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Il decreto sulle transazioni va impugnato?

Come previsto, la circolare non ha aggiunto nulla a quanto già contenuto nel decreto ministeriale.
Molti si chiedono se convenga o meno proporre ricorso al TAR avverso il D.M., entro quando ciò sia possibile, quale potrebbe essere l’utilità di un’eventuale impugnazione e quali i possibili epiloghi.
Cercherò di rispondere, sfruttando l’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività svolta nel redigere ricorsi in matria di ambiente ed appalti.
Non prendete però quanto andrò a dire per “oro colato”, ma soltanto come un’opinione personale.
Cominciamo col dire che, avverso il decreto, al pari di ogni altro atto amministrativo, è possibile ricorrere al TAR (in questo caso al TAR Lazio) entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.o, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Per proporre ricorso occorre però avervi interesse, evidentemente non nel senso di un interesse di mero fatto o curiosità, ma di un interesse qualificato.
Pertanto occorre che, almeno, il ricorrente abbia presentato domanda di accesso alla transazione e che, evidentemente, documenti tale circostanza al TAR.
Diversamente il ricorso potrebbe anche essere rigettato per carenza d’interesse (come accade sovente a chi impugna un bando di gara senza aver previamente presentato domanda di partecipazione alla stessa).
Nel ricorso potrebbe essere formulata anche una domanda cautelare, la quale potrebbe trovare accoglimento soltanto se venisse accertata, pur se sommariamente, la fondatezza delle ragioni del ricorrente e, soprattutto, l’esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile nel ritardo che potrebbe derivare dall’attendere una decisione di merito.
Nel nostro caso, anche ammettendo che fosse stata presentata domanda di accesso alla transazione prima di proporre ricorso, ancora non sarebbe nota la decisione del Ministero sul punto sicchè – almeno a giudizio di chi scrive – non sarebbe ravvisabile quel pregiudizio grave ed irreparabile nel ritardo che solo potrebbe giustificare l’accoglimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Oltretutto se il ricorso avesse ad oggetto la vexata quaestio della prescrizione, occorrerebbe essere dotati di poteri soprannaturali e leggere nel pensiero dell’Amministrazione per sapere in anticipo come la stessa intenda muoversi e quale margine di trattativa lasci al danneggiato per documentare, ad esempio, una diversa decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella eventualmente affermata – ma non ancora nota – da parte del Ministero.
Quanto sopra senza dimenticare che il giudice ammnistrativo verrebbe investito dell’onere di analizzare problematiche usualmente di competenza del giudice civile.
Fin qui, comunque, poco male.
Se il TAR, nel respingere la domanda cautelare, si limitasse a dire telegraficamente si o no, non vi sarebbero problemi.
Qualora invece il Tribunale regionale del Lazio, nel non accogliere l’istanza di sospensiva – eventualmente e con epilogo a sorpresa anche emettendo “sentenza breve” – dovesse entrare nel merito della fondatezza dei motivi di ricorso formulati, potrebbe esprimere considerazioni estremamente “pericolose” per tutti i danneggiati (e quindi non soltanto per i ricorrenti), considerazioni che, ovviamente, l’Amministrazione non esiterebbe a recepire facendole proprie per ulteriormente ridurre la platea dei beneficiari della transazione.
Si pensi ad esempio ad un’ordinanza che affermasse, anche solo incidentalmente, la legittimità del comportamento dell’Amministrazione che introducesse paletti più restrittivi per l’accesso alla transazione.
Ogni residuo margine di manovra per associazioni ed avvocati verrebbe irrimediabilmente meno…
Conclusivamente ritengo che, pur essendo astrattamente possibile proporre ricorso avverso il D.M. (anche se non strettamente necessario), non vi siano – almeno alo stato – i presupposti per fondatamente richiedere l’accoglimento di una domanda cautelare.
Quest’ultima potrà invece e con maggiori chances di successo essere formulata in connessione con i motivi aggiunti che potranno essere proposti – nell’ambito del medesimo procedimento – avverso il non auspicabile provvedimento di non ammissione alla transazione.
Attenzione quindi a lanciarsi in iniziative avventate senza averne prima attentamente soppesato tutte le possibili conseguenze!
Buona serata a tutti

Avv. Simone Lazzarini