Gen 14

Maxi-risarcimento a una famiglia di una giovane thalassemica deceduta a causa dell’HCV: il Tribunale di Milano condanna il Ministero della Salute a pagare oltre 1.350.000 euro agli eredi

Con sentenza n. 139/2012 emessa il 10 gennaio u.s. dal Tribunale di Milano, Sezione decima civile, Dr.ssa Giovanna Gentile, in un caso seguito dal nostro studio, il Ministero della Salute è stato condannato a risarcire il complessivo importo di oltre un milione e trecentocinquantamila euro ai genitori ed al fratello di una giovane thalassemica deceduta a causa dell’HCV.
Naturalmente non si tratta nè della prima nè dell’ultima sentenza che un tribunale italiano emette in casi simili.
Siamo a conoscenza di casi in cui le liquidazioni concesse sono state ancora superiori.
Tuttavia due dati ci sembrano meritevoli di essere segnalati nel caso da noi seguito.
Sotto un primo profilo va osservato che, se il Ministero della Salute avesse perfezionato a tempo debito la procedura transattiva cui anche gli eredi della sfortunata giovane avevano aderito (rinviando più volte l’udienza conclusiva), avrebbe risparmiato – e quindi fatto risparmiare anche ai contribuenti che in fin dei conti siamo sempre noi – oltre settecentomila euro.
è vero che la sentenza è soltanto di primo grado, tuttavia non è affatto da escludere che l’esito di un eventuale appello possa addirittura peggiorare l’entità della condanna al risarcimento dovuto dal Ministero della Salute, considerato che nell’importo liquidato non si è tenuto conto nè del danno non patrimoniale subito dalla giovane quand’era in vita (e reclamato dagli attori iure hereditario), nè del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) subito dagli eredi durante la malattia ed in conseguenza del decesso della congiunta.
Non sembra pertanto fuori luogo ipotizzare, considerate anche le parallele iniziative della class action amministrativa e del ricorso alla CEDU, la configurabilità di un significativo danno all’erario conseguente ai ritardi nella chiusura dell’iter transattivo.
Sotto un secondo profilo va sottolineato che, nel caso che occupa, il Tribunale – alla luce della particolarità del caso – ha motivatamente ritenuto di discostarsi dalle tabelle in uso presso il tribunale di milano per il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, liquidando nel caso del fratello della deceduta un importo addirittura quasi triplo rispetto ai massimi tabellari e comunque significativamente superiore ai massimi anche per quanto riguarda i genitori.
Ecco il passaggio più significativo della sentenza:
Nel caso di specie spetta ai congiunti, non essendo revocabile in dubbio il nesso causale tra la grave patologia della vittima e suo decesso il danno non patrimoniale inteso non solo come sofferenza patita per la morte ma anche come lesione del diritto costituzionalmente garantito all’integrità della famiglia …. …..considerate anche la lunga durata della malattia, le sofferenze dei suoi parenti, l’alternarsi di speranze e di terribili delusioni ed infine la morte in giovane età si stima equo liquidare, nello specifico caso, a ciascuno dei congiunti nella rispettiva qualità di genitori e fratelli la somma di euro 380.000,00 per ciascuno dei genitori e la somma di euro 360.000 per il fratello…..“.
E ancora:
condanna il Ministero della Salute a corrispondere agli attori la somma di euro 382.500,00 per ciascuno dei genitori e di euro 360.000 per il fratello …. .; dette somme devono essere maggiorate degli interessi compensativi del 2% dalla data dell’evento di morte alla data della sentenza oltre interessi legali dalla sentenza al saldo“.
Per concludere un’ultima riflessione: in generale è tutt’altro che agevole ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, anche per importi ben più modesti come quelli ad esempio dovuti a titolo di differenze per rivalutazione della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la parte economicamente più sostanziosa dell’indennizzo ex lege 210/1992).
Tuttavia, considerato che anche le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, sembra sin d’ora doveroso ricordare, anche in questo caso, quanto affermato dalla CEDU in una nota decisione (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, GRANDE CAMERA, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006), naturalmente pronunziata contro lo Stato italiano:
La Corte può ammettere che un’amministrazione possa aver bisogno di un lasso di tempo prima di procedere a un pagamento; …..comunque tale lasso di tempo non dovrebbe in genere superare sei mesi a partire dal momento in cui la statuizione ……. diviene esecutiva…….Come la Corte ha già abbondantemente ripetuto, un’autorità dello Stato non potrebbe addurre a pretesto la mancanza di risorse per onorare un debito fondato un una decisione di giustizia“.
Che tali principi siano di monito a chi, anzichè fare applicazione dei principii di buona amministrazione, da anni, si perde in chiacchiere….
Non vorremmo essere costretti a ricorrere alla Cedu anche per lamentare la mancata esecuzione delle singole sentenze….
In ogni caso siamo pronti..

