Apr 2

La responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni infette è (anche) contrattuale

Risulta essere stata depositata il 25 marzo u.s. una interessante sentenza (la n.3873/2008) con la quale il Tribunale di Milano, Sezione V, in relazione ad un caso seguito dal nostro studio, accogliendo integralmente le tesi degli attori (e rigettando le argomentazioni delle controparti, che pure si erano costituite in giudizio), ha qualificato come anche contrattuale la responsabilità del Ministero della Salute per violazione degli obblighi di vigilanza sul sistema-sangue (più specificatamente, per inadempimento a specifiche obbligazioni con la diligenza prevista dall’art.1176 cod. civ.).
La natura contrattuale della responsabilità ministeriale trae origine, secondo il Tribunale di Milano, “dall’istituzione del SSN e dall’assunzione di un vincolo gerarchico nei confronti delle USL, facenti capo allo stesso
La conseguenza – di non poco momento – è l’applicabilità del termine prescrizionale decennale in luogo di quello quinquennale
Altri passi significativi della sentenza, che pubblicheremo nei prossimi giorni e che si è pure in parte discostata dalle conclusioni della CTU, sono i seguenti:
la configurabilità di responsabilità omissive in capo al Ministero della Salute sin dal lontano 1969;
la natura solidale della responsabilità del Ministero della Salute con quella della struttura ospedaliera;
la perfetta cumulabilità tra indennizzo e risarcimento: “l’indennità già percepita per la patologia de qua non è in alcun modo preclusiva dell’azione civile presentando natura assistenziale e/o previdenziale“;
la configurabilità del risarcimento, in favore del coniuge, dei danni personali, alla vita di relazione coniugale, morali ed esistenziali anche per danno riflesso, danni equitativamente quantificati in € 100.000,00=.
A presto con altre news, seguite gli aggiornamenti.

Approfondimento pubblicato il 2 Aprile 2008 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. cristiano 2 Apr 2008 | Rispondi

    avvocato lazzarini … questa sentenza sulla responsabilità contrattuale del ministero sposta la prescrizione a 10 anni.lo stesso criterio può applicarsi anche ai casi oggetto della sentenza 581/08.per me è un punto cruciale perchè come ben sa’ fra non molto le corti di appello dovranno verificare caso per caso sui termini di prescrizione.la ringrazio e rinnovo i migliori auguri a lei ,ai suoi collaboratori ,e soprattutto ai frequentatori del sito.

  2. as.ter.-di.ma. 3 Apr 2008 | Rispondi

    i giudici di bari hanno già cominciato ad applicare la 581/08 in relazione all’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall’AvvStato!

  3. antony 3 Apr 2008 | Rispondi

    Anche a Roma il tribunale applica la 581/08.
    Leccezione di prescrizione sollevata dalla Avvocatura di Stato è vincente.
    Sono già quasi un centinaio le cause dove il giudice ha rinviato l’udienza per approfondire bene la questione: in realtà hanno già tirato le somme.
    A pensare che alcuni bravi avvocati hanno sollecitato la questione.
    Che ne pensa l’avv. Lazzarini.

  4. as.ter.-di.ma. 3 Apr 2008 | Rispondi

    Secondo me andrebbe “rivalutata” la possibilità d’agire nei cfr della struttura ospedaliera che ha materialmente effettuato la prestazione. Con la prescrizione decennale staremmo + traquilli

  5. @ Antony

    Complimenti ai colleghi (i “Tafazzi” della situazione, magari gli stessi che hanno tempestato continuamente di telefonate la Cassazione sollecitando il deposito della ormai nota sentenza). Ritengo che l’eccezione sia vincente soltanto perchè è comodo accoglierla e perchè così facendo ci si libera in fretta di un fascicolo processuale.
    In realtà credo di conoscere sufficientemente la lingua italiana per poter affermare che quando i giudici di legittimità hanno detto che “appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche” hanno appunto espresso soltanto un’ipotesi, NON una certezza, considerato anche che nulla è stato detto in punto di consapevolezza della riferibilità causale.
    Ritengo estremamente grave ed arbitrario trarre delle conclusioni affrettate senza compiere un’approfondita indagine caso per caso.

