Aprile 27

Riconosciuti 1,4 milioni agli eredi di una donna trasfusa nel 1980 e contagiata da sangue infetto

Il Tribunale di Milano conferma il proprio orientamento in punto di liquidazione unitaria (ed adeguata) del risarcimento del danno da grave lesione e da successiva perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di soggetto irreversibilmente danneggiato da epatite post-trasfusionale: riconosciuto oltre 1.400.000 euro agli eredi di una donna trasfusa nel 1980 e contagiata da sangue infetto.

Se siete interessati al caso potete scaricare e leggere la Sentenza n.5186-2015 del Tribunale Civile di Milano, Sezione Decima civile.

Aprile 27

Non è lottizzazione abusiva il mero frazionamento di un terreno in più lotti

Il tribunale penale di Milano conferma: non configura lottizzazione abusiva il mero frazionamento di un terreno in più lotti, se accompagnato da opere non incompatibili con l’assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici anche in relazione alle attività ed interventi possibili all’interno delle fasce di rispetto stradale.

È l’accusa che deve fornire la prova inequivoca dell’intento edificatorio degli imputati. Non è neppure configurabile nel caso che qui ci occupa un’esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire in ragione del fatto che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, agli artt. 3 comma 1 lettera b) e 6 comma 2 lettera a) del D.p.r. 380/2001, il frazionamento è ricompreso nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, per la cui esecuzione non è più necessario il rilascio di alcun titolo abilitativo, laddove, come nel caso di specie, rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso.

Se interessato al caso, puoi scaricare la Sentenza del Tribunale penale di Milano, Sezione Quarta civile, sentenza n.3016 del 10 marzo-11 aprile 2016.

Aprile 24

Il conta-pec, ovvero la cronaca in tempo reale del più grande raggiro (per ora) mai orchestrato da un’amministrazione statale

Cari Amici,
mi sembra giusto informare in tempo reale sull’andamento della ormai annosa procedura transattiva per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle trasfusioni di sangue infetto.
Il presente articolo è “aperto”, nel senso che il contenuto continuerà a cambiare e ad essere aggiornato giorno per giorno, non appena vi saranno notizie meritevoli di essere comunicate.
Dunque ad oggi 24 aprile, a partire dal 6 dicembre 2012, lo studio ha ricevuto notifica di 69 preavvisi di rigetto.
A 53 preavvisi è stato tempestivamente replicato, mentre per le restanti 16 comunicazioni siamo ancora entro il termine di 20 giorni (comunque non perentorio) entro il quale controdedurre.
Siamo comunque ben lontani dal completamento della procedura, considerato che per oltre il 70% delle posizioni in carico allo studio non è ancora pervenuta alcuna comunicazione.
Stiamo “catalogando” i motivi di rigetto sinora ricevuti per poi offrire una panoramica anche sotto tale particolare profilo.
Certamente uno dei dati a mio giudizio più significativi è che l’Amministrazione – diversamente da quanto pareva essere accaduto nel 2003 – non sembra voler tener conto delle modifiche in fatto ed in diritto intervenute dopo l’inizio delle cause e dopo la presentazione delle domande di accesso alla transazione, con ciò ad esempio inducendo molti degli eredi di soggetti deceduti nel corso della procedura transattiva a procedere giudizialmente con la richiesta di risarcimento dei danni iure proprio anzichè attendere un (a questo punto) improbabile epilogo favorevole della procedura.
Si tratta di un comportamento poco logico, che contrasta con la ratio stessa di qualsiasi transazione.
Ad ogni buon conto, in tutte le controdeduzioni già inoltrate è stata preannunziata, insieme con l’impugnazione dell’eventuale esclusione definitiva, anche ogni e più opportuna contestuale azione in sede civile, penale, amministrativa e contabile a carico tanto del MINISTERO DELLA SALUTE quanto dei singoli funzionari a vario titolo coinvolti nell’iter e ciò tanto in sede nazionale quanto in sede sovranazionale in ragione dell’eccessiva durata della procedura transattiva, dei costi correlati alla procedura medesima, dei connessi ulteriori costi sopportati per tenere in vita il contenzioso e della palese violazione della tutela dell’affidamento riposto nella positiva conclusione della procedura medesima, compiuta dapprima attraverso i periodici tavoli tecnici e, successivamente, anche attraverso l’emanazione di atti palesemente contra legem come il DM 4 maggio 2012,
Buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