Avv. Simone LAZZARINI

Approfondimento pubblicato il 14 Gennaio 2012 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Giuseppe Palombo 14 Gen 2012 | Rispondi

    Voglio congratularmi con Lei e tutto il Suo studio per il magnifico risultato conseguito. Grazie, anche a nome di tutti i danneggiati.

  2. vilma romitelli 16 Gen 2012 | Rispondi

    complimenti avvocato, Lei e gli attori che non si sono arresi meritano un abbraccio, che ciò sia di stimolo per i troppi che stanno perdendo la speranza, con stima vilma romitelli

  3. Martina 23 Gen 2012 | Rispondi

    Buonasera Avvocato…ma dopo questo strepitoso risultato…ci conviene sempre transare???Io sono un’erede e sto pensando vivamente di intraprendere una strada diversa……grazie!!!!

    • Simone Lazzarini 23 Gen 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      effettivamente gli eredi sono forse la categoria di soggetti che, in corso di causa, potrebbero più realisticamente spuntare importi significativi e pertanto avere meno interesse a transare con il Ministero.
      In particolare si tende spesso a sottovalutare, nell’individuazione del quantum, l’importanza degli interessi maturati sulle somme dovute.
      Credo però in tutta franchezza che il problema maggiore, una volta ottenuta la sentenza, sia poi ottenere il pagamento del dovuto in tempi ragionevoli anche per la difficoltà di individuare beni aggredibili da pignorare, prima o poi anche su questo fronte la CEDU sarà costretta ad intervenire.
      Con i miei più cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  4. nik 24 Gen 2012 | Rispondi

    gent.mo avv. lazzarini puo’ gentilmente spiegarmi le prime tre righe della sottostante frase della sua sntenza ? grazie e complimenti

    Ecco il passaggio più significativo della sentenza:
    “Nel caso di specie spetta ai congiunti, non essendo revocabile in dubbio il nesso causale tra la grave patologia della vittima e suo decesso il danno non patrimoniale inteso non solo come sofferenza patita per la morte ma anche come lesione del diritto costituzionalmente garantito all’integrità della famiglia …. …..considerate anche la lunga durata della malattia, le sofferenze dei suoi parenti, l’alternarsi di speranze e di terribili delusioni ed infine la morte in giovane età si stima equo liquidare, nello specifico caso, a ciascuno dei congiunti nella rispettiva qualità di genitori e fratelli la somma di euro 380.000,00 per ciascuno dei genitori e la somma di euro 360.000 per il fratello…..“.

  5. Simone Lazzarini 26 Gen 2012 | Rispondi

    Egregio Signor Nik,
    con la sintesi di cui sopra il giudice ha ritenuto di riconoscere, ai familiari dell’interessata, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente dapprima alla grave malattia dellla congiunta e, successivamente alla di lei morte.
    In altre parole è stato risarcito il danno da perdita del rapporto parentale tenendo conto anche della precedente grave lesione dello stesso.
    Va però precisato che, per ottenere liquidazioni significative, è necessario allegare ed eventualmente anche chiedere di provare per testimoni tutte le circostanze del caso concreto, dovendosi escludere che il giudice, in assenza di quanto sopra, come pure in presenza di affermazioni soltanto generiche negli atti di causa, possa ragionevolmente procedere a quanto sopra.
    Diventa quindi importante il lavoro di raccolta di documenti e di ricostruzione il più possibile precisa degli accadimenti che l’avvocato ed il cliente debbono fare insieme in corso di causa
    Cordiali saluti

    Avv. Simone Lazzarini

  6. luigi 30 Gen 2012 | Rispondi

    Egreg. avv. come ci dobbiamo comportare in merito alla rivalutazione, io continuo a percepire bimestrale la somma di 1.096 euto, chiedo se posso rivolgermi direttamente a chi mi erroga?, visto che il mistero non lo àfatto direttamente?, grazie in attesa di risposta la saluto.

  7. manuela 3 Feb 2012 | Rispondi

    Avvocato buonasera, credo sia informato dell’incontro avvenuto ieri tra alcune associazioni e il ministro della Salute in merito alle transazioni. sa darci delle delicidazioni? grazie

