Luglio 24

La ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 è fonte di risarcimento del danno (anche) patrimoniale

Ecco un altro significativo colpo al discutibile modus operandi dell’Amministrazione nella mala gestio delle pratiche d’indennizzo.
Infatti, dopo le numerose sentenze con le quali, sin dal 2002 (leading case: sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 3358/2002), il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano hanno reiteratamente affermato che il ritardo nel completamento del procedimento finalizzato all’erogazione dei benefici di cui alla legge 210/1992 attribuisce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (da ultimo apprendiamo che anche il TAR Lazio si è uniformato a tale consolidato orientamento giurisprudenziale riprendendo letteralmente il dictum delle sentenze nn.1237/2008 e 74/2009 pubblicate in altra parte del sito), la stessa Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha affermato che i danneggiati vanno risarciti anche del danno patrimoniale subito nelle more dello svolgimento della procedura, sub specie di spese per assistenza legale e di costi sostenuti per recarsi personalmente a Roma per esaminare l’andamento della pratica.
Così testualmente recita la sentenza n.591/2009, depositata in cancelleria lo scorso 16 luglio:
“Va accolto in parte anche l’appello incidentale, dovendosi in proposito porre in evidenza, con il primo giudice, la clamorosa violazione da parte del Ministero, che ha corrisposto l’indennizzo a distanza di oltre cinque anni e solo a seguito di provvedimento monitorio, del termine di settecentotrenta giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dal d.m. n. 514 del 1998. L’inadempimento dell’obbligo legale da pare del Ministero, alla base della domanda risarcitoria, quindi sussiste.
Esso è stato altresì fonte di danno patrimoniale.

Per un verso, infatti, il riferimento alla vicenda inerente l’indennizzo in questione delle prestazioni legali rese all’attrice emerge dalla nota pro forma prodotta ( ibid., doc. 24), la quale, si badi bene, è stata emessa in una data (20 dicembre 1999) in linea con la vicenda stessa, ed il cui importo appare congruo rispetto alla medesima.
Per un altro verso, la prova testimoniale ha dimostrato che …… si sia recata nel maggio del 2000 a Roma, presso il Ministero della Salute, proprio per chiedere notizie della sua pratica d’indennizzo; notizie che non era riuscita ad ottenere nonostante numerose telefonate.
Le spese d’albergo vanno però contenute in quelle di un solo pernottamento, e quelle di vitto in quelle di un solo pasto ………….
…….condanna il Ministero a pagare all’attrice Euro 2.808,85, oltre gli interessi dalla notificazione del ricorso di primo grado.”

Giugno 24

Importanti novità per le cause relative ad interessi e rivalutazione ISTAT dell’indennizzo ex lege 210/92

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – S. O. n. 95, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
La norma entrerà in vigore il 4 luglio 2009.
Ai fini d’interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze economiche di cui alla legge 210/1992 segnaliamo che la riforma, attraverso la modifica dell’art.7 c.p.c., introduce una nuova ipotesi di competenza funzionale esclusiva del giudice di pace che diventa competente, qualunque ne sia il valore, “Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali“.
Pertanto, considerato che l’indennizzo ex lege 210/1992 costituisce indubbiamente una prestazione assistenziale, come più volte ci ha confermato la Corte di Cassazione, dopo il 4 luglio occorrerà rivolgersi al Giudice di Pace – e non più al Giudice del Lavoro – per il recupero degli interessi legali sulle ritardate prestazioni (sui ratei arretrati o sull’assegno una tantum tardivamente erogato).
Più problematico stabilire se si dovrà andare dal Giudice di Pace o ancora al Tribunale del Lavoro per la rivalutazione ISTAT anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Ad opinione di chi scrive la predetta rivalutazione non costituisce un accessorio da ritardato pagamento, bensì un elemento interno del capitale (con conseguente permanenza della competenza in capo al giudice del lavoro), tuttavia non escludo che, sulla questione potranno verificarsi “incidenti di percorso”, specie nel caso in cui le Amministrazioni resistenti – evidentemente a puro scopo dilatorio – dovessero iniziare a sollevare eccezioni sul punto.
Staremo a vedere.
Certamente nel dubbio sarebbe opportuno agire prima dell’entrata in vigore della riforma, anche in considerazione della maggiore aleatorietà dei giudizi davanti ai giudici di pace.

Marzo 16

Il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 resiste anche alle SS.UU.

Come promesso in altro articolo, pubblichiamo le due ultime sentenze, in ordine di tempo, di un “corposo” filone giurisprudenziale che, almeno in Lombardia, da qualche anno giustamente punisce il comportamento della Pubblica Amministrazione nel trattare con eccessiva “calma” le pratiche d’indennizzo ex lege 210/1992 riguardanti soggetti affetti da talassemia major.
Precisiamo che il medesimo orientamento è stato seguito anche per i trasfusi occasionali e per gli eredi di soggetti deceduti.
Interessante, in particolare, è la seconda delle due pronunzie, con la quale la Corte di merito chiarisce che la recente sentenza della Corte di Cassazione sul danno esistenziale non impedisce di riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in esame.
Ecco i passaggi più significativi della decisione:

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