    Avv. Simone LAZZARINI

  6. Antonio 3 Apr 2008 | Rispondi

    Egregio Avv.to, utenti di questo blog.

    Mi permetto di fare delle osservazioni per chiarire una volta per tutte la questione sulla prescrizione.

    Senza voler fare erudizione o usare termini accademici, ma semplici, semplici parole, faccio notare che la sentenza 581/08 descrive in maniera inequivocabile le motivazioni della suddetta decisione.

    Da pag. 13 al punto 4, a pag. 15, l’analisi è profondamente dettagliata e spiega le profonde ragioni che hanno portato i Giudici ad esprimere il giudizio.

    In sintesi il danneggiato avuta la consapevolezza di essere stato danneggiato dalla/e trasfusione/i ha presentato domanda d’indennizzo ai sensi della Legge 210/92 perchè, legittimamente, ha ritenuto responsabile il Ministero o la struttura pubblica dell’infezione contratta. Quindi, da quel momento è maturata la “convinzione” che un “terzo” avesse provocato alla sua salute un danno patologico grave, da lì “appare ragionevole”, in maniera logica, ipotizzare che l’individuo abbia avuto consapevolezza del “sinistro subito”, ed è da allora che decorrevano i termini per fare la causa contro chi gli ha causato il danno!

    A pag. 14 “inoltre è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che LA PARTE SI E’ COMUNQUE ATTIVATA PER CHIEDERE UN INDENNIZZO PER LO STESSO FATTO LESIVO……..Nonchè, pagg. 14 e 15; è fondata la censura di vizio motivazionale nella parte in cui ha ritenuto, (Corte Appello 133/04), che il danneggiato avesse avuto conoscenza del danno, anche sotto il profilo eziologico, ai fini dell'”esordio prescrizionale, SOLO con il responso della commissione medico ospedaliera!!

    Mi sembra che questa tesi possa tranquillamente stare in piedi, ed è inutile continuare ad “arrampicarsi sui muri” illudendosi ancora!

    L’unica cosa da sperare è la condanna penale agli imputati in corso a Napoli. Chissà, potrebbe, forse, aprire nuovi orizzonti e nuovi scenari in questa “drammatica giurisprudenza”.

    Con sincero dispiacere, (ho tanti amici esclusi per la prescrizione), per quanti amaramente devono digerire il giudizio, ma, in questo caso, purtroppo il diritto è diritto e anche se fà male bisogna affermarlo.

    Certo che se alcuni avvocati al posto di dire di aspettare il responso CMO prima di iniziare l’azione legale si fossero attivati subito, oggi tanta gente malata e delusa, non avrebbe ulteriormente sofferto.

    Antonio.

  7. @ Antonio

    Il diritto, purtroppo o fortunatamente, non è una scienza nè tanto meno una scienza esatta.
    Per cultura personale, senza illudere nessuno, sono abituato a non dare mai nulla per scontato.
    Ogni singolo processo è un continuo succedersi di eventi, talvolta imprevedibili, che dipendono da variabili (es: orientamento del giudice, comportamento della controparte ecc. ecc.) che non conosciamo prima della causa.
    Quindi, pur condividendo appieno il Suo invito a non illudersi, non sono peraltro dell’avviso che si debba dare per scontata la tesi della prescrizione da Lei descritta.
    Cordialità e grazie del Suo contributo

    Avv. Simone LAZZARINI

  8. Antonio 3 Apr 2008 | Rispondi

    Gentile Avvocato, ringraziandoLa per le considerazioni espresse, (condivisibili o meno secondo le diverse interpretazioni, ma ci sarebbe da discutere all’infinito), La ringrazio anche per la considerazione rispettosa nei miei confronti che tende a valorizzare la diversa opinione altrui.

