Desidero informare che pochi minuti fa abbiamo validato anche l’ultima domanda di adesione alla procedura transattiva per i nostri Assistiti, protocollata con il n.5083.
A presto con nuovi aggiornamenti
Avv. Simone LAZZARINI
Proprio in questi minuti lo studio LRS è impegnato avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella discussione del caso relativo all’indennizzabilità della c.d. epatite silente.
Le Sezioni Unite sono state investite della questione in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla Sezione Lavoro.
Con una prima pronunzia (Cass. civ. Sez. lavoro, 04-05-2007, n. 10214) la Corte, nel respingere un ricorso proposto dal Ministero, condividendo le conclusioni rassegnate dal sostituto procuratore generale, ha del tutto correttamente affermato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Ha concluso la Corte osservando che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con una seconda pronuncia (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-06-2008, n. 17158) la stessa Corte – in composizione differente – è invece pervenuta ad un risultato diametralmente opposto, enunciando il seguente principio di diritto: “La normativa di tutela dettata dal combinato disposto della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 4, comma 4, riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l’indennizzo in favore dei suddetti soggetti non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell’integrità psicofisica, che non hanno però, in ragione dello stato “quiescente” della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l’assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981“.
Vi terremo aggiornati sull’importante vicenda, che avrà certamente significative ricadute anche sulla questione del risarcimento del danno biologico e delle transazioni.
Avv. Simone LAZZARINI
Come previsto, la circolare non ha aggiunto nulla a quanto già contenuto nel decreto ministeriale.
Molti si chiedono se convenga o meno proporre ricorso al TAR avverso il D.M., entro quando ciò sia possibile, quale potrebbe essere l’utilità di un’eventuale impugnazione e quali i possibili epiloghi.
Cercherò di rispondere, sfruttando l’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività svolta nel redigere ricorsi in matria di ambiente ed appalti.
Non prendete però quanto andrò a dire per “oro colato”, ma soltanto come un’opinione personale.
Dopo il decreto ministeriale, pubblicata in Gazzetta nel settembre scorso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre è stata pubblicata la Circolare 20 ottobre 2009, n. 28, recante “ Modalita’ di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132“.
In realtà si tratta di un documento che spiega agli avvocati cosa e come trasmettere al Ministero per consentire l’avvio della procedura transattiva nell’interesse dei propri Assistiti.
La prima fase di tale procedura, concernente l’invio della documentazione al Ministero e disciplinata dalla circolare di cui sopra, avrà termine il prossimo 19 gennaio.
Ai Clienti dello Studio comunico che saranno a breve contattati per la verifica degli eventuali documenti mancanti e per la sottoscrizione della manifestazione d’interesse alla transazione, nonchè per chiarire ogni dubbio ulteriore.
Nell’attesa è opportuno che gli stessi si muniscano con la massima sollecitudine del certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109) relativo all’anno 2008.
Tale certificato può essere richiesto presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) dei sindacati, delle associazioni e dei Comuni, gli uffici degli enti che erogano le varie prestazioni richieste, o direttamente presso gli uffici dell’Inps della propria zona, oppure incaricando dell’incombente il proprio commercialista.
Preciso sin d’ora che, nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti occorrerà munirsi di un certificato per ciascun erede.
Nel raccomandare di provvedere con la massima urgenza a quanto sopra rinvio a presto per ulteriori aggiornamenti
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