Marzo 19

Il Tribunale di Roma si pronuncia sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto

Ecco i passaggi più salienti della sentenza del Tribunale di Roma Sezione II, Dottor Cricenti, 13-01-2009:
Il Ministero eccepisce anche la prescrizione dell’azione di risarcimento, per via della non coincidenza tra il responsabile penale e quello civile. L’assunto è infondato in quanto il Ministero è, tra l’altro, tenuto alla responsabilità civile da reato, commesso dai suoi dipendenti.
Secondo le già citate Sezioni Unite,: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c. comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma da! momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria aggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Non conta dunque quando ci si è accorti della malattia, conta il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti; e dunque non si può prescindere dalla conoscenza perlomeno del nesso causale. Di per sé la diagnosi che manifesta la presenza del virus non necessariamente comporta la conoscenza che quei virus è dovuto alla trasfusione. Solo quando c’è questa consapevolezza il danneggiato ha l’onere di agire, perché solo in quel momento può attribuire la responsabilità del contagio ad un certo autore.
Nel caso presente, si può dire che la percezione di aver subito un danno ingiusto a causa della trasfusione, l’attore l’ha avuta soltanto quando la Commissione medica ha ipotizzato un nesso tra la sua malattia e la trasfusione medesima, ossia nel 2003. La citazione in giudizio è solo di quattro anni successiva. La citazione è del 2004, e dunque in termini. Tra l’altro, che il dies a quo sia un altro, o meglio, che l’attrice abbia avuto contezza del danno prima di quella data, è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero in pratica dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione.

Non c’è che dire.
Era ora che i giudici di merito interpretassero correttamente quanto stabilito dalle SS.UU. in materia di dies a quo della prescrizione senza cadere nella tentazione di far operare l’automatismo domanda d’indennizzo=dies a quo ai fini della prescrizione.
Mi permetto di rimandare al commento che feci “a caldo” sulla sentenza n.581/2008 (http://www.studiolegalelrs.it/2008/01/15/alcuni-spunti-di-riflessione-sulla-sentenza-n58108-della-corte-di-cassazione-resta-irrisolto-il-nodo-dellexordium-praescriptionis/), sperando che l’esempio del Tribunale di Roma non resti un caso isolato.

Marzo 18

Riunione del 17/03/2009 presso la Camera dei Deputati con l’onorevole Lucio Barani

In data 17/3/2009 si è tenuta con l’Onorevole L. Barani la riunione richiesta dalle Associazioni interessate alla problematica del risarcimento danni da trasfusioni/emoderivati.
La riunione si è tenuta a Roma, presso la Camera dei Deputati, con il Capo Gruppo della XII Commissione affari sociali, On. Barani, al fine di poter modificare i tre punti del Decreto Legge.
L’on. Barani ha ascoltato le valutazioni dei presenti e si è soffermato su questi specifici punti del Decreto, prendendo atto della ferma volontà di tutte le Associazioni di modificarli. A conclusione, concordando sostanzialmente con le critiche e le valutazioni esposte, ha preso l’impegno di convocare, a brevissimo termine, una nuova riunione con i rappresentanti del coordinamento nazionale di tutte le Associazioni nella quale siano presenti il Ministro Tremonti o il Ministro Sacconi e, se possibile anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Gianni Letta.
L’Onorevole Barani, segnalando che l’On. G. Letta è molto interessato alla vicenda e vicino alle posizioni delle Associazioni, ha concluso mostrando la lettera che il Presidente della Camera, On. G.F. Fini, gli ha inviato, lettera con la quale lo invita a farsi carico della problematica ed a mettere in atto tutte le iniziative possibili per una rapida e definitiva risoluzione della annosa controversia.

Marzo 16

Il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 resiste anche alle SS.UU.

Come promesso in altro articolo, pubblichiamo le due ultime sentenze, in ordine di tempo, di un “corposo” filone giurisprudenziale che, almeno in Lombardia, da qualche anno giustamente punisce il comportamento della Pubblica Amministrazione nel trattare con eccessiva “calma” le pratiche d’indennizzo ex lege 210/1992 riguardanti soggetti affetti da talassemia major.
Precisiamo che il medesimo orientamento è stato seguito anche per i trasfusi occasionali e per gli eredi di soggetti deceduti.
Interessante, in particolare, è la seconda delle due pronunzie, con la quale la Corte di merito chiarisce che la recente sentenza della Corte di Cassazione sul danno esistenziale non impedisce di riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in esame.
Ecco i passaggi più significativi della decisione:

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