  8. Simone Lazzarini 4 Feb 2012 | Rispondi

    Gentile Signora,
    dalle informazioni in mio possesso il decreto in via di emanazione “presentato” alle associazioni sembra presentare almeno due profili di evidente criticità, che purtroppo non faranno altro, se confermati, che aumentare il contenzioso, anche avanti alla cedu:
    da un lato il riferimento alla prescrizione, che nella precedente transazione non era contemplato, che nello stesso decreto 132/2009 non era indicato come criterio di accesso alla transazione (ma soltanto come un qualcosa di cui si sarebbe tenuto conto ai fini della stipula) e che, infine – ma forse è questo il nodo più critico – non si comprende come possa operare come criterio di esclusione se la prescrizione medesima non sia stata in corso di causa, se sia stata eccepita tardivamente o se sia stata eccepita in modo incompleto o inconferente dall’Avvocatura dello Stato. Vero è che il Ministero non è obbligato a transare con tutti, ma nella procedura transattiva deve comportarsi con correttezza e buona fede, il che significa che non può approfittare dell’iter transattivo per far entrare dalla finestra ciò (la prescrizione) che non è entrato dalla porta;
    il secondo elemento critico è rappresentato dall’evidente discriminazione tra categorie di danneggiati, che – almeno sulla base della mia esperienza professionale – non trova alcun riscontro nelle sentenze dei tribunali e che a mio modestissimo parere non reggerebbe all’eventuale esame dei giudici amministrativi e di Strasburgo.
    Se questo sarà il decreto, certamente il Ministero non avrà vita facile.
    Quanto accaduto poi con il decreto legge del 5 maggio 2011 – che, almeno alla stato, non ha più avuto alcun seguito – dimostra purtroppo,, sempre a mio modestissimo parere, la totale inaffidabilità della nostra classe politica, sempre brava ad esprimere solidarietà a parole, ma incapace di dare finalmente e coi fatti una prova di grande civiltà.
    Sarei naturalmente felicissimo di essere smentito nei fatti.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Un caro saluto

    Avv. Simone LAZZARINI

  9. Salvo 4 Feb 2012 | Rispondi

    COMPLIMENTI AVVOCATO LEI SI CHE HA LA P………….
    OTTIMO DISCORSO…. AMMAZZIAMOLI DI CAUSE POLITICI E MINISTERIALI CON TUTTE LE ARMI LEGALI CHE ESISTONO…….BRAVO AVVOVATO……

  10. Lina 7 Feb 2012 | Rispondi

    Egr. avv. Lazzarini e gentilissimi parenti di persone thalassemiche decedute o non, non vorrei apparire come una voce fuori coro, ma la sentenza in questione sarebbe stata davvero un successo se la persona thalassemica avesse potuto godere in prima persona il risarcimento seppur in misura inferiore. Con tutto quello che possono “subire” i parenti dei thalassemici, non potranno mai patire e soffrire come il thalassemico stesso. Io non sono thalassemica ma sono la moglie di un thalassemico e per me è SAREBBE ABERRANTE godere di soldi che spettano SOLO A MIO MARITO!!! Bisognerebbe darsi da fare affinchè le persone thalassemiche ancora in vita siano risarcite. ALLORA SI SAREBBE UNA VITTORIA E POTREI FARLE DAVVERO I COMPLIMENTI.
    Grazie comunque per avermi permesso di esprimere un parere controcorrente e fuori dal coro.

  11. Simone Lazzarini 7 Feb 2012 | Rispondi

    Gentile Signora Lina,
    non posso che sottoscrivere integralmente quanto da Lei affermato.
    Se avrà la pazienza di spulciare tra i resoconti dei vecchi – e con il senno di poi – inutili tavoli tecnici ai quali anch’io speranzoso presi parte negli scorsi anni potrà notare che, ancora cinque anni fa, avevo segnalato l’opportunità che la procedura transattiva si ponesse, quale obiettivo primario, quello di risarcire i vivi
    Ma, come dicevano i latini, vox clamans in deserto…
    Una sola precisazione: la sentenza di cui ho dato notizia non riguarda il risarcimento del danno subito dalla ragazza, in vita -purtroppo ritenuto prescritto – ma il danno subito dai familiari – in proprio – in conseguenza della perdita della congiunta.
    Un caro saluto

    Avv. Simone LAZZARINI

  12. nik 9 Feb 2012 | Rispondi

    egr. avv. lazzarini
    le chiedo un grande piacere :
    sono in causa per il risarcimento sangue infetto il giudice ha nominato il ctu per il nesso hcv morte ed ho 10 giorni di tempo per nominare un medico legale di parte , chi avevo interpellato mi ha fatto perdere tempo ed oggi mi ha comunicato che rifiuta l’incarico ecco perche’ l’urgenza,
    il tribunale e’ quello di milano,
    mi puo’ fare qualche nome di medico legale milano e provincia che abbia gia’ sentito parlare del problema ?
    sicuro di un suo riscontro porgo saluti
    nik

