Gen 12

Questa mattina si discute avanti alle SS.UU. la vexata quaestio dell’indennizzabilità della c.d. “epatite silente”

Proprio in questi minuti lo studio LRS è impegnato avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella discussione del caso relativo all’indennizzabilità della c.d. epatite silente.
Le Sezioni Unite sono state investite della questione in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla Sezione Lavoro.
Con una prima pronunzia (Cass. civ. Sez. lavoro, 04-05-2007, n. 10214) la Corte, nel respingere un ricorso proposto dal Ministero, condividendo le conclusioni rassegnate dal sostituto procuratore generale, ha del tutto correttamente affermato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Ha concluso la Corte osservando che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con una seconda pronuncia (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-06-2008, n. 17158) la stessa Corte – in composizione differente – è invece pervenuta ad un risultato diametralmente opposto, enunciando il seguente principio di diritto: “La normativa di tutela dettata dal combinato disposto della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 4, comma 4, riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l’indennizzo in favore dei suddetti soggetti non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell’integrità psicofisica, che non hanno però, in ragione dello stato “quiescente” della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l’assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981“.
Vi terremo aggiornati sull’importante vicenda, che avrà certamente significative ricadute anche sulla questione del risarcimento del danno biologico e delle transazioni.

Avv. Simone LAZZARINI

Approfondimento pubblicato il 12 Gennaio 2010 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. jenny 12 Gen 2010 | Rispondi

    Grazie mille Avvocato Lazzarini..SPERIAMO in bene!!!!!Per favore ci fai avere questo notizie non appena possible!! In tanto faccia anche gli auguri di BUON ANNO !!

  2. claudio 14 Gen 2010 | Rispondi

    Bologna, 13 gennaio 2010
    L’On. Donata Lenzi del Pd oggi mi ha segnalato che alla Camera dei Deputati è in discussione il Disegno di legge n.1441 – quater – B, di iniziativa governativa, che prevede il seguente articolo:

    ART. 49.
    (Disposizione finalizzata ad assicurare l’indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie).
    1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
    2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

    “Traduco”: col comma 1 dell’art.49 intendono incrementare lo stanziamento per gli indennizzi per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, e mi sta bene.
    Ma il comma 2 dice che tali somme (55 + 55 milioni) vengono prese dagli stanziamenti per le transazioni (leggi 222/07 e 244/07) coi danneggiati da emoderivati e trasfusioni infette.
    E questo NON VA BENE!
    Credo sia interesse di tutti OPPORSI al comma 2, chiedendone la non approvazione.
    Il problema, immagino, è che a quel punto è necessario trovare un’altra “copertura finanziaria” all’incremento di cui al comma 1: non vorrei apparire demagogico, ma di “sprechi” in giro che si possono tagliare ce ne sono molti.
    NB: il termine per presentare eventuali emendamenti al disegno di legge, mi dice l’On.Lenzi, è venerdì 15 gennaio, ore 12.
    Cordiali saluti.
    Avv. Marco Calandrino
    13/01/2010 20:24 – inviato da: Avv. Marco Calandrino

  3. E’ singolare che le Associazioni dei talassemici dei drepanocitici e dei trasfusi occasionali si sono fatti sfuggire il controllo della situazione dei loro diritti.
    A tutti i danni derivanti dalla incompresibile lungaggine del procedimento delle transazioni previste dalle due leggi(2007 e 2008)e anche dall’ultima finanziari (2009), si aggiunge, a quanto pare, anche la beffa dello storno di parte delle somme stanziate per le transazioniper l’importo di €,110.000.000,00)a favore dei danneggiati da vaccinazioni.
    Pensateci bene voi circa 6.000 interessati alle transazioni a fare un comitato forte, che possa non solo evitare simili scorni ma anche ad attivarvi per far sì che le transazioni abbiano un seguito.
    Segnalo, dolorosamente, che anche il combattivo Tribunale di Roma con recenti sentenze sta stroncando anche la possibilità delle transazioni, sentenziando che il danno si prescrive per i decorso del termine quinquennale dalla data della domanda.
    Ciò significa che quanto è stato promesso dal Ministero, attraverso la Commissione al Comitato del Tavolo, non verrè probaboilmente tenuto in nessun conto e il grosso delle pratiche dei talassemici , dei drepanocitici, e di altre categorie di infetti per trasfusioni di sangue e di emoderivati verrà escluso dalla transazione per prescrizione quinquennale dalla data della domanda (quasi tutte del 1993-94-95?!).
    Tutto questo sembra un sogno aberrante, che, però, potrà avere delle conseguenze aberranti:
    “Non solo il danno, ma anche la beffa!).
    La ringrazio, gentile collega, per questo spazio che Lei concede per una discussione del problema grosso della transazione dei nostri clienti ed anche per avanzare eventuali proposte utili e necessarie per la soluzione del caso.
    Anch’io avanzo la proposta, che ritengo urgentissima, di investire subitola politica ed il Governo perchè dia garanzie che il danno alla salute, costituzionalmente garantio, non subisca beffe per i circa 6.000 danneggiati dalla disfunzione, imputabili ai servizi sanitari dello Stato.
    La posizione di questi nostri assistiti non è per niente diversa di quella degli altri amici danneggiati per le stesse ragioni sanitarie, che hanno già ricevuto ed incassato da anni il risarcimento del loro danno.
    Cordialmente.
    Avv. Giuseppe Collerone

  4. kitty 26 Gen 2010 | Rispondi

    lA CORTE DI sTRASBURGO ULTIMAMENTE, NON HA DETTO CHE , IL REATO CONTRO IL DIRITTO ALLA VITA NON HA NESSUNA PRESCRIZIONE E CHE LO STATO ITALIANO DEVE RISARCIRE CHIUNQUE SIA STATO INFETTATO?.GRAZIE MI PIACEREBBE AVERE UNA RISPOSTA ,ANCHE PER SAPERE COSA SI PùO FARE NEL QUAL CASO IL MINISTERO DELLA SALUTE ELIMINEREBBE UN SACCO DI INFETTATI

  5. Massimiliano 19 Mar 2010 | Rispondi

    Salve. Ci sono notizie circa la sentenza delle Sezioni Unite sulla risarcibilità dell’epatite cd “silente” di cui all’udienza del 12.1.2010?
    Grazie mille.

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