Apr 18

Il Tribunale di Milano si pronuncia nuovamente a favore della responsabilità (anche) contrattuale del Ministero della Salute

Ancora una sentenza che riconosce la natura contrattuale della responsabilità del Ministero in materia di sangue infetto.
Il caso riguarda un ragazzo affetto da thalassemia major.
Buona lettura, i commenti a dopo.

Tribunale Civile di Milano, Sezione V^, sentenza n.4092 del 31 marzo 2008

Approfondimento pubblicato il 18 Aprile 2008 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. as.ter.-di.ma. 20 Apr 2008 | Rispondi

    @ avv.lazzarini

    ho letto con attne la sent. trib. mi: la tesi della resp contr. del MDS mi sembra un po’ …”stiracchiata” (e, cmq varrebbe [e nn ne ho ben capito il motivo] solo x le “vekkie” usl ante finanziaria berlusconi 724/94).

    Viceversa, da quella lettura esce rafforzata la mia idea di intraprendere in ogni caso l’azione anche contro la struttura ospedaliera che ha effettuato la trasfusione, nel medesimo o (come a me sembra preferibile) in distinto ed autonomo processo

  2. nerina 20 Apr 2008 | Rispondi

    ill.mo avv.lazzarini

    la mia domanda è la seguente:
    chi INTENTATO causa al MDS da circa 5 anni
    può aprire un contensioso anche con la struttura ospedaliera?

    grazie

  3. as.ter.-di.ma. 21 Apr 2008 | Rispondi

    certo! rispondono a diverso titolo (responsabilità extracontrattuale il MDS e resp. contrattuale la struttura; diverso anche il periodo prescrizionale)

  4. @ as.ter.-di.ma.

    Certo la tesi della responsabilità contrattuale del Mds esposta in sentenza non è granitica, ma tant’è… quante volte con argomentazioni risibili le richieste di risarcimento formulate dai danneggiati sono state rigettate!
    Certamente non è fuori luogo pensare ad un’azione nei confronti delle strutture ospedaliere.

    @ nerina

    Teoricamente sì, ma occorre valutare con estrema attenzione tutta la documentazione che La riguarda.

    Buona serata!

  5. Antonio 22 Apr 2008 | Rispondi

    Mi sembra opportuno segnalare la seguente sentenza: C.App. Firenze 26 marzo 2008, n. 496 reperita sul sito http://www.bollettinogiuridicotelematico.it/archivio

    Tenuto conto delle sentenze 577-581/08, tratta diversi argomenti tra i quali la responsabilità contrattuale della struttura, il cumulo tra indennizzo/risarcimento e altre.

    Agli esperti le considerazioni.

    Buona giornata a tutti.

    Antonio.

  6. Antonio 22 Apr 2008 | Rispondi

    E’ meglio digitare solo:

    http://www.bollettinogiuridicotelematico.it

    Scusate.

    Antonio.

  7. as.ter.-di.ma. 22 Apr 2008 | Rispondi

    @ avvlazzarini
    dimenticavo, complimenti x la bella vittoria!!

  8. @ Antonio

    Grazie per la preziosa segnalazione

    Buona serata

  9. demon 22 Mag 2008 | Rispondi

    carissimo avvocato, sono un danneggiato da vaccinazione riconosciuto ,se dovessi intentare una causa oggi, per risarcimento del danno, ho speranza di entrare in transazione con coloro che avevano una causa già in atto al 31/12/2007…spero in una sua risposta celere e se il caso di prendere contatti con lei.

