Luglio 14

La lunga attesa è finita, decreto-moduli sulle transazioni per il risarcimento del danno biologico in favore dei danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma ora che fare?

Dopo lunga ed interminabile attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2012 il decreto ministeriale che definisce i moduli transattivi in applicazione dell’articolo 5 del decreto n. 132/2009.
Il tempo, come al solito, è il mio più grande nemico, tuttavia proverò umilmente – e spero con un linguaggio comprensibile e non “da Azzeccagarbugli” – a svolgere qualche breve riflessione, che vorrete naturalmente prendere non “per oro colato”, ma come mia personale opinione.
Cosa accadrà adesso?
Se, almeno per una volta, il Ministero della Salute rispettasse i tempi che esso stesso aveva dichiarato di voler seguire, ai sensi dell’art.6 del decreto n.132/2009 dovrebbe provvedere – per il tramite della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero – alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere dell’Avvocatura Generale dello stato.
Ciò dovrebbe accadere entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-moduli e cioè entro l’11 settembre p.v., ma considerata la non-perentorietà del termine ed il concomitante periodo feriale, è assai probabile che si andrà ben oltre tale data.
Successivamente è verosimile che il Ministero comunichi ai legali la propria intenzione di transare o non transare con il singolo danneggiato.
Il problema è che, da una prima lettura del decreto-moduli pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale (e allegato in formato .pdf in calce al presente articolo) non è dato comprendere con certezza, neppure agli “operatori del diritto” “chi è dentro e chi è fuori” dalla transazione.
Ovviamente, la scarsa comprensione non dipende da chi legge, ma da chi, ancora una volta, ha perso l’occasione di esprimersi in modo chiaro e semplice nei confronti dei cittadini.
Premesso che il Ministero, del tutto illegittimamente (in quanto dopo aver potuto conoscere il contenuto delle domande di accesso alla procedura transattiva), pare aver introdotto causa di esclusione dalla procedura transattiva prima non contemplate (la prescrizione non era un presupposto, ma qualcosa di cui si sarebbe tenuto conto ai fini della stipula), non si comprende ad esempio se i requisiti di cui all’art.5 comma 1 lettere a, b e c, inerenti alla tempestività della proposizione dell’azione risarcitoria, debbano sussistere cumulativamente o sia invece sufficiente il verificarsi di anche una soltanto delle condizioni per escludere dall’iter transattivo.
Quali le conseguenze di tale scarsa chiarezza?
Occorrerà prudenzialmente valutare, caso per caso, l’opportunità di un’eventuale impugnativa del decreto nelle parti in cui, con riferimento alla specifica posizione soggettiva, lo stesso precluda – o possa precludere se interpretato in un certo modo – l’accesso alla conclusiva fase di stipula degli atti transattivi con riserva, a seconda dei casi, di abbandonare l’impugnativa in caso di accesso alla transazione ovvero di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione.
Così ad esempio i trasfusi occasionali ante 24 luglio 1978 dovrebbero certamente contestare l’art.5 comma 2 del decreto-moduli (la giurisprudenza di cassazione è certamente dalla loro parte).
Chi ha fatto causa al Ministero della Salute più di cinque anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo (art.5 comma 1 lett. a)), ma ancora non ha ottenuto sentenza, potrebbe doversi del fatto che l’art.5 comma 1 lettera a) non disciplini espressamente i casi di mancata-incompleta-irrituale eccezione di prescrizione da parte del Ministero e/o non contempli espressamente la possibilità di tener conto dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione inoltrati al Ministero e/o ad enti coobbligati con lo stesso in solido in ragione della corresponsabilità per le trasfusioni infette.
Ma ovviamente quanto illustrato non è per nulla esaustivo e rappresentativo di tutte le criticità evidenziate dal decreto.
Oltretutto, nonostante le raccomandazioni del Consiglio di Stato, sembra essere venuta meno l’equiparazione tra soggetti affetti da drepanocitosi e soggetti affetti da talassemia e ancora non è stata recepita nel decreto-moduli la possibilità di transare all’80 o 90 per cento delle somme indicate in sentenza per i soggetti che abbiano riportato giudizi favorevoli con importi superiori a quelli massimi indicati nel decreto 132 del 2009 e tali argomenti potrebbero (legittimamente) essere fonte di ulteriore contenzioso.
Per non parlare della situazione economica descritta nel modulo isee che, nel corso di questi anni, potrebbe essere migliorata o peggiorata…
Si potrebbe opinare che il Ministero non è affatto obbligato a transare con tutti.
Vero, ma come già in più occasioni segnalato da TAR e Consiglio di Stato, nello svolgimento della procedura transattiva, connotata da indubbi profili pubblicistici e regolata dai principi sul procedimento amministrativo, deve certamente comportarsi con correttezza ed imparzialità e quindi, esemplificativamente, se preannunzia di volersi ispirare ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza, lo deve fare in toto (sia sul piano del diritto sostanziale, sia sul piano del diritto processuale) e non limitatamente ai soli profili a sè più favorevoli…
Ma allora come procedere?
Nei limiti del possibile e ferma restando l’autonomia decisionale di ogni singolo avvocato sarebbe certamente auspicabile un sia pur minimo coordinamento nelle eventuali azioni da intraprendere o, almeno, uno scambio di idee e di spunti, sempre proficuo ed istruttivo.
Per quanto riguarda i clienti dello studio, a breve (e comunque verosimilmente entro i primi giorni di agosto, non appena completato il necessario “censimento” delle singole posizioni) gli stessi riceveranno, attraverso il mezzo di comunicazione (posta o mail) in precedenza prescelto, una nota informativa con la quale verrà sommariamente illustrata la propria situazione soggettiva rispetto alla transazione e verranno proposte le eventuali iniziative più opportune a tutela del loro interesse alla stipula degli atti transattivi.
Nella speranza di aver offerto un – sia pur modesto e superficiale – utile contributo alla migliore comprensione delle varie problematiche “sul tappeto”, saluto tutti caramente augurando un buon fine settimana

