È ieri pervenuto anche allo scrivente l’avviso di convocazione per una riunione congiunta, che si terrà il prossimo 9 aprile presso gli uffici del Ministero della Salute, avente ad oggetto, nelle intenzioni, la definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ai sensi dell’art. 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pur registrando con favore quello che sembra un primo segnale concreto verso il logico completamento del percorso iniziato tra il 2006 ed il 2007 con l’istituzione dei vari tavoli tecnici, nutro soltanto qualche perplessità sulla effettiva utilità pratica di un incontro fissato a soli quattro giorni dall’espressione del voto.
Staremo a vedere (e, soprattutto, a sentire).
La responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni infette è (anche) contrattuale
Risulta essere stata depositata il 25 marzo u.s. una interessante sentenza (la n.3873/2008) con la quale il Tribunale di Milano, Sezione V, in relazione ad un caso seguito dal nostro studio, accogliendo integralmente le tesi degli attori (e rigettando le argomentazioni delle controparti, che pure si erano costituite in giudizio), ha qualificato come anche contrattuale la responsabilità del Ministero della Salute per violazione degli obblighi di vigilanza sul sistema-sangue (più specificatamente, per inadempimento a specifiche obbligazioni con la diligenza prevista dall’art.1176 cod. civ.).
La natura contrattuale della responsabilità ministeriale trae origine, secondo il Tribunale di Milano, “dall’istituzione del SSN e dall’assunzione di un vincolo gerarchico nei confronti delle USL, facenti capo allo stesso“
La conseguenza – di non poco momento – è l’applicabilità del termine prescrizionale decennale in luogo di quello quinquennale
Altri passi significativi della sentenza, che pubblicheremo nei prossimi giorni e che si è pure in parte discostata dalle conclusioni della CTU, sono i seguenti:
la configurabilità di responsabilità omissive in capo al Ministero della Salute sin dal lontano 1969;
la natura solidale della responsabilità del Ministero della Salute con quella della struttura ospedaliera;
la perfetta cumulabilità tra indennizzo e risarcimento: “l’indennità già percepita per la patologia de qua non è in alcun modo preclusiva dell’azione civile presentando natura assistenziale e/o previdenziale“;
la configurabilità del risarcimento, in favore del coniuge, dei danni personali, alla vita di relazione coniugale, morali ed esistenziali anche per danno riflesso, danni equitativamente quantificati in € 100.000,00=.
A presto con altre news, seguite gli aggiornamenti.
L’Avv. Simone LAZZARINI intervistato da Carriere & Professioni, supplemento de “Il Giornale” in edicola dal 29.02.2008
In allegato al numero de “Il Giornale” del 29 febbraio 2008 viene distribuito – senza sovrapprezzo alcuno – il periodico Carriere & Professioni.
Alle pagg. 174 e seguenti è presente una mia intervista in materia di diritto dell’ambiente.
Cordiali saluti e buona giornata a tutti
Avv. Simone LAZZARINI
Il leading case in materia di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione
Il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.5130/2000
L’esecuzione della sentenza di primo grado con cui fu fatta forse per la prima volta applicazione delle previsioni di cui all’art.10 della legge 205/2000, quantificando in tempi estremamente rapidi l’entità del risarcimento del danno procurato da una Pubblica Amministrazione per la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto ad evidenza pubblica.
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.2923/2001, interlocutoria
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.451/2002
Il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, con cui, in integrale accoglimento delle nostre argomentazioni, fu confermata la responsabilità precontrattuale di un Comune che aveva tenuto aperte con un soggetto privato trattative che sicuramente non avrebbero potuto avere esito in quanto il contratto era già stato stipulato con altro soggetto.
Consiglio di Stato, Sez. V^, Sentenza 12 settembre 2001, n. 4776
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