Con un’interessante ordinanza ottenuta dal nostro studio(la n.1502/2011 del 28 settembre 2011) il TAR Lombardia, Sezio Prima, occupandosi del caso di un soggetto gravemente disabile occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha stabilito l’importante principio per il quale l’Amministrazione, prima di notificare il decreto di rilascio dell’immobile occupato, non può prescindere da un previo accurato esame delle sue condizioni soggettive (sanitarie ed economiche in particolare).
Dave in sostanza essere esclusa ogni forma di automatismo.
Nel caso in esame l’amministrazione aveva dichiarato di agire ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.1.
Sennonché detta norma sembra autorizzare l’amministrazione all’esercizio di un potere vincolato senza che possano trovare alcun rilievo le condizioni personali, familiari ed abitative degli interessati e con l’ulteriore effetto distorsivo dell’apparente preclusione rispetto alla possibilità di accedere regolarmente ad un nuovo alloggio attraverso i bandi comunali.
Pertanto, qualora tale norma venisse interpretata, come in effetti fatto dal Comune, secondo un criterio squisitamente letterale, evidente sarebbe il suo contrasto con la Costituzione nonché con numerose norme del diritto internazionale pattizio e del diritto europeo (ormai fonti primarie del diritto dell’Unione europea o comunque vincolanti ex art. 117 comma 1 della Costituzione) che delineano l’esistenza di un vero e proprio diritto all’abitazione ovvero all’assistenza abitativa che si pone irrimediabilmente in contrasto con l’apparente “automatismo” della norma regolamentare regionale in tema di rilascio.
In particolare, anche volendo prescindere dal richiamo a fonti prive di efficacia vincolante sebbene di alto valore simbolico e storico (come ad esempio la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) è di palmare evidenza, l’incompatibilità della previsione regolamentare regionale, qualora intesa in senso letterale, con:
a) l’art.11 del Patto internazionale diritti economici sociali e culturali, ratificato in Italia con legge ordinaria e fonte interposta secondo la logica del nuovo art. 117 Cost.;
b) l’art. 34 comma 3 della Carta europea dei diritti fondamentali, avente ormai lo stesso valore giuridico dei trattati europei;
c) gli artt. 23 , 30 e 31 della Carta sociale europea;
d) gli artt.2, 3, 97 e 117 della Costituzione
con conseguente illegittimità derivata dell’atto applicativo costituito dal decreto di rilascio dell’alloggio.
In ogni caso, nel caso in esame, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto fornire, in fase applicativa, una interpretazione della norma regolamentare non tanto letterale quanto invece teleologica e sistematica.
Tale differente lettura avrebbe certamente condotto ad escludere la configurabilità di una situazione di “occupazione senza titolo”, avendo l’occupante agito “per la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” non potendo certamente lo stesso, in considerazione dell’età avanzata e delle precarie condizioni di salute, vivere all’aria aperta.
E invero costituisce fatto notorio che lo stato di necessità valga a scriminare l’illecito penale (art.54 cod. pen.), l’illecito civile (art.2054 cod. civ.) e quello amministrativo (art. 4 Legge 689/1981).
Ma come detto, l’impugnato decreto di rilascio non aveva tenuto in considerazione le condizioni personali di bisogno del ricorrente e l’assenza di cause di esclusione della responsabilità in ordine all’occupazione dell’alloggio.
C’è soltanto da augurarsi che, nel decidere il merito, i giudici amministrativi confermino questo orientamento “illuminato”, se del caso annullando le disposizioni regionali non in linea con i principi internazionali in materia di tutela del diritto all’abitazione
Avv. Simone LAZZARINI