Avv. Simone LAZZARINI

Decreto 4 maggio 2012 di definizione dei moduli transattivi

Giugno 26

In attesa delle transazioni il Tribunale di Milano si ripete: oltre 1.250.000 euro a cinque danneggiati thalassemici, ma scomputo per tutti…

Con sentenza n.7296 depositata in cancelleria il 15 giugno u.s. il Tribunale di Milano, Sezione Decima, Dr.ssa Simonetti, decidendo in un caso seguito dal nostro studio, ha nuovamente condannato il Ministero della Salute, questa volta in solido con un ospedale lombardo, a risarcire i danneggiati – cinque ragazzi thalassemici, uno dei quali nel frattempo purtroppo deceduto – con la complessiva somma di oltre 1.250.000 euro (da 86.000 euro per il caso giudicato meno grave ad oltre 600.000 per i parenti del soggetto deceduto).
La decisione, di cui a breve pubblicheremo il testo per esteso,si segnala, in positivo, per affrontare il tema dell’estensione dell’efficacia interruttiva della prescrizione delle richieste di risarcimento dei danni inoltrate al Ministero anche nei confronti degli Ospedali e viceversa, in quanto Ministero e struttura ospedaliera sono coobbligati in solido al risarcimento, mentre sembra discutibile l’applicazione acritica del principio dello scomputo, dalle somme riconosciute come dovute a titolo di risarcimento, degli importi percepiti a titolo di indennizzo.
Premesso infatti che non è chiaro in che modo debba operare il criterio, non si comprende perchè dal risarcimento del danno non patrimoniale andrebbe decurtato l’importo di una prestazione che èuna chiara misura di sostegno economico, dunque patrimoniale, e perchè dello scomputo possa beneficiare, sotto forma di minore esborso, anche chi come l’Ospedale (o come lo stesso Ministero, nel caso in cui l’indennizzo sia corrisposto dall’Asl) non provveda alla corresponsione dell’indennizzo ex lege 210/1992.
Compatibilmente con il febbrile lavoro che ci attende nei prossimi mesi (prima o poi il decreto sulle transazioni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale), cercheremo di approfondire più avanti anche questi temi.
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Giugno 15