  10. Simone Lazzarini 23 Mag 2008 | Rispondi

    @ Demon

    Sembra improbabile che chi intraprenda causa oggi possa entrare nelle prossime transazioni. Tuttavia, se la storia si ripete, potrebbe accadere che, successivamente alla “prima tornata”, il legislatore emani ulteriori provvedimenti a beneficio degli esclusi, in analogia con quanto accaduto a partire dal 2003 per i soggetti emofilici.
    potrebbe quindi valer la pena valutare l’eventuale proposizioni di azione risarcitoria, ma con particolare attenzione al bilancio costi-benefici.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  11. demon 23 Mag 2008 | Rispondi

    caro avvocato, mi domandavo se un giudice in sede di giudizio valuterebbe positivamente il fatto che tali transazioni fossero riservate solo a chi aveva in essere cause al 31/12/07, togliendo questa possibilità ad altri danneggiati entrati in causa dopo tale data…questa cosa può essere interpretata come lesiva dei diritti di chi ha subito lo stesso danno? la costituzione non sancisce che va tutelata la salute di tutti i cittadini salvaguardando i diritti che sono uguali per tutti…anche per i ritardatari…la ringrazio di cuore

  12. Simone Lazzarini 24 Mag 2008 | Rispondi

    @ Demon

    “A monte” va considerato che, purtroppo, non esiste alcun obbligo per lo Stato italiano di definire transattivamente le controversie promosse dai danneggiati sicchè è già positivo che la Finanziaria abbia preannunziato la definizione, pur se parziale del problema.
    Sotto altro profilo, pur avendo la mia piena comprensione e solidarietà, Le ricordo che purtroppo l’ignoranza della legge non è scusabile, sicchè chi – per le più svariate ragioni – ha tardato ad agire non può ora dolersi lamentando di non aver saputo della possibilità di richiedere il risarcimento o di una pretesa disparità di trattamento rispetto a chi, diligentemente, si è mosso prima.
    Ripeto comunque quanto detto in precedenza sull’opportunità di valutare se ugualmente agire in giudizio per sperare di entrare almeno in eventuali transazioni future.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  13. Elisa 25 Mag 2008 | Rispondi

    Gentile avvocato, sono una trasfusa occasionale, vorrei porLe una domanda: nel giugno 1994 ho fatto domanda d’indenizzo. Nel 1995 ( giugno ) sono stata chiamata a visita dalla C.M.O e mi è stata assegnata la 7° categoria. Nell’agosto 1996 ricevetti gli arretrati e il primo bimestre dell’indenizzo. Nel 2000 assieme ad altri trasfusi abbiamo instaurato una causa di risarcimento del danno contro lo Stato.
    Vorrei sapere da Lei se rientro nella transazione.
    La ringrazio.

  14. as.ter.-di.ma. 26 Mag 2008 | Rispondi

    @ avv. simone lazzarini

    vorrei farLe una semplicissima domanda:
    sicuro che la legge finanziaria ed il dl ad essa collegato si applichino solo a coloro che hanno una causa pendente al 31.12.2007?
    non vige il principio secondo il quale la legge non si applica che per l’avvenire?
    per quale ragione dovrebbero essere esclusi coloro i quali ad es. propongono domani l’azione giudiziale?

    aster33

  15. as.ter.-di.ma. 27 Mag 2008 | Rispondi

    avete letto la circolare all’avvstato inviata dal dott. palumbo?

  16. demon 28 Mag 2008 | Rispondi

    caro avvocato, io sono titolare di legge 210/92 e quando ho richiesto 229/05 ho dovuto firmare una rinuncia formale a nuovi conteziosi ai sensi della lelle 210/92….alla luce di ciò, posso io fare causa per la rivalutazione della 210/92 e il ricalcolo della 229/05 o questa strada mi è preclusa per la rinuncia formale che ho fatto per ottenere la 229/05…se può darmi delle informazioni e anche qualche testimonianza di qualcun’altro che si trova nelle mie stesse condizioni che abbia fatto causa di rivalutazione e che abbia vinto…..grazie di cuore.ciao

  17. monica 28 Mag 2008 | Rispondi

    vorrei avere più notizie sulla circolare dell dott. Palumbo e come trovarla ci sono novità per noi finalmente (magari positive)?

  18. Antonio 28 Mag 2008 | Rispondi

    Per Monica.

