Luglio 27

L’Avv. Simone LAZZARINI convocato per la riunione del 29 luglio 2009, ore 13:00, presso il Ministero della Salute

Informo che il sottoscritto ha ricevuto convocazione ufficiale per la riunione che, come preannunciato, si terrà il giorno 29 luglio, 2009, alle ore 13:00 presso l’Auditorium del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore salute, sede di via Lungotevere Ripa, 1.
L’oggetto della convocazione è la “definizione dei criteri e del percorso ttuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti – art.2 comma 361 della Legge 24/12/2007“.
Mi riservo di pubblicare un rendiconto di quanto accadrà nel minor tempo possibile.
Buona serata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

Luglio 24

La ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 è fonte di risarcimento del danno (anche) patrimoniale

Ecco un altro significativo colpo al discutibile modus operandi dell’Amministrazione nella mala gestio delle pratiche d’indennizzo.
Infatti, dopo le numerose sentenze con le quali, sin dal 2002 (leading case: sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 3358/2002), il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano hanno reiteratamente affermato che il ritardo nel completamento del procedimento finalizzato all’erogazione dei benefici di cui alla legge 210/1992 attribuisce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (da ultimo apprendiamo che anche il TAR Lazio si è uniformato a tale consolidato orientamento giurisprudenziale riprendendo letteralmente il dictum delle sentenze nn.1237/2008 e 74/2009 pubblicate in altra parte del sito), la stessa Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha affermato che i danneggiati vanno risarciti anche del danno patrimoniale subito nelle more dello svolgimento della procedura, sub specie di spese per assistenza legale e di costi sostenuti per recarsi personalmente a Roma per esaminare l’andamento della pratica.
Così testualmente recita la sentenza n.591/2009, depositata in cancelleria lo scorso 16 luglio:
“Va accolto in parte anche l’appello incidentale, dovendosi in proposito porre in evidenza, con il primo giudice, la clamorosa violazione da parte del Ministero, che ha corrisposto l’indennizzo a distanza di oltre cinque anni e solo a seguito di provvedimento monitorio, del termine di settecentotrenta giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dal d.m. n. 514 del 1998. L’inadempimento dell’obbligo legale da pare del Ministero, alla base della domanda risarcitoria, quindi sussiste.
Esso è stato altresì fonte di danno patrimoniale.

Per un verso, infatti, il riferimento alla vicenda inerente l’indennizzo in questione delle prestazioni legali rese all’attrice emerge dalla nota pro forma prodotta ( ibid., doc. 24), la quale, si badi bene, è stata emessa in una data (20 dicembre 1999) in linea con la vicenda stessa, ed il cui importo appare congruo rispetto alla medesima.
Per un altro verso, la prova testimoniale ha dimostrato che …… si sia recata nel maggio del 2000 a Roma, presso il Ministero della Salute, proprio per chiedere notizie della sua pratica d’indennizzo; notizie che non era riuscita ad ottenere nonostante numerose telefonate.
Le spese d’albergo vanno però contenute in quelle di un solo pernottamento, e quelle di vitto in quelle di un solo pasto ………….
…….condanna il Ministero a pagare all’attrice Euro 2.808,85, oltre gli interessi dalla notificazione del ricorso di primo grado.”

Luglio 22

Decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto: per fortuna non tutti la pensano come le Sezioni Unite

Sul numero n.6 della rivista Danno e responsabilità di Ipsoa, che ringraziamo per l’autorizzazione concessaci, compare l’articolo “Debito di sangue”: danno da emotrasfusione e prescrizione.
Nella parte più interessante, quella relativa al commento della nota sentenza delle Sezioni Unite, n.581/2008, redatto a cura della Dr.ssa Sara Oliari, leggiamo testualmente quanto segue a proposito dell’abbandono, sancito dalle SS.UU., dell’orientamento giurisprudenziale più garantista che faceva decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico dalla data di notifica dei giudizi delle CMO ex lege 210/1992:

NUOVI VECCHI 1 2 19 20 21 32 33