    Sulle transazioni, anche se non sono oggetto del tema in calce, ho saputo da fonti ministeriali che l’auspicio sia quello di concentrarsi sulla definizione delle stesse senza toccare altre questioni di carattere prettamente “assistenziale” (riapertura termini, adeguamento indennizzo ecc), il tutto per evitare di perdere tempo prezioso e di dover rimandare ad altra riunione la conclusione dei lavori.

    Visto che Lei sarà presente al tavolo cerchi, per quanto possibile, di ricondurre i presenti al tema “unico” oggetto della convocazione.

    Per quanto riguarda l’aspetto politico, è chiaro che tutte le occasioni vengono strumentalizzate con strategie mirate appositamente, ma in fondo sulla questione da affrontare, qualcuno con un cuore che pensa alla sofferenza altrui potrebbe condividere le urgenti soluzioni da adottare rispondendo immediatamente “all’annosa emergenza”.

    Grato per quanto potrà fare e grato per le preziose informazioni fornite agli utenti di questo Suo blog, distintamente La saluto.

    Antonio.

  9. andrea 4 Apr 2008 | Rispondi

    Gentile avv. Lazzarini sono il fratello di Cristiano, il ragazzo che è intervenuto per primo nel suo blog alla notizia da lei riportata sull’interessante sentenza del Tribunale di Milano, sezione V, che in sostanza qualifica come anche CONTRATTUALE la responsabilità del Ministero della Salute per violazione degli obblighi di vigilanza sul SISTEMA-SANGUE ecc.ecc…Con la conseguenza di non poco conto di spostare il termine prescrizionale da quinquennale a decennale. Avendo letto tutti i commenti del blog non ho trovato nessun chiarimento sulla questione posta da mio fratello al punto 1.
    Cioè ,provo a spiegare meglio, questa sentenza può divenire soprattutto nella parte che più ci interessa (RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE),cavillo giuridico su cui poter in qulche modo fare conto difronte al gidice d’Appello al quale le SS.UU. ci hanno rimandato. Oppure, lascia le cose così come sono.Fuori per 23 giorni in attesa di un eventuale transazione beffa.
    Nel Ringraziarla per il tempo che dedica a questa importante questione colgo l’occasione per salutare tutti i frequentatori del blog.

    Andrea

  10. @ Andrea

    Se la responsabilità contrattuale era stata prospettata dal Vostro difensore in alternativa a quella extracontrattuale certamente la Corte d’Appello potrebbe tenerne conto valorizzando sentenze come quella del Tribunale di Milano (che, sia detto per inciso, non è l’unica).
    Come ho già scritto e non mi stancherò di ripetere ogni causa fa storia a sè, ergo MAI fasciarsi la testa prima di averla rotta.
    Una sentenza, sia pure di un giudice di legittimità, non può mai essere considerata risolutiva di un problema interpretativo e, quindi, “vincolante”.
    Una stessa norma, infatti, può essere interpretata in tanti modi diversi.
    In un saggio filosofico, il prof. Luigi Vallauri Lombardi, mio grande professore all’Università, sostenne che esisterebbero “144 modi diversi d’interpretare una norma giuridica”.
    Si capisce facilmente perché i giudici, anche se teoricamente vincolati al precedente, nella pratica non vi si atterranno se non quando saranno d’accordo con il precedente.

    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  11. Antonio 4 Apr 2008 | Rispondi

    Io sono d’accordo sul fatto che il 1° Giudice può discostarsi dal consolidamento “sancito” da Cassazione! Se controparte eccependo ricorre in Appello, già comincio ad avere dei dubbi…3° ed ultimo grado di giudizio, la Cassazione, cosa fà và in contrasto con quello che precedentemente aveva definitivamente stabilito??

    L’unica speranza è che controparte “si dimentichi” di sollevare le censure!!!