    In teoria, tutti i legali che seguono le “cause pendenti” dovrebbero essere già stati informati dall’Avvocatura dello Stato considerato che la circolare ministeriale è stata trasmessa a tutta l’avvocatura generale d’Italia dal Minisalute il 7 maggio c.a. Ma potrebbero esserci ritardi in quanto si invita a “notificare” ai legali di controparte in sede di trattazione, cioè in udienza, e non è detto, perciò, che tutti i giorni o tutte le settimane ogni singolo Avvocato abbia un’udienza relativa ai risarcimenti per “trattamenti sanitari infetti”, a meno che, con grande volontà, forte senso del dovere o spirito di solidarietà, ogni Avvocato dello Stato, premurosamente, abbia comunicato telefonicamente o via fax ad gni Avvocato rappresentante degli attori interessati le intenzioni del Ministero!

    Tony.

  19. Antonio 28 Mag 2008 | Rispondi

    A scusa Monica. Tralasciavo di dirTi che il testo integrale della circ.min. lo puoi trovare su htpp://210-92.blogspot.com postato in data 27/5

    Ma, Avvocato Lazzarini, Lei sa ancora niente di questa importante recente circolare che indica il percorso per giungere finalmente al Decreto Attuativo e la definizione “tanto sospirata” delle transazioni?

    Se potrà rispondermi La ringrazio.

    Tony.

  20. Antonio 28 Mag 2008 | Rispondi

    più semplicemente 210-92.blogspot.com

  21. Simone Lazzarini 28 Mag 2008 | Rispondi

    Buona sera, procediamo con ordine perchè si è accumulato un po’ di arretrato

    @ Elisa

    Avendo causa pendente dovrebbe rientrare nelle stipulande transazioni. Tuttavia attendiamo i decreti ministeriali di imminente pubblicazione.

    @ As.ter.di.ma.

    vorrei anch’io che alle transazioni potessero accedere anche coloro i quali hanno agito giudizialmente dopo il 31.12.2007 e l’argomentazione che propone è decisamente suggestiva, anche per invitare alla riflessione chi ancora non si è mosso. Tuttavia, interpretando anche quanto dichiarato dal Direttore generale Palumbo lo scorso 9 aprile, temo ahimè che i ritardatari potranno entrare in successive tornate transattive.

    @ Demon

    Bisognerebbe leggere attentamente quanto ha firmato per capire se si tratta di una rinuncia valida anche per il futuro.
    Ad ogni buon conto io non mi porrei particolari problemi ed agirei ugualmente in giudizio, senza perdere tempo prezioso, per due ordini di considerazioni.
    Da un lato perchè spetterebbe comunque a controparte sollevare le relative eccezioni, dall’altro perchè dubito che una rinuncia valida anche per il futuro non sarebbe giudicata in contrasto con l’art.3 della legge 229/2005 che, attenzione, così recita: I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
    Il legislatore ha chiesto di rinunciare ai contenziosi attuali, non a quelli futuri!!!

    @ Antonio

    Ho appreso da un collega dell’esistenza di questa circolare che, evidentemente, pare quella che il Dottor Palumbo preannunziò il 9 aprile u.s.
    Tuttavia mi sembra di poter dire che la diffusione della stessa sia ancora a macchia di leopardo se è vero come è vero che ancora alcuni giorni fa, in udienza, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano non ne era affatto al corrente.
    Quanto ai contenuti – in buona parte sovrapponibili a quelli dell’ultima riunione romana – mi pare sconcertante questo continuo tergiversare sul numero delle cause pendenti…. è da mesi e mesi che se ne parla.
    Credo che se gli archivi dell’Avvocatura dello Stato sono informatizzati, basterebbero pochi secondi per fornire le informazioni richieste.

    buona serata

    Avv. Simone LAZZARINI

  22. Antonio 29 Mag 2008 | Rispondi

    Per Aster e Avv. Lazzarini.

    Ciò non per sostenere la speranza di uno e contraddire il parere dell’altro, ma la circ. minist. oggetto di discussione di cui sopra rivolta all’Avv.ra di Stato, ad un certo punto recita:

    a) fornire a scopo meramente (semplicemente) ricognitivo, elementi conoscitivi in merito alle controversie instaurate ex novo a partire dal 1° gennaio 2008!