Class action: il Ministero appella in Consiglio di Stato, ma poi chiede un rinvio: nei prossimi giorni, finalmente, sarà pubblicato in G.U. il decreto-moduli

Si è svolta questa mattina in Consiglio di Stato l’udienza in camera di consiglio sul ricorso in appello (con domanda di sospensione dell’esecuzione) proposto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza (favorevole ai danneggiati) che il TAR Lazio aveva emesso lo scorso 17 febbraio sulla c.d. “class action amministrativa” promossa da alcune associazioni, appello che era stato notificato il 2 maggio e che era stato depositato il 30 maggio.
La collega che rappresentava l’Avvocatura dello Stato si è presentata depositando una comunicazione del Ministero della Salute con cui veniva rappresentato che il decreto era stato registrato alla Corte dei Conti ed era davvero imminente (questione di pochi giorni) la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ha chiesto pertanto il rinvio dell’udienza.
Mi sono fermamente opposto (ottenendo non senza fatica che tale mia opposizione fosse messa a verbale), rappresentando anche alcuni profili di inammissibilità del proposto ricorso e, subordinatamente, ho insistito affinché controparte rinunziasse a questo punto alla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, considerato che il richiedere il rinvio di una domanda cautelare da loro stessi richiesta era una contraddizione in termini.
Tuttavia il Presidente del Collegio, nonostante le mie rimostranze, rilevato che il potere di disporre sulla domanda cautelare spettasse all’appellante ministero, ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinvio dell’Avvocatura dello Stato fissando nuova udienza al 27 luglio p.v..
Per quella data è verosimile che il decreto sarà già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con prevedibili febbrili attività per la sua interpretazione e/o impugnazione da parte di avvocati, associazioni e danneggiati.
Indipendentemente dal contenuto di tale attesissimo decreto, ancora non noto nei dettagli, e dalle eventuali iniziative per contestarlo in tutto o in parte, sarà comunque bene prestare particolare attenzione anche al cammino che seguirà il disegno di legge n. 3234, d’iniziativa dei senatori CURSI e TOMASSINI, recante “Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie“, disegno di legge che potrebbe, se l’iter per la sua approvazione si concludesse in tempi ragionevoli, rappresentare un’eventuale ancora di salvezza per tutti coloro i quali fossero eventualmente esclusi dalla transazione e non riuscissero ad ottenere altrimenti giustizia.
Ma ritengo comunque opportuno attendere comunque la pubblicazione del decreto prima di trarre frettolose conclusioni.
Il precedente del 5 maggio 2011 ci insegna a rimanere con i piedi ben saldi per terra…
A presto

Avv. Simone Lazzarini

Disegno di legge n.3234-2012

Giugno 4

Trasfusioni infette: il Tribunale di Milano condanna il Ministero della Salute a risarcire un’occasionale con oltre € 250.000

