Dic 11

Non è mai troppo tardi per presentare domanda per ottenere l’indennizzo ex lege 210/1992

Pubblichiamo qui di seguito una recente ed interessante pronunzia della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro che, arditamente, in accoglimento della tesi da noi sostenuta nell’interesse di una nostra Assistita, afferma il principio per il quale il diritto alla prestazione assistenziale – quale indubbiamente è l’indennizzo ex legge 210/1992 – è imprescrittibile.
Pertanto l’invito è – ancora una volta – quello di presentare sempre e comunque domanda d’indennizzo senza badare a pseudo-suggerimenti di segno opposto provenienti da funzionari amministrativi, medici et similia, del tutto privi delle necessarie competenze tecnico-giuridiche in materia.

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1281/2008

Approfondimento pubblicato il 11 Dicembre 2008 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. gennaro 12 Dic 2008 | Rispondi

    il mio avocato a fatto scadere i termini della data fissata per il ricorso per ex legge 210 cosa mi consiglia di fare io la domanda lo fatta nel 1999 adesso sono guarito dal 2003 per epatite c con nesso di trasfusioni riconosciuta dal ministero della salute nel 2006 ma non ascrivibile a nessuna categoria perche non o piu niente cosa devo fare nella biopsia fatta al fegato il danno ce stato grazie per l aiuto

  2. Simone Lazzarini 14 Dic 2008 | Rispondi

    @ Gennaro

    Egregio Signor Gennaro, contrariamente a quanto la pubblica amministrazione fa credere, i termini per la proposizione del ricorso gerarchico e dell’eventuale ricorso giudiziario non sono affatto perentori,
    Pertanto proponga comunque ricorso, richiamandosi anche ai principi di cui alla nota sentenza n.10214/2007 della Cassazione (sentenza che può trovare anche sul sito)sull’ascrivibilità tabellare almeno all’ottava categoria anche della mera HCV positività
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  3. salvo 16 Dic 2008 | Rispondi

    Salve avvocatore desidera capire se questa sentenza riapre i termini. Mi spiego, mia mamma ha contratto l’epatite nell’83, l’asl ha accertato nel 1992 che è stata dovuta ad una trasfusione così come è stata inserita pure nella cartella clinica “epatite c post – trasfusionale”. Abbiamo richiesto nel 2002 il riconoscimento della legge 210. La cmo di messina ha riconosciuto il nesso di causalità assegnando la 4° categoria però ha dichiarato “fuori i termini” per quanto riguarda il riconoscimento della 210. Abbiamo fatto ricorso gerarchico al ministero è questo nel 2006 ha confermanto quanto stabilito dalla cmo di messina cioè in nesso ma non la tempestività. Adesso stiamo aspettando le famose transazioni ma per quanto concerne la legge 210 cosa ci consiglia?
    GRAZIE E BUON NATALE A LEI E FAMIGLIA.

  4. salvo 31 Dic 2008 | Rispondi

    Salve avvocatore desidera capire se questa sentenza riapre i termini. Mi spiego, mia mamma ha contratto l’epatite nell’83, l’asl ha accertato nel 1992 che è stata dovuta ad una trasfusione così come è stata inserita pure nella cartella clinica “epatite c post – trasfusionale”. Abbiamo richiesto nel 2002 il riconoscimento della legge 210. La cmo di messina ha riconosciuto il nesso di causalità assegnando la 4° categoria però ha dichiarato “fuori i termini” per quanto riguarda il riconoscimento della 210. Abbiamo fatto ricorso gerarchico al ministero è questo nel 2006 ha confermanto quanto stabilito dalla cmo di messina cioè in nesso ma non la tempestività. Adesso stiamo aspettando le famose transazioni ma per quanto concerne la legge 210 cosa ci consiglia?
    GRAZIE E BUON NATALE A LEI E FAMIGLIA.

