È ieri pervenuto anche allo scrivente l’avviso di convocazione per una riunione congiunta, che si terrà il prossimo 9 aprile presso gli uffici del Ministero della Salute, avente ad oggetto, nelle intenzioni, la definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ai sensi dell’art. 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pur registrando con favore quello che sembra un primo segnale concreto verso il logico completamento del percorso iniziato tra il 2006 ed il 2007 con l’istituzione dei vari tavoli tecnici, nutro soltanto qualche perplessità sulla effettiva utilità pratica di un incontro fissato a soli quattro giorni dall’espressione del voto.
Staremo a vedere (e, soprattutto, a sentire).
La responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni infette è (anche) contrattuale
Risulta essere stata depositata il 25 marzo u.s. una interessante sentenza (la n.3873/2008) con la quale il Tribunale di Milano, Sezione V, in relazione ad un caso seguito dal nostro studio, accogliendo integralmente le tesi degli attori (e rigettando le argomentazioni delle controparti, che pure si erano costituite in giudizio), ha qualificato come anche contrattuale la responsabilità del Ministero della Salute per violazione degli obblighi di vigilanza sul sistema-sangue (più specificatamente, per inadempimento a specifiche obbligazioni con la diligenza prevista dall’art.1176 cod. civ.).
La natura contrattuale della responsabilità ministeriale trae origine, secondo il Tribunale di Milano, “dall’istituzione del SSN e dall’assunzione di un vincolo gerarchico nei confronti delle USL, facenti capo allo stesso“
La conseguenza – di non poco momento – è l’applicabilità del termine prescrizionale decennale in luogo di quello quinquennale
Altri passi significativi della sentenza, che pubblicheremo nei prossimi giorni e che si è pure in parte discostata dalle conclusioni della CTU, sono i seguenti:
la configurabilità di responsabilità omissive in capo al Ministero della Salute sin dal lontano 1969;
la natura solidale della responsabilità del Ministero della Salute con quella della struttura ospedaliera;
la perfetta cumulabilità tra indennizzo e risarcimento: “l’indennità già percepita per la patologia de qua non è in alcun modo preclusiva dell’azione civile presentando natura assistenziale e/o previdenziale“;
la configurabilità del risarcimento, in favore del coniuge, dei danni personali, alla vita di relazione coniugale, morali ed esistenziali anche per danno riflesso, danni equitativamente quantificati in € 100.000,00=.
A presto con altre news, seguite gli aggiornamenti.
L’Avv. Simone LAZZARINI intervistato da Carriere & Professioni, supplemento de “Il Giornale” in edicola dal 29.02.2008
In allegato al numero de “Il Giornale” del 29 febbraio 2008 viene distribuito – senza sovrapprezzo alcuno – il periodico Carriere & Professioni.
Alle pagg. 174 e seguenti è presente una mia intervista in materia di diritto dell’ambiente.
Cordiali saluti e buona giornata a tutti
Avv. Simone LAZZARINI
Presentazione del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”
Questa mattina l’Avvocato Simone LAZZARINI è con piacere intervenuto a Firenze, presso la Sala Gonfalone della Regione Toscana, alla presentazione – riservata agli operatori ed alla stampa – del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”, redatto a cura dal Difensore Civico della Regione Toscana.
L’Avv. LAZZARINI coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Morales ed il Signor Caponi per la calorosa accoglienza riservata, complimentandosi per l’impegno profuso nella realizzazione dell’importante iniziativa.
L’incontro è stata una delle prime occasioni di confronto qualificato tra operatori del settore sulle possibili ricadute delle recenti pronunzie della Cassazione sui giudizi promossi o ancora da promuovere, nonchè sulle (auspicabilmente) stipulande transazioni.
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