Apr 27

Le Sezioni Unite affidano al giudice amministrativo le controversie sul rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di riconoscimento del danno da emotrasfusione

In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull’interesse all’osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l’impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l’atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile.

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte afferma che rientrano nella giurisdizione del  giudice amministrativo le controversie in materia di rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato in caso di danni da emotrasfusione.

A diversa conclusione era invece pervenuto il Consiglio di Stato (Sentenze nn. 15011502150315041505 e 1506 del 2014; 2760 del 2014,  5276 del 2015) che aveva invece affermato la giurisdizione ordinaria sul rilievo che tali controversie riguarderebbero lesioni del diritto soggettivo alla salute, non suscettibile di affievolimento.

Alla base della decisione della Suprema Corte è, di contro, l’assunto che è da escludersi che la questione dell’eventuale illegittimità della impugnata determinazione di diniego della transazione rispetto alle regole che la stessa amministrazione si è data (a livello regolamentare e non) e dell’eventuale illegittimità derivata dalla ipotetica illegittimità di queste stesse regole integri una lite sul diritto soggettivo al risarcimento, che è oggetto del giudizio pendente davanti all’a.g.o.

In particolare, prosegue la sentenza in commento, la sicura circostanza – condivisa dal giudice amministrativo nelle sentenze che hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario – che l’agire dell’amministrazione concretatosi nei detti atti non abbia spiegato alcuna efficacia sulla posizione di diritto soggettivo di parte  ricorrente nel giudizio risarcitorio davanti al g.o. (potendo essi sempre aderire o meno alle procedure transattive ovvero continuare a coltivare le azioni risarcitorie intraprese in sede civile) non potrebbe giustificare, come invece il giudice amministrativo aveva ritenuto, che quella questione, proprio in quanto tale efficacia e’ inesistente, debba essere attratta dinanzi al giudice ordinario.

Stabilire se l’agire dell’amministrazione nell’adozione del regolamento e poi del D.M. del 2012 (anche questo relativo agli atti transattivi) con un certo contenuto sia stato legittimo, d’altro canto, integra – proseguono le Sezioni Unite – un petitum sostanziale che appare come il tipico petitum demolitorio di atti amministrativi (sebbene il primo atto abbia contenuto normativo), di competenza del giudice amministrativo   ed esorbita del tutto dall’ambito del giudizio risarcitorio, che deve accertare se la situazione di diritto soggettivo della ricorrente esista e, in caso positivo, darle la tutela risarcitoria giustificata dalla regole civilistiche.

In conclusione, secondo le Sezioni Unite, si tratterebbe, nel caso in esame, di una lite che concerne una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, asseritamente lesa dalla decisione di non ammettere al modulo transattivo l’istante e ciò sulla base delle regole che la stessa amministrazione si è data.

Chi fosse interessato al caso può scaricare l’Ordinanza del 3 febbraio 2016 n.2050 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili.

Approfondimento pubblicato il 27 Aprile 2016 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


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