    Questa “certezza” bisogna, nostro malgrado, oggettivamente riconoscerla e, ad un certo punto, ragionando razionalmente, “arrendersi”, a meno che non si voglia continuare “inutilmente” a spendere quattrini.

    Questa è la mia profonda e lunga esperienza, poi nella vita può succedere di tutto……

    Magari fra qualche anno le Sezioni Unite si pronuncieranno per stabilire i termini di prescrizione sulla responsabilità contrattuale/extracontrattuale “presunta” del Ministero, come per il caso posto da Andrea, ma nel frattempo il grande dubbio “pervaderà” l’anima dell’interessato!

    L’importante è mettere al corrente il “cliente” dei grossi rischi che corre!

    Antonio.

  12. beatrice 7 Apr 2008 | Rispondi

    Gentile Avvocato,

    quindi è finita ancora prima di iniziare?
    Ho avuto conoscenza della possibilità di chiedere un risarcimento allo Stato solo l’anno scorso, quando un collega di lavoro, sapendo che mio padre era stato infettato durante un trattamento con emoderivati, mi ha prospettato tale possibilità. Ne ho parlato con mio padre ma lui, un po’ per paura di “mettersi a lottare” contro lo Stato, un po’ perché convinto che l’indennizzo percepito fosse già un regalo, ha lasciato perdere (eppure Papà non ha più potuto fare un trapianto di rene a causa della contrazione dell’infezione e di conseguenza ha dovuto lasciare il suo lavoro da direttore di un’azienda a causa della dialisi!)Quest’anno l’associazione emodializzati di cui fa parte gli ha prospettato la cosa e lui me ne ha riparlato. Abbiamo ricercato tutta la documentazione presentata per la richiesta di indennizzo ex L 210/92 e sembrava fossimo ancora in tempo: riconoscimento nel dicembre del 1998!! ora leggo nel suo sito e poi la sentenza della Corte che il termine di prescrizione non decorrerebbe più dal riconoscimento da parte delle Commissioni ma da quando ha presentato la domanda di indennizzo (1995). Non è giusto… Non c’è proprio alcuna possibilità? La ringrazio per il lavoro che fa, per il suo mettere a disposizione di tutti, tramite il suo sito, la sua professionalità. Grazie

  13. Simone Lazzarini 7 Apr 2008 | Rispondi

    @ Beatrice

    No, cara Beatrice, non è affatto finita.
    Premesso infatti che, se avete già intrapreso azione risarcitoria, dovreste verosimilmente rientrare nelle stipulande transazioni, non ritengo corretto prendere per “oro colato” quello che la Cassazione ha detto (o meglio quello che alcuni commentatori superficialmente hanno ritenuto di far dire ai giudici di legittimità).
    Ogni causa fa storia a sè e non voglio aggiungere altro.
    La mia ormai pluriennale esperienza in materia mi ha insegnato a non dare mai nulla di scontato.
    Tutto dipende da come si imposta l’atto introduttivo, da come si difende la controparte, da come la pensa il giudice ecc. ecc.
    Certo prima di affrontare una causa è bene essere consapevoli di costi e benefici, l’importante è che l’illustrazione di quanto sopra sia fatta da chi è realmente competente in materia e non da medici, funzionari delle Asl ecc. ecc. che troppe volte – mi perdoni la vena polemica – invadono con supponenza terreni che non competono loro, combinando dei veri e propri disastri a danno dei danneggiati.
    Approfitto per suggerirLe di provare a presentare domanda ai sensi dell’art.2 comma 7 per il riconoscimento del doppio esito invalidante e, conseguentemente, per l’ottenimento dell’indennizzo aggiuntivo pari al 50% di quello che già percepisce (la perdita di funzionalità del rene è indirettamente causata dall’epatite che ha reso impossibile il trapianto).
    Per maggiori chiarimenti su tutte le questioni di cui sopra potrà se crede contattarmi senza impegno.
    Buona serata