  5. giovanna 5 Gen 2009 | Rispondi

    Scusi avvocato, vorrei sapere se possibile cosa mi consiglia di fare: mi è stato riconosciuto il nesso, la tempestività ma non l’ascrivibilità tabellare, non mi è stato possibile fare il ricorso (quello che c’è un anno di tempo) che è scaduto da due anni cosa mi consiglia di fare? Sto in causa da circa sei anni per il risarcimento e in attesa di questa benedetta transazione. La ringrazio anticipatamente per una Sua risposta. Giovanna

  6. Aris Mattiussi 15 Apr 2009 | Rispondi

    buon giorno avvocato. sono un ragazzo di udine che nell’ 1984 gli è stata riscontrata una leucemia linfatica acuta. da trasfusione ho contratto l’ epatite c. Ho fatto domanda di risarcimento nei termini ed è stata accolta e accertata dall CMO che ha inviato la pratica a chi di competenza.Adesso mi è stato richiesto il codice fiscale e certificato residenza dal ministero della salute.Adesso sono sei mesi che non so piu’ nulla. a chi devo rivolgermi non ne ho gia avute abbastanza? grazie

  7. Simone Lazzarini 16 Apr 2009 | Rispondi

    @ Aris

    Le suggerisco di contattare telefonicamente il Ministero per avere informazioni più precise sulla tempistica.
    In caso di risposte evasive, se non vorrà attendere oltre, potrà rivolgersi ad un avvocato che potrà proporre ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale del lavoro competente in base al suo luogo di residenza per ottenere il pagamento (almeno) dei ratei scaduti.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  8. Buon pomeriggio avvocato, sono una giovane praticante,che sta impazzendo per trovare una soluzione. Mio padre ha contratto l’epatite alla fine degli anni ’70 a causa di una trasfusione, nel 1991 è stata riscontrata positività per anti-HCV, nel 1996 gli è stata riconosciuta la malattia epatica, nel 1998 ha presentata domanda presso C.M.O. di Me che lo ha convocato nel 1999,e nel verbale notificatogli nel 2001 è stato riconosciuto il nesso di causalità tra la trasfusione e l’infermità, l’ascrivibile alla terza categoria della tabella, però secondo la C.M.O. la domanda non è stata presentata nei termini di legge. Purtroppo, l’avv. ha fatto scadere i termini per il ricorso, iniziando però una causa per risarcimento danni, persa in primo grado o meglio, anche lì riconosciuto il nesso di causalità ma non il risarcimento, quindi, appello. Oggi, la malattia è degenerata in epatocarcinoma. Abbiamo presentato domanda di aggravamento(accettata),presso la stessa C.M.O. che in quella sede, mi ha riferito che secondo una circ. min. del 2002, la n. 500, la domanda presentata a suo tempo nel 1998 doveva essere considerata tempestiva e che quindi avremmo dovuto chiedere gli arretrati. Mi chiedevo, è necessario fare un’istanza al ministero e poi agire tramite ricorso davanti al giudice, oppure fare direttamente ricorso? E poi la prescrizione decorre dal momento della ricezione del verbale (2001) o dal 1996, quando si è avuto la consapevolezza della malattia? RingraziandoLa per l’attenzione porgo distinti saluti. Valentina

  9. giuseppe 17 Giu 2009 | Rispondi

    salve avocato,,sono il papà di un binbo di otto anni. sfortunatamente con la vccinazione obblicatoria si sono causati dei danni agli arti e alla vescica.ho presentato la la legge 210 mie stata accettata sucessivamente ho presentato la legge 29 ottobre 2005.n 229 e anche quella e passata..volevo sapere essentoci un processo in corso contro la a.s.l devo rinungiare alla legge 29 ottobre n 229 per andare avanti con il processo o posso fare entranbi anche con esito positivo del processo.cordial saluti.

