Giugno 1

L’indennizzo ex lege 210/1992 spetta anche ai soggetti contagiati da HCV a seguito di dialisi

Con sentenza n.1625 del 31 maggio 2017 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo ex lege 210/1992 ad un danneggiato assistito dal nostro studio che, in conseguenza della inadeguata pulizia del macchinario utilizzato per la dialisi, ha purtroppo contratto il virus dell’ HCV.
Il tribunale ha quindi mostrato di condividere l’orientamento giurisprudenziale inaugurato con Cass. Sez. 3, 16/04/2013 n. 9148, a mente della quale “L’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (che contempla un’indennità in favore dei soggetti emotrasfusi per danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali), a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 28 del 2009, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato e dunque alla luce del nuovo significato che l’enunciato normativo ha assunto in forza della predetta declaratoria di illegittimità costituzionale, nonché di altra precedente recata dalla sentenza n. 476 del 2002. Ne consegue che la norma deve essere intesa nel senso di includere, nel rischio per il quale essa prevede la corresponsione di un indennizzo, anche quello della contaminazione del sangue del paziente dializzato a causa di una scarsa pulizia del macchinario utilizzato per la dialisi, che determini la persistenza di sostanza ematica infetta di altro paziente”.
Se può naturalmente registrarsi grande soddisfazione per il risultato raggiunto in sede giudiziaria, che apre in prospettiva la strada ad iniziative di analogo tenore per ampliare la portata applicativa della legge 210/1992, va viceversa manifestata grande preoccupazione per la prassi, evidentemente assai più diffusa di quanto si possa pensare (e probabilmente legata a esigenze di contenimento della spesa pubblica), di utilizzare il medesimo macchinario tanto per soggetti dializzati già contagiati dal virus dell’HCV quanto per soggetti non ancora contagiati.
Sapere che ancora nel 2012 (data alla quale risale con certezza il contagio) un ospedale pubblico dell’hinterland milanese utilizzava con assoluta disinvoltura (e forse utilizza tuttora) un unico macchinario per trattare, indifferentemente, dializzati affetti da HCV e dializzati non ancora affetti da tale infezione appare quanto meno sconcertante a nulla valendo le formali giustificazioni di rito addotte dalla struttura circa la corretta applicazione delle linee guida e/o il richiamo alla fantomatica “letteratura scientifica“, troppo spesso invocata a sproposito, come se bastasse che un dato argomento non sia mai stato adeguatamente trattato in quella sede per escludere la probabilità che, nel caso concreto, un dato evento non sia sia invece verificato.

Maggio 18

Milano riafferma la responsabilità del Ministero della Salute anche per trasfusioni di sangue infetto precedenti al 1978 ed il carcinoma epatico è una lesione nuova, idonea a far decorrere ex novo il termine di prescrizione per agire in giudizio

Con due sentenze, pubblicate a distanza di un giorno, la Corte d’Appello (sentenza 16 maggio 2017, n.2105) prima ed il Tribunale di Milano poi (sentenza 17 maggio 2017, n.5551) hanno riaffermato – in casi seguiti dal nostro studio – la responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni di sangue infetto somministrate rispettivamente nel 1976 e nel 1975 e dunque in epoca anteriore a quel 1978 che, incomprensibilmente, l’Amministrazione si ostina a voler indicare quale “sbarramento temporale” prima del quale non sarebbero ravvisabili responsabilità ministeriali in punto di omessa vigilanza sul sistema-sangue.
Tali sentenze, in effetti, non fanno che avvalorare la piena fondatezza dell’ormai granitico orientamento assunto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenze nn.9549 e 9550 del 13 aprile u.s.).
Tralasciando l’entità non trascurabile dei risarcimenti accordati dai giudici milanesi nei due casi recentemente decisi (rispettivamente quasi 650.000 euuro ed oltre 230.000 euro), mi pare davvero importante e significativo il principio affermato dal Tribunale di Milano nella seconda sentenza.
L’epatocarcinoma rappresenta, è vero, una nota complicanza dell’infezione da epatite C, ma non può per questo considerarsi un mero aggravamento del danno già insorto.
Al contrario tale complicanza costituisce manifestazione di una lesione nuova ed autonoma che pone il danneggiato, già portatore del virus, di fronte ad una consapevolezza diversa in relazione alla notevolmente maggiore gravità e diversa situazione di danno che la malattia oncologica comporta.
Dall’applicazione di tale principio derivano due importanti conseguenze, fatte proprie dal tribunale milanese:
1) se anche è prescritto il danno epatico originariamente subito per effetto del contagio, altrettanto non può dirsi per il danno, nuovo e diverso, insorto per effetto dell’epatocarcinoma;
2) non è possibile scomputare l’indennizzo percepito per una patologia (epatopatia cronica cirrotica HCV correlata) dal risarcimento riconosciuto per una patologia diversa quale l’epatocarcinoma.
Pertanto, pur ovviamente augurando che nessuno abbia di questi problemi in futuro, è doveroso segnalare come la verifica sull’opportunità di agire in giudizio per richiedere l’eventuale risarcimento dei danni sia effettuata – anche per quanto riguarda il delicato problema della prescrizione – caso per caso, avuto riguardo alla specificità del singolo danneggiato.

