Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale
Il deposito del parere reso dalla Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale elaborato dal Ministero della Salute relativamente alla nota questione delle stipulande transazioni per il risarcimento del danno biologico da somministrazione di sangue infetto ci offre lo spunto per alcune brevi riflessioni.
Il primo dato che emerge è rappresentato, a mio modesto parere, dalla constatazione – ahimè amara – che la voce dei tecnici (ma non solo) non è stata tenuta nella debita considerazione.
Anche in occasione della riunione del 31 luglio u.s. era stato osservato che era illogico pretendere dai danneggiati che gli stessi manifestassero interesse ad aderire ad una transazione i cui contenuti non fossero stati resi noti preventivamente
Vox clamans in deserti.
Ergo la pubblica amministrazione soltanto apparentemente dialoga con i potenziali destinatari di un provvedimento, ma poi immancabilmente fa “di testa sua”.
Si dirà che il Ministero non è obbligato a transare, o comunque che non è obbligato a transare con tutti.
Certamente.
Tuttavia nell’esercizio della propria attività, provvedimentale e non, ha l’obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede nei confronti del cittadino, e ciò a fortiori quando si tratti di soggetto danneggiato che, in forza di precedenti atti o comportamenti, abbia maturato un legittimo affidamento nel completamento di una procedura transattiva entro tempi ragionevoli e, in tale prospettiva, proprio dietro invito della P.A., abbia “congelato” le azioni giudiziarie eventualmente promosse.
Mi si consenta di rilevare che l’individuazione di tali “doveri” non è un’idea rivluzionaria “campata per aria” del sottoscritto, ma quanto molti Tribunali – quelli di più aperte vedute – giustamente attestano ormai da anni in casi seguiti dallo scrivente anche e soprattutto nella materia dell’indennizzo di cui alla legge 210/1992 (si veda il separato articolo sul risarcimento del c.d. danno non patrimoniale da ritardo in corso di pubblicazione).
Volendo comunque intravvedere delle note positive nel parere – ed indirettamente nello schema di decreto predisposto dal Ministero – possiamo rilevare che l’intenzione del Ministero di censire le cause pendenti al 1° gennaio 2009 potrebbe forse (ed a sorpresa, ma il condizionale è d’obbligo) preludere ad una estensione della platea dei potenziali beneficiari anche a coloro che abbiano instaurato oppure instaureranno causa entro tale data (rispetto alla Finanziaria 2008 che invece poneva quale paletto la pendenza della lite alla data del 31 dicembre 2007).
In secondo luogo le indicazioni del Consiglio di Stato potrebbero indurre il Ministero ad emanare un solo decreto contenente sia i criteri sia le modalità per accedere alla procedura transattiva e ciò potrebbe teoricamente (e sottolineo l’avverbio) ridurre un poco i tempi di attesa.
A presto con nuovi aggiornamenti
COMMENTI RECENTI