Marzo 28

La Corte d’Appello (Sentenza 1076/2013) conferma il Tribunale di Milano: oltre 250.000 euro a un trasfuso occasionale e la sofferenza per la malattia è “fatto notorio”

Con sentenza n. 1076, depositata in cancelleria lo scorso 13 marzo 2013 la Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda, in un caso seguito dal nostro studio, ha integralmente confermato la sentenza n.6418 del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile, aveva condannato il Ministero della Salute a risercire con oltre € 250.000,00= un soggetto che, in conseguenza di trasfusioni somministrate nel 1983, aveva riportato un danno biologico permanente pari al 40%.
Il Giudice di primo grado, aveva ritenuto, ai fini della giusta commisurazione del risarcimento alla specifica fattispecie e alla effettiva entità del danno, che dovesse tenersi conto, anche, della gravità della sofferenza psichica ingenerata nella danneggiata dalla acquisizione della consapevolezza di aver contratto epatopatia cronica e della possibilità che questa, come è notorio, potesse evolvere in cirrosi e anche in neoplasia epatica.
In particolare il Tribunale aveva condivisibilmente affermato che “tale sofferenza, con evidenti ripercussioni sulla sfera sessuale e sulle relazioni interpersonali anche intrafamiliari può considerarsi come fatto notorio dalle particolarità della patologia contratta ….perciò il giudice ritiene di elevare a € 235.000,00 il risarcimento spettante all‟attrice per il danno biologico permanente” riportato“.
Onestamente, visto a posteriori, era il minimo che potesse fare, considerato che la stessa sezione del Tribunale (sentenza n.9749/2012) ha successivamente ritenuto di poter liquidare addirittura un milione di euro ad un ex-calciatore che ha affermato di essere stressato perchè, per quattro anni, ha visto intaccato il suo diritto alla privacy…
Quanto vale, allora, la mancata tranquillità di chi, avendo la sola colpa di essere meno famoso, deve convivere tutta la vita con una malattia degenerativa potenzialmente letale??????
Tornando alla vicenda che occupa, il Collegio di appello, punto per punto, ho smontato tutte le argomentazioni, invero alquanto “fumose”, accampate dal Ministero nel tentativo di ottenere la riforma del giudizio di prime cure ed ha quindi confermato, tra l’altro, la ricostruzione del danno psichico derivante dalla consapevolezza di essere malati come “fatto notorio” non abbisognevole di prova alcuna.
Uno degli aspetti maggiormente positivi dell’intera vicenda è rappresentato dalla velocità (meno di un anno dalla sentenza di primo grado) con la quale si è giunti alla definizione della vicenda in grado di appello.
Mentre solitamente dal momento della proposizione dell’appello a quello della sua definizione passa un tempo, almeno a Milano, non inferiore a 3-4 anni in questo caso specifico, grazie anche all’avvento della nuova normativa processuale “acceleratoria” in grado di appello, il Collegio, ritenendo ad un primo sommario esame che il proposto appello del Ministero non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto, ha opportunamente invitato le parti alla discussione orale – esonerandole dal deposito delle tradizionali comparse conclusionali – e, all’esito, confermata la iniziale “diagnosi” d’infondatezza dell’appello del Ministero, lo ha respinto condannandolo altresì ad una sostanziosa rifusione delle spese di lite.
C’è da augurarsi che la conferma della sentenza faccia comprendere al Ministero l’inutilità di un ricorso per cassazione, che avrebbe fini unicamente dilatori, e, ad un tempo, l’opportunità di provvedere al sollecito pagamento del dovuto, anche per non esporre l’Amministrazione – e, per essa, la collettività – ad ulteriori e pesanti oneri, con annesse responsabilità contabili (e non solo).

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale civile di Milano, Sezione X Civile, sentenza n.6418-2012 – versione privacy

Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, sentenza n.1076-2013 versione privacy

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