    A questo punto viene spontaneo domandarsi il senso di questa richiesta. Precedentemente, sempre nella stessa circolare, si evince: dai lavori di Commissione sta emergendo che sulla base di una precedente ma non esaustiva ricognizione, sarebbero circa 5000/6000 i soggetti tra Emofilici, Talassemici, Vaccinati e Trasfusi Occ.; detta stima però è stata effettuata in riferimento alla situazione valutata anteriormente alla Legge Finanziaria 2008. Pertanto POTREBBERO esservi stati nuovi contenziosi instaurati recentemente (di cui, aggiungo io, il Ministero ovviamente non può essere a conoscenza se l’Avv.ra non lo trasmette) che non sono stati tenuti presenti nelle stime effettuate. L’incerta quantificazione della popolazione di riferimento rende necessario attivare una preliminare fase conoscitiva della platea dei beneficiari.

    Con Decreto ministeriale pertanto sarà attivata una ricognizione dei soggetti interessati attraversa un’apposita istanza, quale semplice manifestazione di interesse per accedere alla transazione, e l’acquisizione dei dati relativi alla categoria del danno e all’indicatore economico previsto dalla normativa. Detta fase conoscitiva sarà per la pianificazione della SPESA COMPLESSIVA, nonchè alla definizione del piano pluriennale. L’operazione verterà in due fasi. La prima consisterà nell’accreditamento degli Avvocati patrocinanti il contenzioso pendente al 31.12.2007 con la trasmisione al Ministero dei necessari elementi informativi, fase che dovrebbe durare DUE MESI. A detta fase ne seguirà un altra di UN MESE nella quale si incroceranno i dati in possesso dell’Amministrazione con quelli che verranno richiesti alla controparte per la validazione. I tempi previsti per l’intera operazione, che comprende il Decreto ministeriale di attuazione che recherà l’offerta economica prevista, sono di circa QUATTRO MESI.

    Io, in questo contesto, percepisco la volontà di voler chiudere tutte le cause pendenti, anche quelle instaurate dopo il 31.12.2007. Certo, avranno sicuramnete la precedenza le prime, ma pare proprio che lo Stato, FINALMENTE, voglia mettere fine alla triste e penosa vicenda!

    Buona giornata a tutti.

  23. monica 29 Mag 2008 | Rispondi

    Grazie delle informazioni anche se ahimè dovrebbe essere il mio avvocato ad aggiornarmi visto la sua premura nell’informarmi che “se tutto andrà a buon fine” si accontenta del 15%!!!! Vabbè l’importante è che ci sia un Buon Fine. Saluti e grazie di nuovo

  24. antonini 29 Mag 2008 | Rispondi

    salve a tutti io volevo sapere se entro anche io in questa fascia visto che non mi segue n esun avvocato mi riferisco alla legge 210/92 ho contratto lepatite tramite trasfusione grazie a tutti

  25. as.ter.-di.ma. 29 Mag 2008 | Rispondi

    Annuntio vobis gaudium magnum;
    habemus Papam:

    è stato pubblicato il DM applicativo dell’art. 4 legge n. 229/05!!!!

  26. Maria coccode 29 Mag 2008 | Rispondi

    quando? dove si puo’ vedere?

  27. as.ter.-di.ma. 30 Mag 2008 | Rispondi

    sul sito della G.U. (è quella di ieri)

  28. as.ter.-di.ma. 30 Mag 2008 | Rispondi

    maggiori info sul DM dei vaccinati sul blog di dario (è anche trascritto il D.M. ed una mia personalissima interpretazione)

  29. alessandro 30 Mag 2008 | Rispondi

    nell’incertezza tra doppia patologia e nuova richiesta di indennizzo mi stava sfuggendo la possibilità di aggravamento.
    15/10/2007 prelievo e ritiro referti novembre.
    29/11/2007 visita specialistica epatologo Policlinico, con riscontro modico aumento delle transaminasi e ripresa replicazione virale dell’HBV,pertanto alla terapia con Lamivudina viene associata terapia con Adefovir, tuttora in corso.
    I sei mesi per la domanda di aggravamento decorrono dalla visita dove ho avuto conoscenza del peggioramento della malattia o dalla data del prelievo?
    In data 29/05/2008 ho inviato raccomandata con ricevuta di ritorno con semplice lettera di richiesta di aggravamento con riferimento n°pratica indennizzo e categoria alla mia ASL.
    Rientro nei termini? è sufficiente la semplice richiesta?

