In attesa di un ventilato intervento legislativo, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.15894/05, ottenuta dallo scrivente nell’interesse di un’assistita dell’ATDL cominciano ad essere fissate le udienze di discussione di numerosi altri ricorsi che ci riguardano da vicino e che attengono alla nota questione della rivalutabilità o meno secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’i.i.s. che costituisce notoriamente la parte più consistente dell’assegno bimestrale.
Quali prospettive di tutela per i non ascrivibili ex lege 210/92 dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione?
La recente sentenza 10214/2007 della Corte di Cassazione, da noi per primi segnalata, ha suscitato, come era prevedibile, una ridda di interrogativi e di possibili interpretazioni (non sempre condivisibili) su quali possano essere le prospettive per i soggetti danneggiati che si siano visti negare il diritto all’indennizzo sulla scorta di un giudizio di non ascrivibilità tabellare.
A nostro parere occorre distinguere varie ipotesi e, correlativamente, vari comportamenti da adottare:
Importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di ascrivibilità tabellare del danno indennizzabile ex lege 210/1992
Rimandando a settimana prossima la pubblicazione on line di aggiornamenti più dettagliati sulla questione del risarcimento del danno biologico in favore di soggetti irreversibilmente danneggiati da somministrazione di sangue o emoderivati infetti, merita grande attenzione quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro che, con la recentissima sentenza n.10214, depositata il 4 maggio, 2007 (su gentile concessione dell’editore della Banca dati “Cassazione civile” del Sistema “Leggi d’Italia Professionale” – Gruppo Wolters Kluwer), ha stabilito che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Come richiedere la rivalutazione ISTAT anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (componente dell’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992)
A seguito della nota sentenza della Corte di Cassazione ottenuta dal sottoscritto in materia di rivalutazione ISTAT (leggi il comunicato stampa) anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale, in molti si sono chiesti come poter anch’essi accedere al beneficio.
Come già spiegato in altre occasioni, diversamente da quanto purtroppo si legge su alcuni siti internet, per prevenire possibili eccezioni avversarie, è opportuno far precedere l’eventuale azione giudiziaria dall’inoltro di una lettera raccomandata R.R. da inoltrare al Ministero della Salute (qualora l’indennizzo venga ancora erogato a cura della Direzione Provinciale del Tesoro), ed anche alla Regione ed all’ASL di competenza in funzione del luogo di residenza in tutti gli altri casi.
Scarica il modello di raccomandata r.r.
Il modulo di cui sopra può essere scaricato anche alla pagina web:
http://www.atdl.it/download/rivalutazione_Istat.doc
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