  10. Maria 31 Gen 2010 | Rispondi

    Egregio avvocato,mi è stata riconosciuta la indennità integrativa speciale, gli interessi e la rivalutazione a partire dal novembre del 1995 corrispondendomi solo 15 mila euro. A mio avviso il Ministero della Salute non mi ha corrisposto tutte le somme. Da una ricerca su internet ho scoperto che solo l’indennità integrativa spciale annua ammonta a circa 6000,00. Mi è stata riconosciuta la 7 categoria della tabella, la domanda ex lege 210 l’ho prodotta nel luglio del 95, come si calcola l’indennità integrativa speciale

  11. Biagio 25 Giu 2010 | Rispondi

    Avvocato

    Ho già esposto a lei che ho iniziato un procedimento innanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere l’indennizzo della L. 210/92 per mio fratello affetto da encefalite post-vaccinica, riconosciuta dall’Igiene Mentale nel 1966 . Tale diagnosi era in possesso dell’Istituto dove egli è stato ricoverato nel periodo 1968-1973 , ma è stata comunicata casualmente nel 2004 allorchè è stato chiesto casualmente il rilascio di un certificato di ricovero. Il Ministero della Salute, in relazione all’istanza presentata al fine di ottenere la L. 210/92, ha riconosciuto il nesso di causalità ma ha ritenuto l’istanza fuori termine.
    Nel corso del giudizio e nelle note autorizzate sono state prodotte le sentenze sulla imprescrittibilità riportate sul suo sito come ad es. la n. 1281/2008 della Corte di Appello di Milano .
    Il Giudice adito in via preliminare sembrava voler dar ragione alle motivazioni sostenute dal nostro avvocato ma in sede di udienza fissata per la decisione del ricorso ha manifestato dei dubbi sulla possibilità della effettiva conoscenza di tale diagnosi da parte dei familiari prima del 2004, senza quindi prendere in considerazione le sentenze che si sono pronunciate sulla imprescrittibilità .
    Pertanto ha chiesto di voler ascoltare il teste che in un primo momento aveva deciso di non ammettere.
    Si chiede a questo punto quali possano essere le possibilità della definizione del giudizio in questione .

    Grazie anticipate
    Biagio

  12. Biagio 30 Lug 2010 | Rispondi

    Avvocato

    Ho già esposto a lei che ho iniziato un procedimento innanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere l’indennizzo della L. 210/92 per mio fratello affetto da encefalite post-vaccinica, riconosciuta dall’Igiene Mentale nel 1966 . Tale diagnosi era in possesso dell’Istituto dove egli è stato ricoverato nel periodo 1968-1973 , ma è stata comunicata casualmente nel 2004 allorchè è stato chiesto casualmente il rilascio di un certificato di ricovero. Il Ministero della Salute, in relazione all’istanza presentata al fine di ottenere la L. 210/92, ha riconosciuto il nesso di causalità ma ha ritenuto l’istanza fuori termine.
    Nel corso del giudizio e nelle note autorizzate sono state prodotte le sentenze sulla imprescrittibilità riportate sul suo sito come ad es. la n. 1281/2008 della Corte di Appello di Milano .
    Il Giudice adito in via preliminare sembrava voler dar ragione alle motivazioni sostenute dal nostro avvocato ma in sede di udienza fissata per la decisione del ricorso ha manifestato dei dubbi sulla possibilità della effettiva conoscenza di tale diagnosi da parte dei familiari prima del 2004, senza quindi prendere in considerazione le sentenze che si sono pronunciate sulla imprescrittibilità .
    Pertanto ha chiesto di voler ascoltare il teste che in un primo momento aveva deciso di non ammettere.
    Si chiede a questo punto quali possano essere le possibilità della definizione del giudizio in questione .

    Grazie anticipate
    Biagio

  13. Simone Lazzarini 30 Lug 2010 | Rispondi

    @ Biagio

    non resta che attendere l’esito dell’esame del teste ed i provvedimenti che, successivamente al suo esame, il giudice riterrà di assumere.
    Diffice essere più precisi senza conoscere le carte del processo, anche e soprattutto con riferimento agli atti di controparte

    cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  14. Antonino Foberti 19 Ott 2012 | Rispondi

    Gentile avvocato spero possa essermi di aiuto e le spiego in modo sintetico la mia situazione.Ho presentato domanda di risarcimento per la questione talidomide e dopo visita alla cmo mi è stato riconosciuto il nesso positivo tra la mia patologia e il talidomide.Il problema è che mi hanno assegnato la settima categoria mentre la mia patologia secondo medici esperti da me interpellati mi collocano ad altra categoria sup.Ho una grave malformazione mano dx,mano piu’ piccola della sx,braccio dx leggermente( 2cm ) piu’ corto del controlaterale e come dita solo una falange del pollice mentre per le altre quattro dita solo dei minuscoli abbozzi.Le chiedo cosa potrei fare per poter riavere cio’ che mi è stato negato essendo passato circa un anno dalla notifica e quindi termini scaduti per un eventuale ricorso.La ringrazio anticipatamente di una sua eventuale risposta.

