso:
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 577/08
sentenza molto importante qst!
chi ha l’azione prescritta nei cfr del minisalute può utilmente agire contro la struttura che ha erogato la prestazione.
Per qst’ultima, infatti, il periodo prescrizionale è 10 anni (ordinaria) e nn 5 (prescrizione da fatto illecito extracontrattuale) come per il ministero
@ Tutti
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