Giugno 22

Anche il Tribunale di Milano conferma la responsabilità del Ministero della salute per trasfusioni di sangue infetto somministrate prima del 1978 – No allo scomputo dell’indennizzo ex lege 210/1992 senza la prova rigorosa (che spetta al Ministero fornire) di quanto percepito

Con sentenza n.7702 del 21 giugno 2016, il Tribunale di Milano ha nuovamente ribadito la responsabilità del Ministero per trasfusioni di sangue infetto anche per eventi trasfusionali antecedenti al 1978, condannando l’Amministrazione a risarcire in misura pari ad oltre euro 730.000,00= gli eredi di un soggetto deceduto.
La tesi sostenuta dal tribunale meneghino, secondo cui anche ben prima dell’isolamento del virus dell’HCV erano pienamente esigibili dall’Amministrazione obblighi di vigilanza, appare in linea con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, tanto di legittimità (da ultimo vedasi le sentenze n.2232 e n.11792/2016), quanto di merito.
Ad opinione di chi scrive è anzi proprio la paziente e capillare disamina di quest’ultima giurisprudenza a offrire spunti ancora più confortanti a sostegno della tesi sulla “retrodatabilità” della responsabilità ministeriale non soltanto per numerosità, ma anche per contenuti.
Infatti, oltre al foro “milanese” (di cui ricordiamo, ex plurimis, le sentenze del Tribunale n.13246/2015 e 5801/2012), anche altri fori hanno nella sostanza condiviso tali argomentazioni, con le seguenti sentenze:
Tribunale di Bari, n.170/2014 e n.3203/2015, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, tra il novembre 1975 ed il settembre 1976 e nell’aprile 1977;
Tribunale di Caltanissetta, n.234/2015), in relazione a trasfusioni somministrate nel luglio 1972;
Tribunale di Catania, n.718, n.2712 e n.3117/2016, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, nel novembre-dicembre 1968, nell’agosto 1975 e nel 1974;
Corte d’Appello di Catania, n.268/2016, in relazione a trasfusioni somministrate nel maggio-giugno 1967;
Tribunale di Catanzaro, n.816/2015, in relazione a trasfusioni somministrate nel 1973;
Tribunale di Firenze, n.509, n.1339, n. 1617 e n. 3500/2013, n.2740/2014, n.76 e n.2056/2015, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, nel maggio 1971, tra il gennaio ed il settembre 1971, nell’aprile 1977, nell’aprile 1975, nell’ottobre 1977, nel luglio 1968 e nel 1975;
Corte d’Appello di Firenze, n.1837 e n.1838/2015, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, nel 1976 e nel maggio 1971;
Tribunale dell’Aquila n.824/2014 (poi confermata da Corte d’Appello dell’Aquila, n.206/2016) con la quale, avuto riguardo ad una trasfusione occorsa addirittura nel 1965, si osserva acutamente che “è senz’altro da ammettere che il sangue e gli emoderivati utilizzati non siano stati sottoposti alle preventive indagini di laboratorio successivamente codificate ed atte a valutare l’assenza di agenti patogeni infettanti quali l’epatite C all’epoca ancora non identificato”, “non è altresì noto se i prodotti utilizzati siano stati sottoposti al dosaggio dell’enzima ALT.., scoperto …sin dal 1955 e… commercializzati in Italia già nel 1964” e raccomandato dal Ministero con la circolare n. 50 del 28.3.66”. Si sottolinea altresì che già all’inizio degli anni sessanta numerosi grandi Centri Trasfusionali dosavano i livelli delle transaminasi nelle sacche ematiche che venivano allestite e conservate per l’utilizzo mentre i centri più piccoli “non erano ancora adeguatamente attrezzati per rilevare in via indiretta, ossia con i cosiddetti test surrogati, l’eventuale presenza di virus epatici in ragione della citolisi dagli stessi indotta. Censurabile è infine lo stesso ritardo del Ministero nell’emanazione della circolare n. 50 del 1966 a fronte delle conoscenze scientifiche e della commercializzazione di prodotti per il rilevamento dell’aumento delle transaminasi già nel 1964.
Tribunale di Napoli, n.6354/2014, in relazione a trasfusioni somministrate nell’aprile 1976;
Tribunale di Palermo, n.2678/2014, n.3640, n.5355, n.6726 e n.6810/2015, in relazione a trasfusioni somministrate rispettivamente, nel 1969, nel 1971, nel 1977, nel 1971 e nell’agosto 1970;
Corte d’Appello di Venezia, n.444/2016, in relazione a trasfusioni somministrate nell’aprile 1977;
Tribunale di Roma, n. 10448 e n.23474/2014, n. 1838, n.4900, n.5155, n.10335, n.12723, n.13182, n.14184, n.20264, n.21035 e n.23728/2015, n.1385, n.5243, n.7180, n.8418 e n.10650/2016, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, nel dicembre 1968, nel 1971, nel 1974-1975, nell’ottobre 1972, nel 1975, nel 1969, nel giugno 1973, nel settembre 1974, nell’aprile-maggio 1977, nel dicembre 1971, nel dicembre 1975-gennaio 1976, tra l’ottobre 1974 ed il marzo 1975, nell’ottobre 1974, nel luglio 1972, tra il gennaio e l’aprile 1976 e tra il dicembre 1969 ed il gennaio 1970 e, infine, nell’ottobre 1966.
Tribunale di Torino, sentenza n.2371/2015, riguardante un caso di trasfusione del 1967.
La freschissima sentenza del tribunale di Milano appare ulteriormente significativa perché, nel caso di un soggetto deceduto, nella liquidazione del danno iure hereditatis, valorizza il c.d. “danno terminale”, andando oltre la rigida applicazione dei valori tabellari previsti per il risarcimento dell’invalidità temporanea e perché, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale alla sorella per la morte del fratello personalizza la liquidazione del danno ben oltre le tabelle milanesi.
Da segnalare, infine, la scelta del giudice di non operare alcuno scomputo, dal quantum risarcibile, dell’indennizzo ex lege 210/92 eventualmente percepito “non avendo il Ministero offerto idonea prova delle somme erogate al danneggiato ed agli attori ex lege n. 210 del 1992, essendosi l’amministrazione convenuta meramente limitata ad allegare la predetta istanza senza fornire alcun dato quantitativo accompagnato dai rispettivi riferimenti cronologici in ordine alle singole erogazioni del predetto indennizzo.”