    • Simone Lazzarini 22 Ott 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Antonino,
      premesso che le differenze economiche tra le diverse categorie di ascrivibilità tabellare sono obiettivamente minimali, nè il termine di trenta giorni per proporre ricorso gerarchico avverso il giudizio della CMO nè iltermine annuale per impugnare il avanti al giudice del lavoro il silenzio del Ministero sul ricorso gerarchico ola sua decisione negativa (anche se su questo ultimo c’è una pericolosa recente sentenza della Cassazione) sembrano previsti a pena di decadenza, sicchè potrebbe comunque valutare l’opportunità di agire.
      Con i miei più cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  15. Lauranna 6 Mag 2014 | Rispondi

    Egr. Avv.,
    avrei bisogno del testo integrale delle sentenze da Lei indicate (Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1281/2008 e Corte Appello di Milano, Sezione lavoro, sentenza n.148/2009), trovandomi, purtroppo, in un’ipotesi analoga a quella da Lei descritta, ma non sono riuscita a collegarmi al link corrispondente.
    Le sarei alquanto grata se mi aiutasse a recuperarle, grazie per la sua disponibilità.

  16. Paolo Matteini 6 Feb 2019 | Rispondi

    Buon giorno le vorrei esporre il mio caso indata27/7/1972 tramite unu trasfusione ho contratto l epatite c PER MOLTI ANNI FACENDO UNA VITA REGOLATA NON HO AVUTO PROBLEMI mentre nell anno 2015 mi e stata riscontrata una fibrosi di grado 7,6 mi sono attivato presso la mia usl ed ho passato una visita alla marina militare di laspezia dove mi hanno riconosciuto un danno del grado 7 nella loro dabella nel contempo hanno respinto la richiesta perché tardiva ho fatto ricorsa al ministero della salute ed anche loro hanno riconosciuto il danno ma respinto la richiesta perché tardiva nel 2017 grazie al mio gastronterologo ha fatto la cura zepatier che momentaneamente mi ha tolto il virus pensache io possa aver diritto ad un riconoscmento del danno grazie saluti Matteini Paolo

    • Studio Lazzarini 6 Feb 2019 | Rispondi

      Egregio Signor Paolo,
      a prima vista, considerato il fatto che la negativizzazione del virus non significa necessariamente piena guarigione, ben potendo purtroppo residuare i danni in precedenza prodotti dall’aggressività del virus, potrebbe esserci teoricamente ancora spazio per avanzare una richiesta di risarcimento dei danni e forse (se ancora non decorsi i termini per l’impugnazione) anche per contestare la negativa decisione ricevuta in punto di diritto all’ indennizzo.
      Se lo desidera mi rendo disponibile ad un esame non impegnativo della documentazione che vorrà eventualmente inviarmi all’indirizzo mail info@studiolegalelazzarini.it
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  17. Paolo 6 Feb 2019 | Rispondi

    Buon giorno le vorrei esporre il mio caso indata27/7/1972 tramite unu trasfusione ho contratto l epatite c PER MOLTI ANNI FACENDO UNA VITA REGOLATA NON HO AVUTO PROBLEMI mentre nell anno 2015 mi e stata riscontrata una fibrosi di grado 7,6 mi sono attivato presso la mia usl ed ho passato una visita alla marina militare di laspezia dove mi hanno riconosciuto un danno del grado 7 nella loro dabella nel contempo hanno respinto la richiesta perché tardiva ho fatto ricorsa al ministero della salute ed anche loro hanno riconosciuto il danno ma respinto la richiesta perché tardiva nel 2017pensa che possa avere diritto ad un riconoscimento del danno

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