Con sentenza n.3698, pubblicata l’11 maggio 2021, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, bacchetta nuovamente il MINISTERO DELLA SALUTE, ordinandogli di riesaminare la domanda di ammissione alle transazioni ex legibus nn.222 e 244/2007 presentata nel 2010 da una nostra assistita.
Il caso risolto è in parte diverso da quelli esaminati con le precedenti due altre sentenze su cui avevamo scritto qualche giorno fa.
In estrema sintesi nel caso deciso ieri il Consiglio di Stato ha affermato che, nel caso in cui il danneggiato, dopo aver agito per il risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto entro il 31.12.2007 ed aver presentato domanda di accesso alla transazione entro il 19.01.2010, abbia ottenuto una sentenza civile che accerti il suo diritto al risarcimento del danno, la cui efficacia esecutiva non sia mai stata sospesa, pur in pendenza di appello), considerato che il sistema delle transazioni è stato concepito in funzione risolutiva del contenzioso risarcitorio, il MINISTERO DELLA SALUTE non può limitarsi a richiamare l’art.5 comma 1 lettera a) del decreto moduli (norma che postula il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di presentazione della domanda di indennizzo ex lege 210/1992 e la data di notifica dell’atto di citazione dell’azione risarcitoria) ma deve al contrario parametrare le condizioni di ammissibilità e di tempestività delle domande transattive alla situazione del contenzioso in essere.
Sussiste infatti un evidente collegamento tra i due procedimenti, tanto è vero che l’accesso alla transazione è condizionato alla pendenza del giudizio risarcitorio.
Nel caso che occupa, in aggiunta, il soggetto danneggiato aveva anche precisato che pur essendo stata appellata la sentenza del tribunale di Roma, il MINISTERO DELLA SALUTE era decaduto dalla possibilità di eccepire la prescrizione, non sollevata tempestivamente nel giudizio di primo grado.
Se è vero che, in linea generale, la transazione costituisce una scelta e non un obbligo per la P.A., nondimeno “tale principio va considerato alla luce della peculiarità della presente controversia; la vicenda dei danni derivanti da emotrasfusione o da emoderivati ha interessato una moltitudine di persone ed è stata causata dalla previsione, da parte del Ministero dalla Salute, di misure rivelatesi inadeguate ad evitare il rischio di contagio: il legislatore ha chiaramente espresso la volontà di definire in via transattiva questo genere di controversie, anziché portarle avanti per anni dinanzi ai Tribunali, con la conseguenza che l’Amministrazione non può liberamente decidere se avvalersi di tale strumento, essendo tenuta a verificare caso per caso se sussistono i presupposti previsti dalla legge per farvi ricorso, potendo esimersi dal ricorrervi solo quando sussista una preclusione normativa”.
Considerato inoltre che il danneggiato ha fornito “seri principi di prova secondo cui, in situazioni identiche a quella in questione la transazione sarebbe stata stipulata” ben si comprende come “il diniego di ammissione alla transazione, reso in relazione ad una controversia che riveste carattere etico, nella quale viene in rilievo la lesione di diritti fondamentali, deve essere frutto di una approfondita istruttoria e di una adeguata motivazione”.
Per tali ragioni il MINISTERO dovrà riesaminare la domanda di ammissione alla transazione presentata dell’appellante tenendo conto dei principi espressi in motivazione.