Con sentenza parziale depositata il 22 giugno 2016 il Tribunale di Milano ha stabilito che lo stato di alterazione psico-fisica del conducente di un motociclo non è idoneo a fondare neppure un concorso di colpa qualora il conducente dell’altro veicolo incidentato, pur avendo azionato l’indicatore di direzione, abbia posto in essere una manovra repentina (nella fattispecie trattavasi di svolta a sinistra così tagliando la strada a moto in fase di sorpasso).
Affermata pertanto l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente dell’auto, è stata disposta CTU medico-legale per la determinazione del quantum debeatur
Giu 23