Novembre 15

Legge 210 e dintorni: ecco le azioni in corso da parte del nostro studio

Dal rientro dopo la pausa estiva non abbiamo avuto un attimo di tregua ed è anche questo il motivo per il quale non abbiamo più avuto modo di aggiornare con continuità il sito.
D’altra parte, a fronte del perdurante silenzio ministeriale in merito alla definizione delle transazioni per il risarcimento del danno biologico e della consueta ridda di voci più o meno attendibili, abbiamo preferito privilegiare la concretezza della tutela giudiziaria dei nostri assistiti.
Per quanto attiene alle numerose azioni, promosse in forma individuale e/o collettiva, per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto tali cause, laddove non vi sia l’opposizione del giudice o dell’Avvocatura dello Stato, sono tutte in stand by, subendo continui rinvii in attesa di conoscere le definitive determinazioni del Ministero in relazione al completamento della procedura transattiva, alla quale naturalmente la quasi totalità dei danneggiati hanno chiesto di poter accedere.
È invece ormai prossima a partire la nuova causa collettiva (la “nostra” emo-ter) che coinvolge tutti coloro che, rivoltisi al nostro studio negli ultimi anni, non avevano per svariate ragioni preso parte alle precedenti azioni intraprese.
Crediamo si tratti forse dell’ultima opportunità di far collettivamente valere in sede giudiziaria i propri diritti in una materia tanto drammatica.

Ottobre 18

Rivalutazione Istat e nuove cause per il risarcimento del danno biologico, si (ri)parte

Mentre sul fronte “transazioni” non vi sono, allo stato, novità di rilievo, comunico a tutti i clienti dello studio ed a tutti coloro i quali, nel corso degli ultimi mesi, mi hanno contattato per intraprendere eventuali nuove azioni che, essendo in fase di completamento il censimento di tutte le posizioni in carico, a partire da lunedì 25 ottobre p.v., saranno contattati singolarmente, telefonicamente o per iscritto, per essere informati dettagliatamente – relativamente alle problematiche indicate nel titolo – sulle possibilità e sulle modalità di azione (a seconda dei casi in forma individuale o collettiva), con successiva eventuale fissazione di un appuntamento in studio.
Ringraziando per la fiducia accordatami saluto molto cordialmente tutti i frequentatori del sito.

Avv. Simone LAZZARINI

Agosto 2

Rivalutazione ISTAT: la conversione in legge della manovrina non cancella affatto il diritto di chiederla e percepirla

Nonostante le proteste e gli emendamenti presentati, l’art. 11 commi 13 e 14 del Decreto legge n.78/2010 non è stato nè cancellato nè, almeno, modificato in sede di conversione nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.176 del 30 luglio u.s.
Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a ritenere, la “partita” non è affatto chiusa.
Va anzitutto segnalato il comportamento gravemente scorretto – per usare un eufemismo – tenuto da numerose Aziende Sanitarie Locali le quali, nell’affrettarsi a comunicare la riduzione dell’importo bimestrale, si sono ben guardate dall’informare lo studio legale che aveva assistito il danneggiato nel contenzioso sfociato nel riconoscimento della maggiorazione, preferendo inoltrare la comunicazione solo ed esclusivamente all’interessato.
Altre Aziende sanitarie e lo stesso Ministero hanno fatto ancora peggio riducendo l’importo bimestrale senza nulla comunicare, neppure all’interessato.
Già cominciamo ad assistere al consueto teatrino di impiegati amministrativi che, non paghi del disastro compiuto anni addietro allorchè scoraggiarono danneggiati dal presentare domande d’indennizzo sull’erroneo presupposto dell’intempestività della domanda, alle richieste di chiarimenti formulate da parte dei soggetti che abbiano subito la decurtazione si avventurano in considerazioni del tutto erronee dal punto di vista giuridico in ordine ad una pretesa insuperabilità del dettato legislativo.
Ciò premesso è importante che chi si è visto decurtare gli importi dell’assegno bimestrale per effetto dell’eliminazione del diritto alla rivalutazione in precedenza percepita non si fermi a quanto lapidariamente comunicatogli dall’ente erogatore della prestazione, ma informi tempestivamente lo studio dal quale è assistito al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie contromisure.
Ricordiamo ad abundantiam che già sono pendenti avanti alla CEDU due ricorsi da noi presentati nell’interesse dei soggetti che, con motivazioni risibili, si erano visti negare dalla Corte di Cassazione il diritto alla rivalutazione nello scorso autunno.
Per quanto riguarda lo scrivente studio, nel mese di settembre, dopo la pausa feriale, saranno poste in essere tutte le iniziative più opportune per il ripristino del beneficio agli aventi diritto, a cominciare da quei soggetti muniti di sentenza favorevole che riconosca esplicitamente il diritto alla rivalutazione per i ratei maturandi e che abbia autorità di cosa giudicata.
A seconda dei casi verrà predisposto precetto ed eventuale pignoramento, diffida, ricorso per ottemperanza o nuovo ricorso al giudice del lavoro ovvero ancora altre azioni che saranno studiate caso per caso in funzione della specificità del caso singolo.

La documentazione relativa all’avvenuta decurtazione (comunicazioni dell’ente erogatore, avvisi di pagamento, estratti conto bancari ecc. ecc.) potrà essere inoltrata allo studio con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Coloro i quali avranno trasmesso la sopra indicata documentazione saranno contattati singolarmente per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Luglio 17

A tutti i clienti dello studio, beneficiari dell’indennizzo ex lege 210/1992 ed interessati alla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale

Non potendolo fare singolarmente, invito coloro i quali non lo avessero ancora fatto a trasmettere allo studio copia delle comunicazioni che dovessero avere ricevuto in questi giorni da Ministero e/o Regione e/o Asl in merito alla nota questione della rivalutazione Istat secondo il tip.
Premesso che il modo di operare dell’Amministrazione, che neppure informa lo scrivente studio – presso il quale i danneggiati avevano eletto domicilio – delle decisioni assunte nel caso singolo appare gravemente scorretto, stiamo attentamente valutando se ed in quale modo procedere (tanto in sede stragiudiziale, quanto giudiziale) per la migliore tutela dei vostri interessi, in molti casi già garantiti da sentenze passate in giudicato, anche al fine di evitare che, come già in precedenza accaduto (vedi la questione della tempestività delle domande amministrative), interpretazioni fuorvianti fornite da dipendenti e/o funzionari amministrativi del tutto privi di adeguate competenze giuridiche possano compromettere il giusto godimento di diritti già acquisiti.
La documentazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Cordiali saluti e buon fine settimana

Avv. Simone LAZZARINI

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