    Avv. Simone LAZZARINI

  14. as.ter.-di.ma. 8 Apr 2008 | Rispondi

    Illustre Avv. Lazzarini, apprezzo molto la professionalità e la serietà dei suoi pareri e vorrei porlerLe un motivo di riflessione.
    Tutto giusto quel che Lei ha poc’anzi scritto, ma la dura realtà è che i giudici di merito, purtroppo, s’adageranno acriticamente sul dictum della S.C.
    A mio modesto parere una strada che potrebbe utilmente essere percorsa sarebbe quella di distinguere al fini del c.d. exordium praescriptionis tra astratta conoscibilità ed effettiva conoscenza.
    Mi spiego meglio: nel caso in cui la domanda sia stata proposta senza ulteriori specificazioni ed all’eccezione di ctp in ordine alla maturazione del periodo prescrizionale nn sia stato dedotto nulla nella consapevolezza che fosse rilevante il momento del responso della CMO credo nn vi sia ancora molto spazio; se però si articolasse una prova testimoniale finalizzata a dimostrare che l’effettiva conoscenza del comportamento colpevole da parte del minisalute sia avvenuto in un momento successivo, mi sa che le cose cambierebbero.

    Che ne dice?

    aster33

  15. Francesco 14 Apr 2008 | Rispondi

    Gentile Avvocato. gradirei sapere se anche per un operatore sanitario, al quale è già stato riconosciuto l’indennizzo ex legge 210/92 ed il quale ha già presentato nel termine prescrizionale di 5 anni dalla domanda di indennizzo, richiesta di risarcimento per il danno biologico, può essere ricompreso tra i soggetti per i quali si potrebbe addivenire ad una transazione. E se si come chiedere tale transazione.Grazie mille e compliementi. Francesco

  16. Lorina Ciminari 17 Apr 2008 | Rispondi

    gent.mo avv.gradirei sapere se perdendo la causa perche’il giudice non ritiene responsabile il ministero della sanita’ per gli anni 84 data della mia trasfusione , e non facendo cenno sulla prescrizione,andando in appello e con le nuove sentenze emesse dalla cassazione che probabilita’ ho di vincere ora la causa? grazie per una sua cortese risposta.loriana

  17. Gianfranco 17 Apr 2008 | Rispondi

    Questa sentenza è già presente sul web oppure apparirà prossimamente solo sul vs. sito? Grazie.
    Cordialmente.

  18. @ as.ter.-di.ma

    Tesi suggestiva, la Sua, che senz’altro condivido.
    Mi permetto soltanto di ribadire – senza voler per questo passare per inguaribile ottimista – che talvolta il problema prescrizione non ha ragion d’essere in funzione delle difese, spesso approssimative, allestite dalle amministrazioni convenute.

    @ Francesco

    Allo stato attuale la legge non prevede transazioni estese anche agli operatori sanitari, il che non esclude che, in futuro, un nuovo intervento del legislatore estenda i benefici anche a tale categoria.
    Sarebbe importante, in proposito, che la Vostra categoria si facesse enegicamente sentire sia a livello associativo, presso le istituzioni, sia a livello giudiziario, magari attraverso cause collettive da parte di tutti i danneggiati (l’unione fa la forza!)

    @ Lorina

    Sembrerebbero esserci buone probabilità di ribaltare l’esito del giudizio in appello e, in ogni caso, potrebbe verosimilmente accedere alle transazioni.

    @ Gianfranco

    Sarà pubblicata nei prossimi giorni in allegato al presente articolo.