Maggio 23

Il Tar Lombardia, sede di Milano, ordina al Ministero della Salute di ottemperare a sette sentenze in materia di indennizzo ex lege 210/1992 e di risarcimento del danno biologico

Continua, seriale ed incomprensibile, l’inerzia del Ministero della Salute che, nonostante le numerose sentenze di condanna, non provvede spontaneamente all’adempimento delle stesse in favore dei danneggiati.
E continua, senza sosta, la nostra battaglia per rendere effettiva la tutela assistenziale e risarcitoria in favore dei nostri assistiti.
Nella sola giornata di oggi, 23 maggio 2016, il TAR Lombardia, Sede di Milano, ha pubblicato ben sette sentenze con le quali ha ordinato al Ministero della Salute:
di corrispondere gli arretrati maturati a titolo di rivalutazione Istat secondo il tip maturati anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale che compone l’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992 (4 casi, definiti con le sentenze nn.1005, 1007, 1014 e 1016);
di corrispondere l’assegno una tantum al marito di una danneggiata, in vita affetta da thalassemia major, deceduta a causa dell’aggravarsi della patologia epatica contratta in conseguenza delle trasfusioni (1 caso, definito con sentenza n.1013/2016);
di corrispondere l’indennizzo ex lege 210/1992, correttamente rivalutato, ad una danneggiata, trasfusa occasionale (1 caso, definito con sentenza n.1006/2016);
di corrispondere il risarcimento del danno, ammontante complessivamente a circa € 220.000,00=, ad un danneggiato, thalassemico major, purtroppo affetto da infezione hcv cronicizzatasi, contratta in conseguenza delle trasfusioni di sangue subite (1 caso, definito con sentenza n.1015/2016).
In tutti i casi si tratta di sentenze di due, tre o addirittura quattro anni fa per il cui adempimento il Tar ha ordinato il pagamento del dovuto entro 60 giorni nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta che dovrà provvedere nei 60 giorni successivi.
I giudici amministrativi hanno anche stabilito che, dalla data di comunicazione della sentenza in via amministrativa, sia dovuta una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’integrale adempimento della sentenza.
Francamente si continua ad ignorare il motivo per il quale, in spregio a tutti gli ammonimenti anche sovranazionali in punto di eccessiva durata dei giudizi civili, continui a rimandarsi un ormai non più differibile adeguamento numerico del personale preposto alla liquidazione delle varie sentenze presso il Ministero della Salute.
I diritti dei danneggiati non possono attendere anni e, come insegna la Corte Europea, un ritardo di oltre sei mesi da parte dello Stato nel dare esecuzione alle sentenze di condanna non è in alcun modo giustificabile, a maggior ragione se, per far valere le proprie ragioni, già pacificamente accertate con sentenza passata in giudicato, l’interessato è costretto a promuovere una nuova ed ulteriore iniziativa legale.

Maggio 10

Fissata al 25 maggio p.v. l’udienza in camera di consiglio avanti al TAR Lazio per discutere dell’istanza di nomina di un commissario ad acta presentata dall’ATDL nell’interesse dei propri associati ancora in attesa di riscontro definitivo alla domanda di accesso alla successiva fase di stipula delle transazioni

Nel 2011 l’Associazione talassemici e drepanocitici lombardi (ATDL Onlus) ha proposto, unitamente ad altre associazioni, ricorso per class action amministrativa avanti al TAR Lazio per costringere il Ministero della Salute a dar seguito, ai sensi e per gli effetti della legge n.244/2007 alla procedura transattiva per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti.
