Febbraio 22

La proposizione del ricorso gerarchico ex lege 210/1992 per contestare il mancato riconoscimento del nesso causale tra le trasfusioni subite ed il danno riportato interrompe il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico: nuove speranze per i danneggiati trasfusi occasionali?

Con sentenza n.12218 del 7 novembre 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Decima, Dr.ssa Giovanna GENTILE ha affrontato per l’ennesima volta la vexata quaestio della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti da soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali giungendo ad una conclusione che, se seguita da altri giudici, potrebbe offrire una speranza in più a tanti danneggiati, in particolar modo ai soggetti trasfusi occasionali che, soltanto dopo lunge traversie amministrative-giudiziarie, si vedono riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni subite e la patologia contratta e, conseguentemente, anche il diritto all’indennizzo di cui alla legge 210/1992.
Questo lo snodo cruciale dell’importante decisione: “Secondo una interpretazione univoca della Suprema Corte, la domanda proposta in via amministrativa e diretta ad ottenere l’ annullamento del provvedimento lesivo è idonea, per tutta la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel giudizio proposto dinanzi all’ A.G.O. Il ricorso amministrativo ed il suo successivo atto di impugnazione interno a quel procedimento, hanno la stessa natura dell’ atto stragiudiziale che interrompe il corso della prescrizione dell’ azione giudiziale ex art. 2943 4 comma e 2945 c.c. Gli atti del procedimento ex L. n. 210 del 1992 hanno dunque effetti al di fuori dell’ ambito strettamente amministrativo nel senso che valgono come atti stragiudiziali di costituzione in mora, in cui è evidente la volontà del richiedente di ottenere il riconoscimento del proprio diritto leso dalla PA e ciò a prescindere dalla natura indennitaria della richiesta amministrativa e di quella latu sensu risarcitoria della domanda giudiziale, stante lo stretto legame tra indennizzo amministrativo e danno liquidato in via giudiziale, dal quale deve pacificamente il primo detrarsi ( in caso di accoglimento della domanda giudiziale per un importo maggiore dell’ indennizzo ). L’ eccezione di prescrizione va dunque respinta poiché ( a tacer d’ altro ) il corso della prescrizione è stato interrotto dal ricorso gerarchico proposto nel procedimento amministrativo dall’ attore in data 18-10-2002 e l’ atto di citazione del presente giudizio è stato notificato in data 2-8-06 ben prima del decorso del termine quinquennale.

Novembre 28

Depositati i ricorsi al TAR ed al Capo dello Stato avverso il decreto-moduli

Informo tutti che, nella giornata del 23 novembre u.s. abbiamo depositato al TAR Lazio tre distinti ricorsi avverso il decreto moduli pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio u.s. per complessive 185 posizioni.
Abbiamo infatti scelto di differenziare in gruppi le diverse posizioni, per meglio sviluppare i motivi di ricorso in funzione delle caratteristiche dei ricorrenti
Nel dettaglio:
Ricorso emofilici e talassemici 145 posizioni rg 9845/2012
Ricorso occasionali ante 1978 12 posizioni rg 9840/2012
Ricorso occasionali post 1978 24 posizioni rg 9843/2012
I ricorsi sono stati tutti assegnati alla Sezione Terza Quater
Per tutelare la riservatezza dei ricorrenti è stata contestualmente formulata istanza di omissione dei dati personali, che quindi non saranno visibili alla consultazione pubblica del sito www.giustizia-amministrativa.it nella pagina riferita allo specifico ricorso.
Per quanto riguarda invece il ricorso straordinario al Capo dello Stato lo stesso è stato depositato presso il Ministero della Salute e presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e riguarda altre 31 posizioni.
Da ultimo comunico che è in fase di redazione il ricorso alla CEDU, il cui termine di scadenza è fissato nei primi giorni del 2013
Cordiali saluti

Avv. Simone Lazzarini

Agosto 9

Dal sito del Ministero della Salute

Avvisi

9 agosto 2012 – L’operazione finalizzata alla stipula delle transazioni previste dalle leggi 222/07 e 244/07 è in via di conclusione. Infatti, a seguito della emanazione del DM 4 maggio 2012, l’Amministrazione sta procedendo all’esame delle singole istanze pervenute entro il termine del 19 gennaio 2010, ai fini dell’ammissione alla stipula degli atti transattivi o, in alternativa, del non accoglimento della domanda di adesione.

In caso di ammissione alla stipula, i legali di parte saranno convocati per iscritto per la firma dell’atto transattivo, con l’indicazione del luogo e del giorno in cui presentarsi e gli verrà inviato lo schema dell’atto, redatto ai sensi del citato decreto, per prenderne visione.

Per poter procedere alla stipula, i legali dovranno dotarsi di procure speciali rilasciate dai transigenti per sottoscrivere l’atto in proprio nome e conto.

In caso di non accoglimento della domanda di adesione alle transazioni, l’Amministrazione chiederà al legale di parte di controdedurre alle motivazioni rese note nella lettera di preavviso, entro un termine espressamente indicato. In caso di trasmissione di controdeduzioni, si provvederà ad esaminarle e a dare conto delle ragioni dell’Amministrazione nel provvedimento finale.

Per la corrispondenza inerente alla procedura transattiva, l’Amministrazione si avvarrà in via privilegiata della posta elettronica certificata, pertanto, i legali di parte sono invitati a comunicare o confermare l’indirizzo di posta elettronica certificata a: transazioni.ridab@sanita.it

Agosto 6

Pausa di riflessione

Cari Amici,
dopo l’uscita del decreto-moduli per la definizione transattiva delle cause risarcitorie promosse contro il Ministero della Salute si è scatenata, come prevedibile, una ridda di voci e possibili interpretazioni che ci ha impegnato anche in un serrato confronto tra colleghi, un confronto sui cui contenuti e sui cui risultati mi sembra opportuno mantenere la massima riservatezza.
Ora è il momento di una pausa di riflessione, per ricaricarsi e per mettere bene a fuoco le strategie da adottare nei prossimi mesi, anche alla luce di un’analitica disamina di ogni singola posizione sia dal punto di vista processuale sia sostanziale.
Nei prossimi giorni, come preannunciato, i clienti dello studio riceveranno un’informativa di aggiornamento in vista delle eventuali nuove azioni da intraprendere.
Lo studio, salvo le comprovate urgenze, anche non inerenti alla problematica del sangue infetto (urgenze per le quali sarò comunque rintracciabile) e gli appuntamenti già fissati in precedenza, rimarrà chiuso sino al 2 settembre compreso.
La segreteria tornerà comunque operativa indicativamente dal 27 agosto p.v.
Buone ferie e soprattutto buon meritato riposo a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

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