Marzo 5

Il Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente sullo schema di decreto interministeriale per le transazioni

Pubblichiamo il nuovo parere, questa volta definitivo, emesso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale per le stipulande transazioni per il risarcimento del danno biologico nonchè lo schema di decreto interministeriale sulla cui base i giudici di Palazzo Spada dovrebbero essersi espressi.
A prestissimo per le prime riflessioni

Il nuovo parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale

Lo schema di decreto interministeriale per le stipulande transazioni

Gennaio 31

Procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture: società strumentali, principio di avvalimento e norme a tutela della concorrenza (TAR Lombardia, Sez. I, Rel. Elena Quadri, sent. 5796/2008)

Con una interessante pronuncia, per la quale non constano ad oggi precedenti, il TAR Lombardia ha per la prima volta affrontato il tema dei rapporti intercorrenti tra l’art. 13 d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006, il principio di avvalimento e l’art. 41 cost.
Ha inoltre chiarito il ruolo e la funzione del predetto art. 13.
La vicenda è nata a seguito dell’esclusione, da parte di una stazione appaltante, di un concorrente che aveva partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, facendo ricorso alla possibilità di avvalersi dei requisiti, strumenti, mezzi e unità di personale di una società a capitale interamente pubblico e partecipata in via principale da un ente territoriale.
La commissione di gara, sospesa la procedura ad evidenza pubblica, chiesto e ottenuto parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dichiarava aggiudicataria un’altra partecipante.
Il motivo di ricorso avverso tale atto della pubblica amministrazione qui di interesse è stata la prospettazione che l’art. 13 d.l. 223/2006 (cosiddetto «Decreto Bersani», conv. in l.248/2006) sarebbe stato erroneamente applicato, in quanto l’ausiliaria non sarebbe qualificabile come partecipante alla gara.
La norma, stabilisce che «Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti competenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti….»
Quanto alla questione se il soggetto di cui si avvale la società partecipante possa o meno essere qualificato come soggetto partecipante alla gara, il collegio giudicante ha rilevato come la legge stabilisca, all’art. 46 co. 4, che quando un concorrente si avvale dei requisiti di un altro soggetto, per soddisfare i requisiti previsti dai bandi di gara, sia il contraente che il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.
Conseguentemente, la prestazione può essere ricondotta ad entrambi i soggetti dell’avvalimento e tali soggetti possono quindi configurarsi come contraenti necessari.
I giudici, accertato il carattere strumentale del soggetto di cui si è avvalsa la partecipante alla gara, hanno stabilito che l’art.13 d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006 non solo non viola l’art. 41 cost., ma «ne costituisce immediata applicazione, mirando dichiaratamente a preservare il mercato da alterazioni e fenomeni distorsivi delle regole della concorrenza», ritenendo che la norma mira ad evitare che alcune imprese possano avvantaggiarsi della struttura della propria compagine societaria per la presenza di soci pubblici.
La ratio legis dell’art. 13, dunque «non solo è volta a tutelare il principio di concorrenza e trasparenza, ma anche – e soprattutto – quello di libertà di iniziativa economica che risulterebbe gravemente turbato dalla presenza (e dalla operatività sul mercato) di soggetti che proprio per la presenza (diretta o mediata) della mano pubblica finiscono in sostanza con l’eludere il rischio d’impresa.»

(a cura dell’Avv. Simone Lazzarini e del Dott. Valentin Vitkov)

TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, sentenza n.5796-2008

Dicembre 11

Non è mai troppo tardi per presentare domanda per ottenere l’indennizzo ex lege 210/1992

Pubblichiamo qui di seguito una recente ed interessante pronunzia della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro che, arditamente, in accoglimento della tesi da noi sostenuta nell’interesse di una nostra Assistita, afferma il principio per il quale il diritto alla prestazione assistenziale – quale indubbiamente è l’indennizzo ex legge 210/1992 – è imprescrittibile.
Pertanto l’invito è – ancora una volta – quello di presentare sempre e comunque domanda d’indennizzo senza badare a pseudo-suggerimenti di segno opposto provenienti da funzionari amministrativi, medici et similia, del tutto privi delle necessarie competenze tecnico-giuridiche in materia.

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1281/2008

Dicembre 10

Ecco il parere – interlocutorio – del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale per le transazioni. Prime riflessioni

Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale

Il deposito del parere reso dalla Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale elaborato dal Ministero della Salute relativamente alla nota questione delle stipulande transazioni per il risarcimento del danno biologico da somministrazione di sangue infetto ci offre lo spunto per alcune brevi riflessioni.
Il primo dato che emerge è rappresentato, a mio modesto parere, dalla constatazione – ahimè amara – che la voce dei tecnici (ma non solo) non è stata tenuta nella debita considerazione.
Anche in occasione della riunione del 31 luglio u.s. era stato osservato che era illogico pretendere dai danneggiati che gli stessi manifestassero interesse ad aderire ad una transazione i cui contenuti non fossero stati resi noti preventivamente
Vox clamans in deserti.
Ergo la pubblica amministrazione soltanto apparentemente dialoga con i potenziali destinatari di un provvedimento, ma poi immancabilmente fa “di testa sua”.
Si dirà che il Ministero non è obbligato a transare, o comunque che non è obbligato a transare con tutti.
Certamente.
Tuttavia nell’esercizio della propria attività, provvedimentale e non, ha l’obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede nei confronti del cittadino, e ciò a fortiori quando si tratti di soggetto danneggiato che, in forza di precedenti atti o comportamenti, abbia maturato un legittimo affidamento nel completamento di una procedura transattiva entro tempi ragionevoli e, in tale prospettiva, proprio dietro invito della P.A., abbia “congelato” le azioni giudiziarie eventualmente promosse.
Mi si consenta di rilevare che l’individuazione di tali “doveri” non è un’idea rivluzionaria “campata per aria” del sottoscritto, ma quanto molti Tribunali – quelli di più aperte vedute – giustamente attestano ormai da anni in casi seguiti dallo scrivente anche e soprattutto nella materia dell’indennizzo di cui alla legge 210/1992 (si veda il separato articolo sul risarcimento del c.d. danno non patrimoniale da ritardo in corso di pubblicazione).
Volendo comunque intravvedere delle note positive nel parere – ed indirettamente nello schema di decreto predisposto dal Ministero – possiamo rilevare che l’intenzione del Ministero di censire le cause pendenti al 1° gennaio 2009 potrebbe forse (ed a sorpresa, ma il condizionale è d’obbligo) preludere ad una estensione della platea dei potenziali beneficiari anche a coloro che abbiano instaurato oppure instaureranno causa entro tale data (rispetto alla Finanziaria 2008 che invece poneva quale paletto la pendenza della lite alla data del 31 dicembre 2007).
In secondo luogo le indicazioni del Consiglio di Stato potrebbero indurre il Ministero ad emanare un solo decreto contenente sia i criteri sia le modalità per accedere alla procedura transattiva e ciò potrebbe teoricamente (e sottolineo l’avverbio) ridurre un poco i tempi di attesa.
A presto con nuovi aggiornamenti

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