Con sentenza n.1682/2012 il TAR Lazio ha così stabilito: “deve concludersi per la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, in applicazione della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del generale principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.
Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento stesso (da Individuarsi, in mancanza di specifica indicazione, nel termine sussidiario di novanta giorni previsto dall’art. 2, 3° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241), deve quindi trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito delle domande già a suo tempo presentate. Peraltro, siffatto obbligo non può venir meno in ragione della mancata emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 5 del d.m.

Nonostante quanto stabilito dal TAR Lazio il Ministero della Salute si è limitato a pubblicare il decreto moduli del 4 maggio 2012 (oggetto di separate azioni), mentre non ha ottemperato all’invito del TAR di riscontrare in tempi rapidi le singole domande di accesso alla transazione, così determinando la successiva nomina di un commissario ad acta, incaricato appunto di riscontrare in via definitiva tali domande (sentenza n.4029/2013).
Sennonchè, ad oggi, il commissario ad acta si è di fatto occupato, a quanto risulta, delle sole posizioni di quei danneggiati che, per rafforzare l’iniziativa delle associazioni, erano intervenute anche individualmente nel ricorso per class action amministrativa.
In tal modo è stata frustrata la finalità stessa della class action, che è stata ideata dal legislatore con l’intento dichiarato di rimuovere problemi sistemici dell’amministrazione, evitando di costringere i singoli cittadini a promuovere onerose azioni individuali.
Infatti, ad oltre sei anni di distanza, risultano ancora inevase numerosissime domande di adesione alla transazione.
Pertanto, nell’interesse dei propri soci, l’ATDL ha chiesto al TAR Lazio di estendere l’incarico del commissario ad acta in origine nominato anche all’esame delle altre domande di transazione presentate da quei soggetti che, pur non essendo a suo tempo intervenuti individualmente nella class action, sono comunque a tutti gli effetti soci dell’associazione.
L’obiettivo è comprendere se la domanda del singolo è provvista o meno dei requisiti per transare, anche per poter più serenamente ponderare un’eventuale adesione all’equa riparazione.
Il commissario ad acta auspicabilmente designato dovrà:
a) agire con imparzialità, applicando cioè i medesimi criteri adottati nel riscontrare le domande di transazione accolte nell’ottobre 2014 (e ciò a maggior ragione ora, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la nostra tesi in ordine alla natura amministrativa del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per transare);
b) considerare che è stato annullato (o comunque deve essere disapplicato siccome pacificamente illegittimo) l’art.5 comma 2 del DM 4 maggio 2012 (si veda, esemplificativamente, ma non esaustivamente, il parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva n.14/2015 ed anche il D.M. 4 maggio 2015 a definizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da taluni associati avverso il decreto moduli);
c) considerare è stata pubblicata la sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione seconda, 29 settembre 2014, n.19054 che accerta il diritto al risarcimento del danno in favore di tutti gli associati, danno da liquidarsi in separato giudizio;
L’eventuale diniego all’accesso alla successiva fase di stipula della transazione sarà poi valutato caso per caso e si deciderà come ulteriormente procedere, questa volta su base individuale

