La tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite (qui allegata in copia su gentile concessione della banca dati Leggiditalia, Gruppo Wolters Kluwer) è arrivata (insieme ad un’altra “gemella”), sostanzialmente “sconfessando” la prima delle due sentenze sulle quali era sorto il contrasto di giurisprudenza, quella che, ricordiamolo, aveva rilevato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Con la sentenza n.10214/2007 si era affermato anche che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con la decione del 1° aprile u.s. le SS.UU. hanno invece affermato il seguente principio di diritto:
Presentati i ricorsi alla CEDU contro il mancato riconoscimento della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale
Vi informo che nella giornata di ieri, nell’interesse dei due sfortunati clienti vittime delle due sentenze di ottobre con le quali la Corte di Cassazione aveva sorprendentemente mutato il precedente orientamento favorevole sulla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale, abbiamo presentato ricorso alla CEDU di Strasburgo.
Tale coppia di ricorsi è soltanto la prima di una serie di ulteriori azioni finalizzate, si spera, ad un recupero della tutela in favore dei danneggiati ai quali, almeno ritiene lo scrivente, non può unilateralmente addossarsi l’onere di contenimento della spesa pubblica.
Sembra quest’ultima, infatti, la chiave di lettura con cui interpretare alcune recenti prese di posizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia previdenziale-assistenziale.
Va peraltro registrato con soddisfazione, sempre in tema di rivalutazione, il prevalente attestarsi, da parte della giurisprudenza di merito (Tribunali e Corti d’Appello) ai dicta delle precedenti pronunce di legittimità (nn. 15894/2005 e 18109/07)
A presto con altri aggiornamenti
Avv. Simone LAZZARINI
Transazioni: seppur con molta lentezza la procedura prosegue
Pubblichiamo il comunicato apparso sul sito del Ministero e, con l’occasione, formuliamo i nostri migliori auguri per le imminenti festività pasquali.
“Conclusa l’acquisizione delle oltre 7.000 domande di partecipazione all’operazione transattiva prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero della Salute sta provvedendo alla loro istruttoria.
Di ogni pratica si sta verificando la correttezza delle informazioni fornite dai legali nonché la completezza della documentazione allegata.
Non sono da ritenersi ammissibili le domande presentate dopo il 19 gennaio 2010, termine previsto dalla circolare 20 ottobre 2009, n. 28; le domande che si riferiscono ad un giudizio che non risulti pendente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 1° gennaio 2008, e alla data della presentazione della domanda; le domande che si riferiscono ad un giudizio diverso da quello per il risarcimento danni instaurato da soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie; le domande presentate dagli operatori sanitari che per servizio abbiano riportato danni da contatto con sangue e derivati.
In tali casi verrà data comunicazione al legale del respingimento della domanda.
Nel frattempo proseguono i lavori della Commissione interministeriale che dovrà decidere circa i contenuti del decreto ministeriale che conterrà i “moduli”, ovvero le proposte economiche che l’Amministrazione intende avanzare per concludere gli accordi.
Sulla bozza di tale decreto è prevista una consultazione con i rappresentanti degli interessati.
Il decreto sarà approvato dopo l’espressione del parere dell’Avvocatura dello Stato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche tramite il sito internet www.salute.gov.it
In base a tale D.M. , saranno predisposti i singoli atti transattivi per la loro sottoscrizione.
Le pratiche relative ai singoli atti transattivi verranno quindi inviate all’Avvocatura dello Stato che dovrà esprimere un parere sulla conclusione della singola transazione.
Vista l’estrema complessità di tutta l’operazione, si prevede che la stipula dei primi atti transattivi si potrà avere a partire dal mese di dicembre 2010“
Dopo la pausa pasquale proveremo a fare il punto della situazione.
A presto
Avv. Simone LAZZARINI
Rivalutazione Istat della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale: le recenti sentenze negative della Cassazione non sono affatto “Vangelo”
Mi sembra importante segnalare che questa mattina il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dr.ssa Chiara COLOSIMO, discostandosi dichiaratamente dal più recente sfavorevole orientamente della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione Istat anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale sia sui ratei arretrati (oltre 13.000 euro di differenze maturate), sia sui ratei maturandi.
Mi sembra una notizia positiva, destinata a riaprire importanti spiragli per il mantenimento di una tutela assistenziale effettiva non soltanto a parole, ma nei fatti.
Non è poco, considerata l’aria (pesante) che tira ultimamente in Cassazione per i danneggiati, con una sequela di decisioni negative che (e l’idea non è solo mia ma anche di qualche “magistrato” illuminato con cui ho avuto il privilegio di confrontarmi) paiono palesemente ispirate dall’esigenza di contenere la spesa pubblica.
Peccato che poi gli sprechi aumentino altrove (v. recente caso del vaccino anti-influenza A, stigmatizzato dalla Corte dei Conti)
Mi fermo qui per non dire altro.
A presto con altri aggiornamenti
Avv. Simone LAZZARINI
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.464 del 29.01.2010
Qui di seguito pubblichiamo altri precedenti favorevoli ottenuti successivamente dallo studio:
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 947 del 02.03.2010
Tribunale civile di Brescia, Sezione Lavoro, sentenza n.252 del 19.03.2010
Tribunale civile di Varese, Sezione Lavoro, sentenza Dr.ssa Fedele
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1577 del 12.04.2010
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