Avv. Simone LAZZARINI

Giugno 23

Il TAR di Brescia recepisce finalmente i principii dettati dalla CEDU in materia di pagamento di somme dovute ai privati da parte della Pubblica Amministrazione: la mancanza di disponibilità finanziarie su un apposito capitolo di bilancio non è un’esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati mediante sentenza

Con sentenza n.869 depositata in data 23 giugno 2016 il TAR Brescia è tornato ad occuparsi della nota questione della mancata esecuzione delle sentenze civili, ormai passate in giudicato, con le quali lo Stato (nel caso di specie il Ministero della Salute) è condannato a versare, a titolo di indennizzo ex lege 210/1992 e/o di risarcimento del danno, somme anche ingenti in favore dei privati cittadini.
Mentre però molti TAR sparsi per l’Italia tendono incomprensibilmente a concedere all’Amministrazione un ulteriore termine per adempiere (che va a sommarsi a quello, non breve, già trascorso dalla data in cui la sentenza che si vuole venga pagata è stata emessa), il TAR di Brescia ha condivisibilmente ritenuto di adottare una soluzione che appare certo più in linea con le esigenze di garantire al privato una tutela giurisdizionale effettiva, conforme alle raccomandazioni provenienti dalle istituzioni internazionali.
Il Collegio bresciano, tenendo conto del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del tempo già trascorso dal deposito della sentenza della Corte d’Appello-Sezione Lavoro di Brescia n. 491/2013, ha ritenuto preferibile nominare direttamente il commissario ad acta, “che dovrà adottare tutti i provvedimenti amministrativi e contabili necessari, fino all’emissione del mandato di pagamento a favore del ricorrente. Questo compito è attribuito al responsabile della DG Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, in considerazione dell’attuale competenza specifica di tale articolazione organizzativa in materia di indennizzi. Trattandosi di un dirigente dell’amministrazione convenuta in giudizio, non appare necessario fissare alcun compenso”; il commissario ad acta dovrà far conseguire alla ricorrente quanto dovuto in forza della citata sentenza n. 491/2013, passata in giudicato, con gli interessi legali fino al saldo, nonché le spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo) e il rimborso del contributo unificato; il termine di emissione del mandato di pagamento è fissato in sessanta giorni dal deposito della presente sentenza.
Di particolare importanza appare il rilievo che “la mancanza di disponibilità finanziarie su un apposito capitolo di bilancio non è un’esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati mediante sentenza (v. CEDU GC 29 marzo 2006, Cocchiarella, punto 90; CEDU Sez. II 21 dicembre 2010, Gaglione, punto 35). L’amministrazione è quindi tenuta, direttamente o su impulso del commissario ad acta, a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento delle somme dovute (v CEDU, Cocchiarella, cit., punto 101; CEDU, Gaglione, cit., punto 59), anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite.”

Maggio 23

Il Tar Lombardia, sede di Milano, ordina al Ministero della Salute di ottemperare a sette sentenze in materia di indennizzo ex lege 210/1992 e di risarcimento del danno biologico

Continua, seriale ed incomprensibile, l’inerzia del Ministero della Salute che, nonostante le numerose sentenze di condanna, non provvede spontaneamente all’adempimento delle stesse in favore dei danneggiati.
E continua, senza sosta, la nostra battaglia per rendere effettiva la tutela assistenziale e risarcitoria in favore dei nostri assistiti.
Nella sola giornata di oggi, 23 maggio 2016, il TAR Lombardia, Sede di Milano, ha pubblicato ben sette sentenze con le quali ha ordinato al Ministero della Salute:
di corrispondere gli arretrati maturati a titolo di rivalutazione Istat secondo il tip maturati anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale che compone l’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992 (4 casi, definiti con le sentenze nn.1005, 1007, 1014 e 1016);
di corrispondere l’assegno una tantum al marito di una danneggiata, in vita affetta da thalassemia major, deceduta a causa dell’aggravarsi della patologia epatica contratta in conseguenza delle trasfusioni (1 caso, definito con sentenza n.1013/2016);
di corrispondere l’indennizzo ex lege 210/1992, correttamente rivalutato, ad una danneggiata, trasfusa occasionale (1 caso, definito con sentenza n.1006/2016);
di corrispondere il risarcimento del danno, ammontante complessivamente a circa € 220.000,00=, ad un danneggiato, thalassemico major, purtroppo affetto da infezione hcv cronicizzatasi, contratta in conseguenza delle trasfusioni di sangue subite (1 caso, definito con sentenza n.1015/2016).
In tutti i casi si tratta di sentenze di due, tre o addirittura quattro anni fa per il cui adempimento il Tar ha ordinato il pagamento del dovuto entro 60 giorni nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta che dovrà provvedere nei 60 giorni successivi.
I giudici amministrativi hanno anche stabilito che, dalla data di comunicazione della sentenza in via amministrativa, sia dovuta una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’integrale adempimento della sentenza.
Francamente si continua ad ignorare il motivo per il quale, in spregio a tutti gli ammonimenti anche sovranazionali in punto di eccessiva durata dei giudizi civili, continui a rimandarsi un ormai non più differibile adeguamento numerico del personale preposto alla liquidazione delle varie sentenze presso il Ministero della Salute.
I diritti dei danneggiati non possono attendere anni e, come insegna la Corte Europea, un ritardo di oltre sei mesi da parte dello Stato nel dare esecuzione alle sentenze di condanna non è in alcun modo giustificabile, a maggior ragione se, per far valere le proprie ragioni, già pacificamente accertate con sentenza passata in giudicato, l’interessato è costretto a promuovere una nuova ed ulteriore iniziativa legale.

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