  30. Antonio 30 Mag 2008 | Rispondi

    Alessandro.

    Per l’aggravamento devi compilare un modulo simile a quello della prima domanda.

    Lo devi ritirare e consegnare all’Asl di competenza all’Ufficio di medicina legale 210/92 che timbrano copia per ricevuta, quella è la prova che testimonia la segnalazione di aggravamento.

    Qui da noi, a Milano, funziona così!!

    I sei mesi decorrono dall’avvenuta conoscenza, il ritiro degli esami, e non la data di effettuazione del prelievo!

  31. sandro 30 Mag 2008 | Rispondi

    per accedere alle transazioni con il MDS può accedere chi ha già instaurato una causa al 31/12/2007 ma si terrà conto della prescrizione di 5 anni stabilita dalla cassazione?

  32. alessandro 30 Mag 2008 | Rispondi

    mi sono accorto del tutto alle ore 15 del 29/05/2008, per cui non avendo tempo a disposizione ho preparato la lettera citando il n° di pratica, la categoria e la richiesta dell’avvenuto aggravamento.
    Se è valido il ritiro esami sono fuori dai sei mesi, ma non credo, pur essendo un operatore sanitario ed a conoscenza dei valori ematici, la modificazione della patologia l’ha deve confermare lo specialista che ha fatto in data 29/11/2007.
    Per cui visita specialistica 29/11/2007
    Raccomandata A/R in data 29/05/2008.
    Attendo qualsiasi risposta = 6 mesi Grazie
    Spero che la domanda inoltrata senza il modulo apposito, non sia così determinante, spero. Mi auguro di poter dimostrare i fatti quando sarò chiamato dal Medico Legale.

  33. Maria Coccode 31 Mag 2008 | Rispondi

    Il forum Epac ci aspetta.

    http://www.videopagine.it/epac/forum/

  34. Simone Lazzarini 1 Giu 2008 | Rispondi

    @ Alessandro

    I sei mesi decorrono dalla data in cui Lei ha avuto consapevolezza dell’aggravarsi della patologia.
    Il mancato utilizzo dei moduli eventualmente predisposti dall’Asl non ha alcun significato ai fini dell’accoglimento o meno della domanda (nonostante qualche impiegato delle Asl possa affermare il contrario) e, in caso di contestazione, ritengo faccia fede la data di spedizione della raccomandata r.r.

    @ Sandro

    Se restiamo al testo della Finanziaria la prescrizione non dovrebbe avere alcun rilievo, oltretutto la stessa andrebbe eccepita dal Ministero nella causa da Lei promossa.
    Tuttavia per essere sicuri di quanto sopra occorrerà attendere l’emanazione del – o dei – D.M. attuativi (v. su questo sito il resoconto dell’incontro del 9 aprile).

  35. rosalia 21 Ago 2008 | Rispondi

    avv.e vero che siblocca la pratica se si fa domanda di aggravamento la prego mi risponda grazie

  36. max 21 Nov 2008 | Rispondi

    Egr. Avv. Simone Lazzarini.
    Una mia parente è affetta da epatite c contratta nell’82. ha avanzato domanda per l’indennizzo nel 1997, accordato nel 1999. nel 2004 ha messo in mora il Ministero della Salute per il risarcimento del danno. Alla luce della sentenza delle Sez. Unite. il suo diritto è prescritto? faccio bene a consigliarle di proporre lo stesso azione di risarcimento al fine di accedere alle transazioni?. Mi chiedo il Ministero della Salute nel transigere le posizioni non terrà conto della prescrizione escludendo, quelle per cui è maturata? E’ stato promulgato il decreto attuativo?

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