Questa mattina l’Avvocato Simone LAZZARINI è con piacere intervenuto a Firenze, presso la Sala Gonfalone della Regione Toscana, alla presentazione – riservata agli operatori ed alla stampa – del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”, redatto a cura dal Difensore Civico della Regione Toscana.
L’Avv. LAZZARINI coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Morales ed il Signor Caponi per la calorosa accoglienza riservata, complimentandosi per l’impegno profuso nella realizzazione dell’importante iniziativa.
L’incontro è stata una delle prime occasioni di confronto qualificato tra operatori del settore sulle possibili ricadute delle recenti pronunzie della Cassazione sui giudizi promossi o ancora da promuovere, nonchè sulle (auspicabilmente) stipulande transazioni.
Le “altre” sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sulla questione del risarcimento del danno da somministrazione di sangue o emoderivati infetti
Su gentile concessione dell’editore, che ringraziamo per la grande sensibilità dimostrataci, pubblichiamo qui di seguito le altre sentenze emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, reperite nella Banca dati “Cassazione civile” del Sistema “Leggi d’Italia Professionale” – Gruppo Wolters Kluwer.
Buona lettura.
Avv. Simone LAZZARINI
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 578/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.579/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 580/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 582/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 583/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 584/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 585/08
Alcuni spunti di riflessione sulla sentenza n.581/08 della Corte di Cassazione: resta irrisolto il nodo dell’exordium praescriptionis
Abbiamo dato una prima lettura alla tanto attesa sentenza delle Sezioni Unite e dobbiamo dire che, con riserva di completare l’analisi al termine della lettura delle altre sentenze, quanto stabilito dali giudici di legittimità sul teme della decorrenza della prescrizione (una delle questioni di maggiore interesse) non ci convince del tutto.
Dunque, i principi che vengono in considerazione sono quelli della “conoscibilità del danno” e della “rapportabilità causale“, da valutarsi secondo il duplice parametro della ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell’epoca, con la conseguenza che “la prescrizione“, si legge a pagina 13, “inizia a decorrere dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Muovendo da queste premesse la Cassazione perviene tuttavia ad una conclusione che non ci sembra di poter condividere.
Afferma infatti il Collegio che, “tenuto conto che l’indennizzo è dovuto soltanto in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche“.
Le Sezioni Unite enunciano importanti principi in materia di responsabilità della struttura ospedaliera
Questa la sintesi della sentenza n.577/08 che compare sul sito della Cassazione:
“In una controversia in cui il danno da emotrasfusione veniva inquadrato come ipotesi di responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, le Sezioni unite hanno dettato i seguenti principi di diritto:
a)in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia, o l’insorgenza di un’affezione, e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;
b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento“.
Ecco la sentenza per esteso:
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 577/08
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