    Buona giornata a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  19. marco 6 Mag 2008 | Rispondi

    Gentile Avv.Lazzarini come ineccepibilmente da Lei sempre riferito e ribadito ogni caso fa storia se. Per far valere la responsabilità anche contrattuale del ministero, mi sembra di aver capito che è necessario che si debba chiamare in causa anche l’Asl ( o ex usl o regione). Ma se la trasfusione si è verificata quando l’usl ancora non esistevano, cosa accade secondo lei? e’ sempre e comunque possibile far valere la responsabilità anche delle attuali asl oltre quella del ministero?
    grazie e congratulazioni per il sito ed i suoi ottimi risultati

  20. Simone Lazzarini 16 Mag 2008 | Rispondi

    @ Marco

    Domanda molto intelligente, la Sua.
    Personalmente ritengo che, previa attenta ricostruzione della normativa nazionale e regionale (compito ovviamente dell’avvocato che l’assiste) si debba valutare se citare Asl e/o Gestione Liquidatoria della disciolta USSL e/o Regione e/o (addirittura!) il Comune di appartenenza, se i fatti risalgano ad epoca anteriore all’istituzione del SSN (1978).
    Generalmente le attuali Asl non rispondono di debiti e crediti delle disciolta ussl.
    Attenzione perchè su queste questioni, apparentemente marginali, si vincono o si perdono le cause e si rendono magari inutili le lettere interruttive della prescrizione!
    buona serata

    Avv. Simone LAZZARINI

  21. Alesia 11 Giu 2008 | Rispondi

    Gentile Collega,
    Le espongo il mio caso. Mia madre è affetta da Epatite C a seguito di trasfusione eseguita nel 1979. Ottenuto l’indennizzo, nei termini abbiamo citato il Ministero per il risarcimento di tutti i danni. Il Ministero non si è costituito, ora la causa è rinviata ex art. 183 comma 6. Vista la Sua esperienza, aspettando chiaramente il decreto attuativo per le transazioni (la causa è stata incardinata entro il 31.12.2007), Lei ritiene piu’ consono transare con il Ministero o aspettare la sentenza?

  22. Simone Lazzarini 15 Giu 2008 | Rispondi

    @ Alesia

    Per rispondere alla Sua domanda è opportuno attendere la pubblicazione del /dei decreto/i attuativo/i

    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  23. Stefano 5 Set 2008 | Rispondi

    Getile Avv. Lazzarini e gentili frequentatori del sito. Ho un tarlo che mi arrovella. Una richiesta di risarcimento danni da trusfusioni infette e messa in mora effetuata a mezzo raccomandata a/r nei confronti della USL esplica i suoi effetti interrutivi anche nei confronti del ministero della salute? Grazie infinite a chi vorrà rispondere! Cordiali saluti…

  24. Stefano 5 Set 2008 | Rispondi

    Gentile Avv. Lazzarini e gentili frequentatori del sito. Ho un tarlo che mi arrovella. Una richiesta di risarcimento danni da trusfusioni infette e messa in mora effetuata a mezzo raccomandata a/r nei confronti della USL esplica i suoi effetti interrutivi anche nei confronti del ministero della salute? Grazie infinite a chi vorrà rispondere! Cordiali saluti…

  25. vanessa 18 Set 2008 | Rispondi

    Egr. Avv. Lazzarini,
    dopo aver ottenuto una sentenza favorevole ex legge 210/92 contro il Ministero della Salute quest’ultimo dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto non paga.
    A questo punto, che tipo di pignoramento mi consiglia di eseguire?
    Grazie, Vanessa

  26. annab 5 Nov 2008 | Rispondi

    gentile avvocato Lazzarini,
    cosa consiglia di fare a noi che abbiamo finalmente ottenuto l’indennizzo, ma, pur avendo mandato raccomandata per interrompere la prescrizione, non abbiamo esperito azione davanti al giudice?
    conviene fare domanda di transazione o è inutile?
    scusi il linguaggio poco legale e grazie

  27. teresa 16 Nov 2008 | Rispondi

    GENT.mo avvocato, vorrei gentilmente delle informazioni. Mia suocera ha contratto l’epatite B a seguito di una trasfusione nel 1968. le è stata riconosciuta dallo Stato e da marzo 2008 percepisce 500,00 euro al mese come da indennizzo. Il medico legale che ha seguito la pratica ci aveva detto che aveva anche diritto ad un risarcimento, ma poi parlando con l’avvocato, ci ha informati che soltanto chi ha contratto l’epatite dal 1978 ne ha diritto. Navigando su Internet ho però appreso che sarebbe possibile richiedere tale risrcimento anche per chi ha contratto l’epatite prima del 1978. Mi potrebbe dare una sua interpretazione della questione? Nel ringraziarLa le porgo i più cordiali saluti. Teresa barbieri.