Aprile 24

Il conta-pec, ovvero la cronaca in tempo reale del più grande raggiro (per ora) mai orchestrato da un’amministrazione statale

Cari Amici,
mi sembra giusto informare in tempo reale sull’andamento della ormai annosa procedura transattiva per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle trasfusioni di sangue infetto.
Il presente articolo è “aperto”, nel senso che il contenuto continuerà a cambiare e ad essere aggiornato giorno per giorno, non appena vi saranno notizie meritevoli di essere comunicate.
Dunque ad oggi 24 aprile, a partire dal 6 dicembre 2012, lo studio ha ricevuto notifica di 69 preavvisi di rigetto.
A 53 preavvisi è stato tempestivamente replicato, mentre per le restanti 16 comunicazioni siamo ancora entro il termine di 20 giorni (comunque non perentorio) entro il quale controdedurre.
Siamo comunque ben lontani dal completamento della procedura, considerato che per oltre il 70% delle posizioni in carico allo studio non è ancora pervenuta alcuna comunicazione.
Stiamo “catalogando” i motivi di rigetto sinora ricevuti per poi offrire una panoramica anche sotto tale particolare profilo.
Certamente uno dei dati a mio giudizio più significativi è che l’Amministrazione – diversamente da quanto pareva essere accaduto nel 2003 – non sembra voler tener conto delle modifiche in fatto ed in diritto intervenute dopo l’inizio delle cause e dopo la presentazione delle domande di accesso alla transazione, con ciò ad esempio inducendo molti degli eredi di soggetti deceduti nel corso della procedura transattiva a procedere giudizialmente con la richiesta di risarcimento dei danni iure proprio anzichè attendere un (a questo punto) improbabile epilogo favorevole della procedura.
Si tratta di un comportamento poco logico, che contrasta con la ratio stessa di qualsiasi transazione.
Ad ogni buon conto, in tutte le controdeduzioni già inoltrate è stata preannunziata, insieme con l’impugnazione dell’eventuale esclusione definitiva, anche ogni e più opportuna contestuale azione in sede civile, penale, amministrativa e contabile a carico tanto del MINISTERO DELLA SALUTE quanto dei singoli funzionari a vario titolo coinvolti nell’iter e ciò tanto in sede nazionale quanto in sede sovranazionale in ragione dell’eccessiva durata della procedura transattiva, dei costi correlati alla procedura medesima, dei connessi ulteriori costi sopportati per tenere in vita il contenzioso e della palese violazione della tutela dell’affidamento riposto nella positiva conclusione della procedura medesima, compiuta dapprima attraverso i periodici tavoli tecnici e, successivamente, anche attraverso l’emanazione di atti palesemente contra legem come il DM 4 maggio 2012,
Buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

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