Gennaio 15

La Corte di Cassazione ha emesso non una, ma dieci sentenze (!); ecco la prima

Dalla consultazione del sito della Corte di Cassazione apprendiamo che le Sezioni unite della Corte sono intervenute non con una soltanto, bensì addirittura con dieci sentenze ( dalla 576 alla 585 del 2008) definendo, quali questioni di massima di particolare importanza, numerose controversie relative al risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto.
Riproponendoci di pubblicare e, brevemente, commentare tutte queste importanti decisioni, cominciamo proponendo il testo della sentenza n.581/2008 che, stando ai primi commenti, avrebbe significativamente approfondito la questione del dies a quo per il compito della prescrizione e la verifica della data a partire dalla quale sarebbero configurabili responsabilità a carico del Ministero della Salute.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 581/08

Gennaio 11

Pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite

Ormai è ufficiale.
La sentenza tanto attesa è stata pubblicata.
Sembrerebbe che i giudici di legittimità abbiano, per così dire, dato “un colpo al cerchio ed uno alla botte”, riconoscendo la responsabilità del Ministero anche per epoche anteriori alla scoperta del virus C (e dunque “smentendo” la precedente Cassazione del 2005), ma contemporaneamente stabilendo che – fatta salva l’ipotesi di azione promossa dagli eredi dei soggetti deceduti, per i quali opererebbe il termine prescrizionale decennale – la prescrizione sarebbe di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo.
Questo, almeno, secondo quanto mi è stato personalmente comunicato nel pomeriggio dai colleghi che hanno discusso all’udienza del 20 novembre u.s.
Sul sito dell’Ansa si legge peraltro che:
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito – con sentenze depositate oggi e rese note ai soli difensori degli emotrasfusi contagiati dal sangue infetto – che “nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite in strutture pubbliche e private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o omicidio colposi”. “La prescrizione per l’azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla ‘tracciabilità’ del sangue – spiega il comunicato della Cassazione, firmato dal Primo presidente Vincenzo Carbone – decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, nè da quello in cui sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita”. In questo modo gli ‘ermellini’ hanno dunque allungato i tempi entro i quali chi è stato contagiato può iniziare la causa contro il Ministero della Salute. Proprio su questo punto la stessa Suprema Corte, con decisioni delle singole sezioni civili, aveva espresso orientamenti contrastanti. “L’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato – prosegue la nota di Carbone – ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla ‘tracciabilità’ (principio della vicinanza della prova)”. “Per il nesso di causalità – si conclude – sono adottate le norme fissate dal codice penale lette alla luce della peculiarità del criterio di imputazione della responsabilità civile. La responsabilità ministeriale per i casi di infezione da Hcv e Hiv (scoperti negli anni ’80) decorre dalla scoperta del virus dell’epa e B (anni ’70)
Appena avremo notizie più precise sarà nostra cura informarVi.

Gennaio 7

Finalmente le transazioni per tutti i danneggiati dal sangue infetto….. forse

Dopo lunga “gestazione”, finalmente il legislatore ha messo mano all’annosa questione del risarcimento del danno subito dai soggetti irreversibilmente danneggiati da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti.
Infatti, l’art. 2, commi 361-362 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, Supplemento Ordinario n. 285 (c.d. Legge Finanziaria 2008) ha testualmente stabilito quanto segue:
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
”.

Ottobre 27

L’emendamento all’art.33 del decreto collegato alla manovra finanziaria approvato giovedì sera in Senato: alcuni passi in avanti, ma restano molte perplessità

Come ormai molti sapranno, giovedì sera il Senato ha approvato un importante emendamento al testo dell’art. 33 del decreto legge collegato alla Finanziaria.
Rispetto al testo originario sono state introdotte sicuramente delle novità positive, mentre altri aspetti sui quali ci eravamo espressi negativamente sono purtroppo rimasti inalterati.
Ma procediamo con ordine ad un breve commento che, ovviamente, non vuole avere alcuna pretesa di esaustività e completezza.

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