  28. netta 21 Nov 2008 | Rispondi

    gentile Avvocato. potrebbe pubblicare la sentenza del tribunale di milano? sarebbe interessante leggerne la motivazione.
    cordialità

  29. Ugo Sorrentino 20 Feb 2009 | Rispondi

    Sono un chirurgo di una ASL della Regione Campania che il 20 aprile 1996 si è tagliato con un bisturi potenzialmente infetto.
    Il 20 luglio 1997 ho avuto la consapevolezza della malattia da virus epatite B. La forma è cronica.
    Il 24 luglio 1997 ho fatto istanza di riconoscimento di causa di servizio.
    Il 10 gennaio 2001 la CMO di Caserta si pronuncia positivamente per il nesso causale per servizio.
    Il 21 marzo 2003 faccio istanza all’ASL per il riconoscimento del danno biologico. Nessuna risposta.
    Ripeto l’istanza il 27 giugno 2005. Nessuna risposta.
    Mi reco personalmente all’ASL per chiarimenti e un dipendente ( credo non sia un avvocato )mi dice che la risposta e la causa è inutile in quanto il DIRITTO E’DECADUTO AI SENSI DEL D.LGS 80 del 1998 LA DOMANDA SI DOVEVA PROPORRE AL TAR ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2000.
    Mi chiedo come avrei potuto fare la istanza entro settembre 2000 se il nesso causale mi è stato riconosciuto nel 2001.
    Che ne pensa? E’ il caso di rivolgersi ad un avvocato.
    Grazie fin d’ora, cordialmente Ugo Sorrentino

  30. Diego 9 Apr 2009 | Rispondi

    Sono un danneggiato da emotrasfusioni che ha già avuto il riconoscimento dell’indennizzo ex-legge 210/92; ho anche iniziato, ante 31.12.2007, causa di risarcimento danni verso Ministero della Salute; ma l’udienza ha già subito due rinvii e al momento sono in attesa che venga pubblicato in G.U. il decreto Ministeriale relativo alle modalità di transazione del risarcimento stesso. Leggendo la presentazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3873/2008, ho posto attenzione al passo “…configurabilità del risarcimento, in favore del coniuge, dei danni personali, alla vita di relazione coniugale, morali ed esistenziali anche per danno riflesso, danni equitativamente quantificati in € 100.000,00”. Sono sposato e su mia moglie, all’epoca (1973) “fidanzata”, cadde ogni gravame di assistenza di un ragazzo in stato di coma profondo, con inevitabili sofferenze a livello psichico. Successivamente quando si è evidenziato che, a causa di innumerevoli trasfusioni di sangue e plasma, il sottoscritto aveva contratto l’epatite C, a mia moglie è toccato un ulteriore e inevitabile trauma, collegato alla paura di un eventuale possibile contagio. Pur in una sommaria descrizione dei fatti, chiedo se è configurabile l’applicazione a mia moglie di quanto asserito nella Sentenza come sopra riportata. Grazie anticipate, cordialmente Diego Fracassi

  31. Simone Lazzarini 16 Apr 2009 | Rispondi

    @ Diego
    Nulla è impossibile.
    Tuttavia non avendo verosimilmente mai interrotto sua moglie la prescrizione nè soprattutto – credo – avendo agito insieme a Lei per il risarcimento del danno biologico, ritengo che la proposizione di una azione singola per ottenere tale tipo di danno incontrerebbe non poche difficoltà pratiche, dovendosi almeno attendere il positivo esito della sua azione di risarcimento
    Comunque faccia cautelativamente interrompere i termini della prescrizione a sua moglie.
    Cordialità