  13. Giovanni 14 Mar 2012 | Rispondi

    Gentile Avvocato, in qualità di eredi di mio padre, deceduto per cirrosi, abbiamo vinto la causa civile contro il Ministero in primo grado. Il mio avvocato ha notificato la sentenza (esecutiva) al Ministero ed all’Avvocatura generale dello Stato ambedue a Roma. Secondo me questa notifica doveva invece avvenire a Palermo, dove la causa è stata discussa e la sentenza emessa. Quanto tempo ha il Ministero/Avvocatura per appellarsi? Io temo che siano sei mesi dal deposito della sentenza e conoscendo l’Avvocatura, chissà cosa stanno tramando. Si potrebbe obiettare l’errata notifica? Ma non c’è modo di sapere se l’appello è già avvenuto, considerando che a tutt’oggi non se ne hanno notizie? E’ vero che l’Avvocatura distrettuale è gerarchicamente subordinata a quella generale? Esistono argomentazioni giuridiche valide che l’Avvocatura distrettuale potrebbe obiettare contro il Giudice che nella sua sentenza ha abbracciato in toto quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, a Sezioni riunite nel 2008 ha messo dei paletti ben definiti “regolamentando”, per esempio, i discorso relativo ai tempi della diagnostica per l’accertamento del contagio da epatite C ? Le confesso che siamo sconfortati da quanto si dice e si legge in giro soprattutto per quanto riguarda i pagamenti che il Ministero dovrebbe fare quando una sentenza viene resa esecutiva.
    La ringrazio.

  14. Simone Lazzarini 14 Mar 2012 | Rispondi

    Egregio Signor Giovanni,
    A mio giudizio la notifica avrebbe dovuto essere eseguita, oltre che presso la sede legale del Ministero, anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
    Pertanto a mio giudizio la notifica effettuata all’Avvocatura dello Stato di Roma potrebbe essere considerata nulla, ma l’unica conseguenza pratica potrebbe essere l’opportunità di ripeterla anche presso l’Avvocatura di Palermo.
    Se la causa è iniziata prima del 4 luglio 2009 in assenza della notifica c’è un anno di tempo per appellare, altrimenti sei mesi.
    Se l’appello fosse già stato proposto lo stesso sarebbe stato notificato presso lo studio del suo avvocato presso il quale avete verosimilmente eletto domicilio.
    Allo stato attuale non vi sono argomenti validi che l’avvocatura possa utilizzare per scardinare l’impianto motivazionale delle SS.UU.
    Per quanto riguarda infine i pagamenti effettivamente sono d’accordo con Lei. In questo momento – ma occorre avere una sentenza favorevole passata in giudicato – la strada più efficace sembrerebbe essere quella di proporre ricorso per ottemperanza al tar competente per territorio chiedendo l nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

    • Giovanni 15 Mar 2012 | Rispondi

      Grazie Avvocato, i suoi sono sempre pareri molto ben accetti. Le vorrei però chiedere, se l’Avv. distr. di Palermo ha un anno per ricorrere in appello (considerando che la causa ha avuto inizio nel 2005), da quando decorre questo termine? Non pensa, poi, che comunque gli Avvocati dello Stato a Palermo non siano a conoscenza della Sentenza (il Ministero e l’Avv. Generale stanno silenti ad aspettare senza porsi il problema di una sentenza che è stata messa in esecuzione?) e che stiano solo aspettando “tempi giuridicamente più propizi” per appellarsi? In effetti potrebbe uscir fuori, in questo anno di tempo, qualche sentenza favorevole allo Stato e l’appello potrebbe essere presentato all’ultimo minuto! E, naturalmente il processo potrebbe ancora allungarsi e nel frattempo la transazione chissà che fine farà …

  15. Simone Lazzarini 15 Mar 2012 | Rispondi

    Egregio Signor Giovanni,
    l’anno di tempo per l’appello (al quale occorre aggiungere 45 giorni in virtù della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° agosto al 16 settembre) decorre dalla data di pubblicazione della sentenza.
    In caso di notifica invece il termine è di solo 30 giorni.
    Sulle altre considerazioni effettivamente tutto è possibile, anche se mi sembra obiettivamente poco probabile un ribaltamento dell’orientamento delle Sezioni Unite.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  16. Giovanni 20 Mar 2012 | Rispondi

    Gentile Avvocato,
    nel caso in cui volessimo notificare all’Avvocatura distr. di Palermo la sentenza (del 13 ottobre 2011 e secondo il suo saggissimo suggerimento) i termini per il ricorso in appello sarebbero quelli consueti dei 30 giorni? Cioè la notifica fatta al Ministero ed alla Avv. generale avrebbero influenza in questo? Inoltre i 120 giorni relativi al pagamento (visto che lo Stato è stato condannato), decorrerebbero dalla data della notifica a Palermo o da quelle già fatte a Roma? Le confesso, per farla ridere un pò, che nella mia mente si è generato un megaingorgo che, comunque, non mi tiene tranquillo. In ogni caso, ha notizie sulla transazione?

    Grazie sempre

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