Lug 31

Transazioni per i danni da sangue infetto: non molliamo!?

Cari amici,
anche se alcuni danneggiati hanno deciso di accettare l’equa riparazione non dobbiamo a mio parere perdere di vista l’obiettivo originario delle nostre fatiche: la transazione ex l.222 e 244/2007.
Almeno per quanto riguarda gli assistiti dello studio ritengo infatti opportuno analizzare meticolosamente ogni singola posizione onde suggerire a ciascun danneggiato quale sia la soluzione preferibile da percorrere.
In proposito desidero segnalarvi che:
1) sono ormai definitive le sentenze del TAR Lazio nn.3821, 3865 e 3866/2017 che, in merito al DM 04.05.2012, hanno dichiarato l’illegittimità dell’art.5 comma 2 (così definitivamente eliminando il paletto ante 1978) e che, sia pure obiter dictum, hanno confermato che l’art.5 comma 1 va applicato secondo le norme del codice civile;
2) per le posizioni che ancora non hanno avuto risposta dal MINISTERO lo studio ha in questi mesi inoltrato diffide e/o attivato ricorsi al TAR individuali per far accertare l’illegittimità del silenzio sulle domande di transazione. Tali ricorsi saranno discussi quest’autunno dopo che il Consiglio di Stato, lo scorso 21 luglio, ha stabilito in via definitiva che è competente per territorio il TAR del luogo ove la causa risarcitoria è pendente e non quello di residenza del danneggiato;
3) il 3 ottobre p.v. discuteremo al TAR Lazio il merito di numerosi rigetti delle domande di accesso alla transazione motivati sul solo paletto dell’ante 1978 ormai annullato ed un merito relativo invece a soggetto escluso perché astrattamente prescritto ma con sentenza di primo grado favorevole ed identica posizione processuale e sostanziale ad alcune decine di soggetti che hanno invece a suo tempo ottenuto un provvedimento favorevole da parte del commissario ad acta;
4) a fine giugno abbiamo diffidato il MINISTERO DELLA SALUTE a convocarci per transare con riferimento a quei soggetti muniti di provvedimento di ammissione sottoscritto dal commissario ad acta: ad oggi tutto tace, sicchè alla ripresa dopo la pausa feriale si deciderà come procedere in modo incisivo;
5) ai primi di luglio abbiamo inoltrato al MINISTERO DELLA SALUTE le nostre controdeduzioni su 7 ricorsi straordinari al Capo dello Stato (corredati di domanda di sospensiva) presentati da eredi di soggetti deceduti avverso altrettante esclusioni motivate sull’erronea applicazione dell’art.5 comma 1 dm 04.05.2012 che l’Amministrazione vorrebbe far valere anche per gli eredi di soggetti deceduti, per i quali invece lo stesso decreto moduli prevedeva a nostro giudizio chiaramente che il termine utile per agire giudizialmente fosse di 10 anni dalla data del decesso.
C’è poi un singolare precedente giurisprudenziale che va a mio parere attenzionato.
Il TAR Napoli, con sentenza n.805/2017, ha confermato che il giudice amministrativo è competente anche per la fase di stipula della transazione (non soltanto per la procedura di accertamento dei requisiti) ed ha ordinato al MINISTERO di provvedere, cosa ovviamente non avvenuta.
Con successiva ordinanza il TAR Napoli risulta aver rinviato al 27 settembre p.v. per la trattazione dell’istanza di nomina di commissario ad acta il quale, a questo punto, dovrebbe porre in essere tutti gli atti necessari alla stipula del negozio transattivo
La cosa davvero singolare è che la sentenza di merito relativa alla domanda risarcitoria, è un primo grado di rigetto, nel merito, delle pretese di eredi di soggetto deceduto (tra l’altro sembrerebbe pure che il risarcimento del danno iure ereditario fosse in realtà prescritto)
Credo sia interessante capire come va a finire questa storia in quanto sarebbe francamente schizofrenico un sistema che consentisse di transare a chi ha sentenza negativa precludendo invece tale possibilità a chi invece non ha ancora alcuna decisione o ha sentenza favorevole come la quasi totalità dei nostri assistiti.
Buone vacanze

Avv. Simone LAZZARINI

Approfondimento pubblicato il 31 Luglio 2017 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


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