Nel 2011 l’Associazione talassemici e drepanocitici lombardi (ATDL Onlus) ha proposto, unitamente ad altre associazioni, ricorso per class action amministrativa avanti al TAR Lazio per costringere il Ministero della Salute a dar seguito, ai sensi e per gli effetti della legge n.244/2007 alla procedura transattiva per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti.
Con sentenza n.1682/2012 il TAR Lazio ha così stabilito: “deve concludersi per la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, in applicazione della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del generale principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.
Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento stesso (da Individuarsi, in mancanza di specifica indicazione, nel termine sussidiario di novanta giorni previsto dall’art. 2, 3° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241), deve quindi trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito delle domande già a suo tempo presentate. Peraltro, siffatto obbligo non può venir meno in ragione della mancata emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 5 del d.m.”
Nonostante quanto stabilito dal TAR Lazio il Ministero della Salute si è limitato a pubblicare il decreto moduli del 4 maggio 2012 (oggetto di separate azioni), mentre non ha ottemperato all’invito del TAR di riscontrare in tempi rapidi le singole domande di accesso alla transazione, così determinando la successiva nomina di un commissario ad acta, incaricato appunto di riscontrare in via definitiva tali domande (sentenza n.4029/2013).
Sennonchè, ad oggi, il commissario ad acta si è di fatto occupato, a quanto risulta, delle sole posizioni di quei danneggiati che, per rafforzare l’iniziativa delle associazioni, erano intervenute anche individualmente nel ricorso per class action amministrativa.
In tal modo è stata frustrata la finalità stessa della class action, che è stata ideata dal legislatore con l’intento dichiarato di rimuovere problemi sistemici dell’amministrazione, evitando di costringere i singoli cittadini a promuovere onerose azioni individuali.
Infatti, ad oltre sei anni di distanza, risultano ancora inevase numerosissime domande di adesione alla transazione.
Pertanto, nell’interesse dei propri soci, l’ATDL ha chiesto al TAR Lazio di estendere l’incarico del commissario ad acta in origine nominato anche all’esame delle altre domande di transazione presentate da quei soggetti che, pur non essendo a suo tempo intervenuti individualmente nella class action, sono comunque a tutti gli effetti soci dell’associazione.
L’obiettivo è comprendere se la domanda del singolo è provvista o meno dei requisiti per transare, anche per poter più serenamente ponderare un’eventuale adesione all’equa riparazione.
Il commissario ad acta auspicabilmente designato dovrà:
a) agire con imparzialità, applicando cioè i medesimi criteri adottati nel riscontrare le domande di transazione accolte nell’ottobre 2014 (e ciò a maggior ragione ora, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la nostra tesi in ordine alla natura amministrativa del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per transare);
b) considerare che è stato annullato (o comunque deve essere disapplicato siccome pacificamente illegittimo) l’art.5 comma 2 del DM 4 maggio 2012 (si veda, esemplificativamente, ma non esaustivamente, il parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva n.14/2015 ed anche il D.M. 4 maggio 2015 a definizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da taluni associati avverso il decreto moduli);
c) considerare è stata pubblicata la sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione seconda, 29 settembre 2014, n.19054 che accerta il diritto al risarcimento del danno in favore di tutti gli associati, danno da liquidarsi in separato giudizio;
L’eventuale diniego all’accesso alla successiva fase di stipula della transazione sarà poi valutato caso per caso e si deciderà come ulteriormente procedere, questa volta su base individuale
Mag 10