    Avv. Simone LAZZARINI

  32. Salvatore POLO 3 Mag 2009 | Rispondi

    Egr.Avv.Lazzarini,sono un maresciallo della G.di F. in quiescenza e gradirei prendere visione della sentenza nr.3873/2008 del Tribunale di Milano citata sul suo sito,fatta salva la riservatezza dei suoi assistiti. Seguo la vicenda della responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute nell’interesse di un mio congiunto.Può inviarmene copia.Cordiali ringraziamenti.
    Salvatore Polo

  33. FRANCESCO 17 Feb 2010 | Rispondi

    Egr. Avv. Lazzarini,
    dopo aver ottenuto una sentenza favorevole contro il Ministero della Salute quest’ultimo dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto non paga.
    cHE MI CONSIGLIA DI FARE ? è VERO CHE UNA FINANZIARIA O UN COLLEGATO ALLA STESSA VIETA IL PIGNORAMENTO DELLE SOMME ?
    gRAZIE fRANCESCO

  34. Maura 28 Giu 2010 | Rispondi

    Egr. avv. Lazzarini,
    sono venuta a conoscenza del Suo Sito e del presente forum mentre facevo una ricerca sulla risarcibilità del danno da trasfusione e ho appreso delle notizie molto utili.
    Le vorrei prospettare un caso di un soggetto che con molta probabilità ha contratto il virus dell’epatite durante una trasfusione effettuata nel 1974.
    A seguto del trapianto di fegato avvenuto nel 97, lo stesso apprendeva dal patologo che lo aveva in cura, che il virus poteva essere stato contratto in occasione della trasfusione del ’74. Così nel 2005 veniva richiesta alla struttura sanitaria tutta la documentazione inerente al ricovero e alla trasfusione e qualche mese dopo veniva presentata richiesta di indennizzo ex lege 210/92. Tale domanda veniva rigettata per insussistenza del nesso causale e per intervenuta prescrizione.
    Mi domando se nonostante l’esito negativo della domanda amministrativa, ci siano delle chance per la domanda giudiziale volta all’ottenimento del risarcimento a carico del ministero e della stessa struttura sanitaria, e se in tal caso, in base all’orientamento che fa partire la decorrenza prescrizionale dal “momento in cui la malattia viene percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento di un terzo”, si possa prospettare l’inizio della decorrenza dal momento in cui è stata presentata la domanda amministrativa nel 2005. E in questo caso potrebbe anche prospettarsi la tesi di una prescrizione contrattuale, posto che la trasfusione è avvenuta prima dell’istituzione del SSN?Da quanto ho letto dai suoi responsi, in tal caso bisognerebbe citare il comune di appartenenza (ma anche se il comune di residenza è attualmente diverso da quello della struttura sanitaria in cui è avveuto il trapianto?.
    Infine, secondo Lei, una volta effettuata la domanda amministrativa con esito negativo,si potrebbe riproporre una seconda domanda (sulla base di nuovi pareri medico legali), non essendo ancora trascorsi tre anni dal decreto di diniego del ministero della salute?
    Mi scuso per la raffica di domanda e La ringrazio anche per le risposte che ho gia trovato nel Suo sito.
    cordialità
    Maura

    • diego 8 Set 2012 | Rispondi

      Ill.mo Avvocato, la contatto per chiederle un informazione molto importante riguardo alla responsabilità contrattuale del ministero della salute per il contagio da epatite C attraverso traflusioni di sangue e plasma, oltre a questa sentenza del tribunale di milano non sono riuscito a trovare altre sentenze piu recenti, volevo chiederle com’è orientata la cassazione su questo aspetto.
      la ringrazio per possibilità concessa ed aspetto pazientemente una sua risposta in merito alla questione

      Distinti saluti

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