Pubblichiamo qui di seguito una recente ed interessante pronunzia della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro che, arditamente, in accoglimento della tesi da noi sostenuta nell’interesse di una nostra Assistita, afferma il principio per il quale il diritto alla prestazione assistenziale – quale indubbiamente è l’indennizzo ex legge 210/1992 – è imprescrittibile.
Pertanto l’invito è – ancora una volta – quello di presentare sempre e comunque domanda d’indennizzo senza badare a pseudo-suggerimenti di segno opposto provenienti da funzionari amministrativi, medici et similia, del tutto privi delle necessarie competenze tecnico-giuridiche in materia.
Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.1281/2008
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