Settembre 28

A tutti i clienti dello studio interessati alle transazioni per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue e/o somministrazione di emoderivati infetti

Ho il piacere di comunicare a tutti i clienti dello studio che hanno proposto a mezzo dello scrivente legale azioni per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue e/o somministrazione di emoderivati infetti che, non appena verrà pubblicata – si pensa e spera entro la fine del mese di ottobre – la circolare che specificherà tempi e modalità per l’invio della documentazione al Ministero, saranno contattati per la tempestiva predisposizione di quanto necessario nonchè per fornire – con incontri individuali e/o collettivi – tutti i chiarimenti in ordine alla propria specifica situazione e, caso per caso, alle prospettive di effettivo e positivo accesso alle transazioni.
Appena mi sarà possibile, compatibilmente con il lavoro frenetico di questi giorni, pubblicherò sul sito alcune mie personali riflessioni.
Grazie

Avv. Simone LAZZARINI

Settembre 26

Il Tribunale di Roma insiste: ai fini della corretta individuazione del dies a quo della prescrizione spetta al Ministero eccipiente fornire la prova che il danneggiato ha percepito la malattia come un danno ingiusto prima della notifica del giudizio della CMO

In attesa di esprimermi in modo costruttivo sul decreto appena pubblicato – ed a riprova del fatto che non bisogna “fasciarsi la testa prima di averla rotta” desidero segnalarvi che, con la sentenza n. 45821, depositata in cancelleria lo scorso 2 luglio 2009, il Tribunale di Roma, Sezione II^, ancora nella persona del Dott. Cricenti ha riaffermato il principio per il quale che il danneggiato abbia avuto contezza del danno prima che la CMO abbia ipotizzato un nesso tra la malattia e la trasfusione “è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero, in pratica, sdovrebbe provare che l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione“.
Mi sembra comunque un buon segnale.
Poichè il sito è frequentato quotidianamente anche da molti Colleghi od operatori del diritto sarebbe estremamente utile alla causa comune che coloro i quali avessero altri precedenti favorevoli (soprattutto in tema di exordium praescriptionis) li conividessero con gli altri nell’interesse generale.
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale Roma, Sezione II^, sentenza n.45821 del 2 luglio 2009

Settembre 26

A tutti i frequentatori del sito

Nei prossimi giorni, compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività di studio, pubblicherò alcune mie personali riflessioni sul decreto relativi alle transazioni appena emanato, in attesa che – a breve – esca la tanto famigerata circolare relativa alle modalità di trasmissione dei documenti al Ministero.
Comprendo l’apprensione di tutti e lo sconforto di alcuni.
Invito però a non fasciarsi la testa prima di averla rotta.
Il blog di commento ai vari articoli rimangono liberamente accessibili ed a disposizione di tutti.
Poichè tuttavia il presente è un sito di uno studio legale mi sarei aspettato contributi un poco più educati, rispettosi e costruttivi, che vadano al di là degli insulti gratuiti, degli improperi e delle accuse, talora provenienti addirittura da colleghi che, con uno o più preudonimi, si mascherano da privati cittadini, non avendo evidentemente il coraggio di esporsi in prima persona (come accaduto nei giorni scorsi).
Per chi vuole sfogarsi in questo modo, sulla rete, ci sono spazi in abbondanza.
Detto in parole più semplici.
I commenti costruttivi – o comunque espressi in modo educato – sono assai graditi, così come le richieste di pareri, alle quali si cerca di rispondere nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le altre attività, lavorative e non.
Gli altri commenti, contenenti insinuazioni, insulti e parolacce, verranno d’ora in poi immediatamente cestinati con espressa riserva – in caso di offensività degli scritti – delle azioni più opportune, considerato anche che, chi gestisce il sito, rischia di essere corresponsabile dei contenuti che, sullo stesso, vengono pubblicati da terzi.
Grazie e scusate la franchezza

Avv. Simone LAZZARINI

Settembre 23

Il decreto sulle transazioni è stato (finalmente) pubblicato

Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 di oggi 23 settembre 2009 è stato pubblicato il DECRETO 28 aprile 2009, n. 132, recante “Regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti”
Pubblichiamo in allegato il testo ufficiale, estrapolato dal sito della Gazzetta Ufficiale.
A presto per i commenti

DECRETO 28 aprile 2009 , n. 132

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