Maggio 1

Il decreto è stato firmato? Si, no, forse..

Negli ultimi giorni abbiamo registrato notizie contraddittorie sull’avvenuta firma o meno del decreto da parte del Ministro Sacconi.
Da fonti attendibili parrebbe che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, sarebbe intervenuto di fatto “bloccando” in extremis la firma al decreto e tutti i successivi passaggi onde consentire – almeno si spera – un ulteriore incontro con associazioni e legali di riferimento.
Indubbiamente – soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle precedenti riunioni dei tavoli tecnici – è difficile pensare che il testo del decreto, già vagliato dal Consiglio di Stato, possa essere stravolto o anche solo modificato.
Quanto sopra se ragioniamo da professionisti del diritto.
Tuttavia credo sia doveroso, anche sotto il profilo deontologico, non lasciare nulla d’intentato onde consentire il realizzarsi di quanto il Dottor Palumbo aveva a suo tempo pubblicamente affermato e cioè la volontà di tagliar fuori dalla procedura transattiva il minor numero di danneggiati possibile.
In conclusione un ringraziamento particolare all’On. Antonio Tomassini, Presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita’) che ha ricevuto i rappresentanti di alcune delle associazioni più rappresentative ed anche il sottoscritto lo scorso 21 aprile e che aveva promesso anch’egli di adoperarsi presso i soggetti competenti per garantire, almeno, un riesame in contraddittorio della nota questione nei suoi elementi più importanti (eliminazione dei riferimenti alla prescrizione, tutela anche ai non ascrivibili e parificazione tra le diverse categorie di danneggiati).
Ci auguriamo che la nuova settimana porti finalmente buone notizie.

Buon ponte a chi lo può fare

Avv. Simone Lazzarini

Marzo 19

Il Tribunale di Roma si pronuncia sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto

Ecco i passaggi più salienti della sentenza del Tribunale di Roma Sezione II, Dottor Cricenti, 13-01-2009:
Il Ministero eccepisce anche la prescrizione dell’azione di risarcimento, per via della non coincidenza tra il responsabile penale e quello civile. L’assunto è infondato in quanto il Ministero è, tra l’altro, tenuto alla responsabilità civile da reato, commesso dai suoi dipendenti.
Secondo le già citate Sezioni Unite,: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c. comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma da! momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria aggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Non conta dunque quando ci si è accorti della malattia, conta il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti; e dunque non si può prescindere dalla conoscenza perlomeno del nesso causale. Di per sé la diagnosi che manifesta la presenza del virus non necessariamente comporta la conoscenza che quei virus è dovuto alla trasfusione. Solo quando c’è questa consapevolezza il danneggiato ha l’onere di agire, perché solo in quel momento può attribuire la responsabilità del contagio ad un certo autore.
Nel caso presente, si può dire che la percezione di aver subito un danno ingiusto a causa della trasfusione, l’attore l’ha avuta soltanto quando la Commissione medica ha ipotizzato un nesso tra la sua malattia e la trasfusione medesima, ossia nel 2003. La citazione in giudizio è solo di quattro anni successiva. La citazione è del 2004, e dunque in termini. Tra l’altro, che il dies a quo sia un altro, o meglio, che l’attrice abbia avuto contezza del danno prima di quella data, è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero in pratica dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione.

Non c’è che dire.
Era ora che i giudici di merito interpretassero correttamente quanto stabilito dalle SS.UU. in materia di dies a quo della prescrizione senza cadere nella tentazione di far operare l’automatismo domanda d’indennizzo=dies a quo ai fini della prescrizione.
Mi permetto di rimandare al commento che feci “a caldo” sulla sentenza n.581/2008 (http://www.studiolegalelrs.it/2008/01/15/alcuni-spunti-di-riflessione-sulla-sentenza-n58108-della-corte-di-cassazione-resta-irrisolto-il-nodo-dellexordium-praescriptionis/), sperando che l’esempio del Tribunale di Roma non resti un caso isolato.

Marzo 18

Riunione del 17/03/2009 presso la Camera dei Deputati con l’onorevole Lucio Barani

In data 17/3/2009 si è tenuta con l’Onorevole L. Barani la riunione richiesta dalle Associazioni interessate alla problematica del risarcimento danni da trasfusioni/emoderivati.
La riunione si è tenuta a Roma, presso la Camera dei Deputati, con il Capo Gruppo della XII Commissione affari sociali, On. Barani, al fine di poter modificare i tre punti del Decreto Legge.
L’on. Barani ha ascoltato le valutazioni dei presenti e si è soffermato su questi specifici punti del Decreto, prendendo atto della ferma volontà di tutte le Associazioni di modificarli. A conclusione, concordando sostanzialmente con le critiche e le valutazioni esposte, ha preso l’impegno di convocare, a brevissimo termine, una nuova riunione con i rappresentanti del coordinamento nazionale di tutte le Associazioni nella quale siano presenti il Ministro Tremonti o il Ministro Sacconi e, se possibile anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Gianni Letta.
L’Onorevole Barani, segnalando che l’On. G. Letta è molto interessato alla vicenda e vicino alle posizioni delle Associazioni, ha concluso mostrando la lettera che il Presidente della Camera, On. G.F. Fini, gli ha inviato, lettera con la quale lo invita a farsi carico della problematica ed a mettere in atto tutte le iniziative possibili per una rapida e definitiva risoluzione della annosa controversia.

Marzo 5

Il Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente sullo schema di decreto interministeriale per le transazioni

Pubblichiamo il nuovo parere, questa volta definitivo, emesso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale per le stipulande transazioni per il risarcimento del danno biologico nonchè lo schema di decreto interministeriale sulla cui base i giudici di Palazzo Spada dovrebbero essersi espressi.
A prestissimo per le prime riflessioni

Il nuovo parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale

Lo schema di decreto interministeriale per le stipulande transazioni

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