Quella di oggi è stata la più breve riunione tenutasi al Ministero in relazione alla nota questione della definizione delle controversie relative al risarcimento dei danni subiti per effetto di somministrazione di sangue ed emoderivati infetti.
L’Avv. Simone LAZZARINI convocato per la riunione del 29 luglio 2009, ore 13:00, presso il Ministero della Salute
Informo che il sottoscritto ha ricevuto convocazione ufficiale per la riunione che, come preannunciato, si terrà il giorno 29 luglio, 2009, alle ore 13:00 presso l’Auditorium del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore salute, sede di via Lungotevere Ripa, 1.
L’oggetto della convocazione è la “definizione dei criteri e del percorso ttuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti – art.2 comma 361 della Legge 24/12/2007“.
Mi riservo di pubblicare un rendiconto di quanto accadrà nel minor tempo possibile.
Buona serata a tutti
Avv. Simone LAZZARINI
Decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto: per fortuna non tutti la pensano come le Sezioni Unite
Sul numero n.6 della rivista Danno e responsabilità di Ipsoa, che ringraziamo per l’autorizzazione concessaci, compare l’articolo “Debito di sangue”: danno da emotrasfusione e prescrizione.
Nella parte più interessante, quella relativa al commento della nota sentenza delle Sezioni Unite, n.581/2008, redatto a cura della Dr.ssa Sara Oliari, leggiamo testualmente quanto segue a proposito dell’abbandono, sancito dalle SS.UU., dell’orientamento giurisprudenziale più garantista che faceva decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico dalla data di notifica dei giudizi delle CMO ex lege 210/1992:
Il decreto sulle transazioni per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni è stato firmato (articolo in continuo aggiornamento)
Come anticipato settimana scorsa parrebbe che il decreto sulle transazioni sia stato firmato dal Ministro Tremonti.
Una volta incassato il parere favorevole della Corte dei Conti il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Quanto ai contenuti del decreto, parrebbe che il testo sia quello che avevamo anticipato a suo tempo anche su questo sito.
Resterebbero quindi insoluti i problemi collegati alla rilevanza o meno della prescrizione ed alla possibilità o meno, per i soggetti non ascrivibili, di accedere alle transazioni.
Dalle informazioni in nostro possesso sembrerebbe che la portata del richiamo alla prescrizione potrebbe peraltro essere ridimensionata in fase di emissione della successiva circolare applicativa, nela quale – probabilmente grazie alle pressioni ricevute nell’ultimo periodo – si preciserebbe che il dies a quo decorrerebbe dalla data di notifica del giudizio della CMO e non dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo come ipotizzato in un primo tempo sulla scorta della (aggiungo io superficiale) lettura delle ormai arcinote sentenze delle SS.UU. di inizio 2008.
Da parte mia due riflessioni formulate rebus sic stantibus e suscettibili di ampliamento.
Indipendentemente dalla questione della mobilità del dies a quo che potrebbe ampliare o ridurre la platea dei beneficiari, per i soggetti il cui diritto fosse astrattamente prescritto, poichè tra i principi generali in materia di prescrizione vi sono evidentemente quelli, processuali, della non rilevabilità d’ufficio, della sollevabilità entro un termine perentorio di decadenza e della completezza, si dovrà far presente al Ministero che l’astratta prescrizione del diritto non potrà essere di ostacolo al perfezionamento del singolo accordo transattivo qualora nella singola vicenda processuale il Ministero non abbia ritualmente e tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Del resto la transazione verrà fatta su cause pendenti e della realtà processuale maturata in ogni singola causa dovrà necessariamente tenersi conto.
Per la verità noi riteniamo che il discrimine dovrebbe essere ancora più radicale, escludendo la rilevanza della prescrizione fin tanto che non sia intervenuta almeno una sentenza che espressamente l’abbia dichiarata.
Per i soggetti non ascrivibili ai fini dell’indennizzo, al di là delle situazioni “in itinere” (ad esempio chi attende il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione) occorre attivarsi con la massima urgenza nelle sedi più opportune per tentare di recuperare quello che potrebbe essere un presupposto indefettibile per accedere all transazioni
Ricordiamo a tutti che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dall’Amministrazione, non è perentorio nè il termine di 30 giorni per fare ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione medica ospedaliera, nè il termine annuale per promuovere azione giudiziaria avverso il parere dell’Ufficio Medico-legale del Ministero
Certamente sarebbe opportuno il ricorso a procedure di urgenza (es: accertamento tecnico preventivo) che – nel dubbio sulla rilevanza di situazioni in via di definizione – eventualmente consentano di maturare con certezza il requisito prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione al Ministero.
Avremo modo di approfondire quanto sopra nei prossimi giorni.
Mi scuso anticipatamente se non riuscirò a rispondere a tutti immediatamente, ma il tempo è tiranno!
Buon pomeriggio a tutti!
Avv. Simone LAZZARINI
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