Ecco i passaggi più salienti della sentenza del Tribunale di Roma Sezione II, Dottor Cricenti, 13-01-2009:
Il Ministero eccepisce anche la prescrizione dell’azione di risarcimento, per via della non coincidenza tra il responsabile penale e quello civile. L’assunto è infondato in quanto il Ministero è, tra l’altro, tenuto alla responsabilità civile da reato, commesso dai suoi dipendenti.
Secondo le già citate Sezioni Unite,: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c. comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma da! momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria aggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Non conta dunque quando ci si è accorti della malattia, conta il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti; e dunque non si può prescindere dalla conoscenza perlomeno del nesso causale. Di per sé la diagnosi che manifesta la presenza del virus non necessariamente comporta la conoscenza che quei virus è dovuto alla trasfusione. Solo quando c’è questa consapevolezza il danneggiato ha l’onere di agire, perché solo in quel momento può attribuire la responsabilità del contagio ad un certo autore.
Nel caso presente, si può dire che la percezione di aver subito un danno ingiusto a causa della trasfusione, l’attore l’ha avuta soltanto quando la Commissione medica ha ipotizzato un nesso tra la sua malattia e la trasfusione medesima, ossia nel 2003. La citazione in giudizio è solo di quattro anni successiva. La citazione è del 2004, e dunque in termini. Tra l’altro, che il dies a quo sia un altro, o meglio, che l’attrice abbia avuto contezza del danno prima di quella data, è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero in pratica dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione.
Non c’è che dire.
Era ora che i giudici di merito interpretassero correttamente quanto stabilito dalle SS.UU. in materia di dies a quo della prescrizione senza cadere nella tentazione di far operare l’automatismo domanda d’indennizzo=dies a quo ai fini della prescrizione.
Mi permetto di rimandare al commento che feci “a caldo” sulla sentenza n.581/2008 (http://www.studiolegalelrs.it/2008/01/15/alcuni-spunti-di-riflessione-sulla-sentenza-n58108-della-corte-di-cassazione-resta-irrisolto-il-nodo-dellexordium-praescriptionis/), sperando che l’esempio del Tribunale di Roma non resti un caso isolato.
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