Con sentenza n.6472 del 29 maggio, 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile (Dr.ssa SIMONETTI) in un caso seguito dal nostro studio, è nuovamente tornato a condannare il Ministero della Salute in relazione ad un altro caso di trasfusioni di sangue infetto.
Questa volta si tratta di trasfusioni subite occasionalmente da una paziente che, nel 1983, era stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici e che la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha accertato aver subito un danno biologico pari al quaranta per cento.
Particolarmente significative le motivazioni addotte dal Tribunale di Milano per evidenziare la responsabilità del Ministero:
Oltre alle regole di normale prudenza, appare violato pure l‟art. 1 della legge istitutiva del Ministero della Sanità (L. 13.3.58 n. 296). Questa norma attribuisce al ridetto dicastero il compito di provvedere alla tutela della Salute Pubblica, di sovrintendere e coordinare i servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e degli enti pubblici, e di emanare istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
Il dovere del Ministero di vigilare sulla preparazione e sulla utilizzazione del sangue (e degli emoderivati) comporta certamente l‟ineludibile obbligo di diligentemente adottare tutte le misure possibili, secondo la migliore scienza medica, al fine di verificare la sicurezza del sangue trasfuso, e di adoperarsi per evitare o ridurre il rischio di contagio, antico quanto la necessità di praticare trasfusioni a scopo terapeutico.
Da parte dell‟allora Ministero della Sanità mancò, invece, oltre a un‟azione coordinata di promozione e implementazione delle concrete possibilità di contenimento trasfusionale (come per es. il predeposito di sangue finalizzato all‟autotrasfusione, l‟emorecupero intraoperatorio, l‟emodiluizione) o di “buon uso del sangue”, l‟adozione di metodi di selezione dei donatori in base al parametro costituito dai valori delle transaminasi (ALT), ovvero in base a criteri anamnestici più rigorosi di quelli contenuti nel regolamento di esecuzione della L. 592/67 (il d.P.R. 1256/71, che si limitava a escludere stabilmente dalla donazione chi avesse contratto epatite virale e, temporaneamente, chi nei sei mesi precedenti avesse subito trasfusioni di sangue o emoderivati o avesse avuto contatti con soggetti affetti da epatite virale). Inoltre vi fu grave ritardo nella formulazione del “piano sangue” (delineato già nella legge 592/67, ma attuato soltanto nel 1994), volto a garantire l‟autosufficienza nazionale, nonché nella adozione di metodiche di inattivazione virale che l‟esperienza scientifica aveva dimostrato efficaci e sicure già dal 1948 (S.S. Gellis et al., Chemical and immunological studies on the products of human plasma fractionation-inactivation of the virus of homologous serum hepatitis in solution of normal human serum albumin by means of it, in J Clin Invest, 1948), quali il riscaldamento a 60° per 10 ore o pastorizzazione di sieri e albumine, o altre modalità di termotrattamento. Infine sono mancati a lungo controlli effettivi sui canali di approvvigionamento (al fine di escludere, per es., l‟impiego di materiale ematico proveniente da donatori mercenari, la cui pericolosità era da tempo nota e che vennero cancellati solo con la L. 107/90, o proveniente da aree del mondo in cui non è garantita la rigorosità dei controlli o la qualità del prodotto), sulla distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione.

Tali misure, secondo questo giudice, sarebbero state possibili anche prima dell‟epoca in cui furono praticate le trasfusioni causative del danno per cui è processo. Dunque, come già detto, esse erano doverose per il Ministero.
La loro omissione e la mancata vigilanza sulla adozione delle precauzioni possibili da parte delle strutture sanitarie sono state, con altissima probabilità (non può dirsi con assoluta certezza, per l‟indisponibilità – dovuta al tempo trascorso – di elementi di conoscenza in ordine alla “storia” delle singole sacche di sangue effettivamente trasfuse), concause efficienti del danno cagionato all‟attrice dal sangue infetto
“.
In pratica, secondo il Tribunale di Milano il Ministero non può pensare di “cavarsela” – andando esente da ogni responsabilità – affermando di aver raccomandato sin dal 1967 il controllo sulle transaminasi dei donatori…
Altro aspetto degno di nota della sentenza è quello inerente alla “personalizzazione” del risarcimento:
Deve tuttavia tenersi conto, ai fini della giusta commisurazione del risarcimento alla specifica fattispecie e alla effettiva entità del danno, della gravità della sofferenza psichica, come allegato in atti, ingenerata nella danneggiata dalla acquisizione della consapevolezza di aver contratto epatopatia cronica e della possibilità che questa, come è notorio, possa evolvere in cirrosi e anche in neoplasia epatica. Tale sofferenza, con evidenti ripercussioni sulla sfera sessuale e sulle relazioni interpersonali anche intrafamiliari può considerarsi come fatto notorio dalle particolarità della patologia contratta“.
Confidiamo che quest’ulteriore pronunzia possa finalmente contribuire a chiudere in tempi brevi – e non solo “sulla carta” – la nota vicenda dei risarcimenti ai danneggiati.

Avv. Simone LAZZARINI

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