Gennaio 31

Procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture: società strumentali, principio di avvalimento e norme a tutela della concorrenza (TAR Lombardia, Sez. I, Rel. Elena Quadri, sent. 5796/2008)

Con una interessante pronuncia, per la quale non constano ad oggi precedenti, il TAR Lombardia ha per la prima volta affrontato il tema dei rapporti intercorrenti tra l’art. 13 d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006, il principio di avvalimento e l’art. 41 cost.
Ha inoltre chiarito il ruolo e la funzione del predetto art. 13.
La vicenda è nata a seguito dell’esclusione, da parte di una stazione appaltante, di un concorrente che aveva partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, facendo ricorso alla possibilità di avvalersi dei requisiti, strumenti, mezzi e unità di personale di una società a capitale interamente pubblico e partecipata in via principale da un ente territoriale.
La commissione di gara, sospesa la procedura ad evidenza pubblica, chiesto e ottenuto parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dichiarava aggiudicataria un’altra partecipante.
Il motivo di ricorso avverso tale atto della pubblica amministrazione qui di interesse è stata la prospettazione che l’art. 13 d.l. 223/2006 (cosiddetto «Decreto Bersani», conv. in l.248/2006) sarebbe stato erroneamente applicato, in quanto l’ausiliaria non sarebbe qualificabile come partecipante alla gara.
La norma, stabilisce che «Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti competenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti….»
Quanto alla questione se il soggetto di cui si avvale la società partecipante possa o meno essere qualificato come soggetto partecipante alla gara, il collegio giudicante ha rilevato come la legge stabilisca, all’art. 46 co. 4, che quando un concorrente si avvale dei requisiti di un altro soggetto, per soddisfare i requisiti previsti dai bandi di gara, sia il contraente che il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.
Conseguentemente, la prestazione può essere ricondotta ad entrambi i soggetti dell’avvalimento e tali soggetti possono quindi configurarsi come contraenti necessari.
I giudici, accertato il carattere strumentale del soggetto di cui si è avvalsa la partecipante alla gara, hanno stabilito che l’art.13 d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006 non solo non viola l’art. 41 cost., ma «ne costituisce immediata applicazione, mirando dichiaratamente a preservare il mercato da alterazioni e fenomeni distorsivi delle regole della concorrenza», ritenendo che la norma mira ad evitare che alcune imprese possano avvantaggiarsi della struttura della propria compagine societaria per la presenza di soci pubblici.
La ratio legis dell’art. 13, dunque «non solo è volta a tutelare il principio di concorrenza e trasparenza, ma anche – e soprattutto – quello di libertà di iniziativa economica che risulterebbe gravemente turbato dalla presenza (e dalla operatività sul mercato) di soggetti che proprio per la presenza (diretta o mediata) della mano pubblica finiscono in sostanza con l’eludere il rischio d’impresa.»

(a cura dell’Avv. Simone Lazzarini e del Dott. Valentin Vitkov)

TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, sentenza n.5796-2008

Febbraio 29

L’Avv. Simone LAZZARINI intervistato da Carriere & Professioni, supplemento de “Il Giornale” in edicola dal 29.02.2008

In allegato al numero de “Il Giornale” del 29 febbraio 2008 viene distribuito – senza sovrapprezzo alcuno – il periodico Carriere & Professioni.
Alle pagg. 174 e seguenti è presente una mia intervista in materia di diritto dell’ambiente.
Cordiali saluti e buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

Gennaio 29

Il leading case in materia di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

Il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.5130/2000

L’esecuzione della sentenza di primo grado con cui fu fatta forse per la prima volta applicazione delle previsioni di cui all’art.10 della legge 205/2000, quantificando in tempi estremamente rapidi l’entità del risarcimento del danno procurato da una Pubblica Amministrazione per la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto ad evidenza pubblica.

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.2923/2001, interlocutoria
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.451/2002

Il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, con cui, in integrale accoglimento delle nostre argomentazioni, fu confermata la responsabilità precontrattuale di un Comune che aveva tenuto aperte con un soggetto privato trattative che sicuramente non avrebbero potuto avere esito in quanto il contratto era già stato stipulato con altro soggetto.

Consiglio di Stato, Sez. V^, Sentenza 12 settembre 2001, n. 4776